DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 ottobre 1967, n. 1075
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2230, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' suddetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Dopo l'art. 267 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione, presso la facolta' di medicina e chirurgia, della scuola di specializzazione in allergologia. Scuola di specializzazione in allergologia Art. 268. - Presso l'istituto di patologia speciale medica e metodologia clinica dell'Universita' di Firenze e' istituita una scuola di specializzazione in allergologia. Art. 269. - La durata del corso degli studi per il conseguimento del diploma di specializzazione in allergologia e' di tre anni. Possono ottenere l'iscrizione alla scuola, previo esame di ammissione, i laureati in medicina e chirurgia. Il numero dei posti disponibili per gli allievi e' di 20 per ciascun anno di corso. Il numero degli allievi e' valutato in base all'attivita' scientifica e pratica nel campo allergologico che si svolge nell'istituto di patologia speciale medica e metodologia clinica dell'Universita' di Firenze. Al corso si accede superando una prova scritta o orale. Potranno eventualmente ottenere un'abbreviazione di corso coloro i quali sono in possesso di speciali titoli. Art. 270. - Le lezioni saranno integrate da esercitazioni e dimostrazioni pratiche nei reparti e nei laboratori dell'istituto di patologia speciale medica IL. Al termine di ogni anno di corso gli allievi dovranno sostenere un esame di profitto sulle materie che sono oggetto di insegnamento. Art. 271. - Per il conseguimento del diploma di specializzazione gli allievi dovranno sostenere davanti alla apposita commissione la discussione di una tesi scritta su un argomento di allergologia. Art. 272. - La direzione della scuola e' affidata al direttore dell'istituto di patologia speciale medica e metodologia clinica II. Art. 273. - Le tasse e soprattasse sono quelle stabilite dalla facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Firenze. La tassa di diploma e' di L. 6000 ai sensi della legge 18 dicembre 1951, n. 1551. Art. 274. - Le materie di insegnamento sono cosi' suddivise nei tre anni di corso: 1° Anno: Basi immunologiche e patogenesi dell'allergia; Istopatologia generale; La patologia allergica in riferimento ai diversi agenti etiologici; La patologia autoimmune; Semeiotica e diagnostica allergologica. 2° Anno: Basi immunologiche e patogenesi dell'allergia; Semeiotica e diagnostica allergologica; Patologia dell'allergia dell'apparato respiratorio; Allergia e otorinolaringoiatria; Le malattie cutanee e patogenesi allergica. 3° Anno: Clinica dell'allergia dell'apparato respiratorio; Allergia ed apparato digerente; Allergia ed altri organi ed apparati; La terapia specifica e aspecifica delle sindromi allergiche; Allergopatie professionali.
SARAGAT GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 18 novembre 1967
Atti del Governo, registro n. 215, foglio n. 11. - GRECO
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