DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1967, n. 1218

Type DPR
Publication 1967-10-31
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230, e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2475, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Urbino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

Art. 16. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza e' aggiunto quello di:

21) Diritto dell'economia.

Art. 18. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze politiche sono aggiunti quelli di:

22) Diritto tributario;

23) Diritto dell'economia;

24) Criminologia.

Art. 73 , relativo alle modalita' di esami del corso di laurea in giurisprudenza e' abrogato e sostituito dal seguente:

"L'esame di laurea in giurisprudenza consiste:

a)

nella compilazione di una dissertazione scritta svolta sopra un tema scelto dal candidato nelle materie delle quali ha dato saggio negli esami di profitto;

b)

nella discussione della dissertazione;

c)

nella discussione orale di almeno una di due tesine scelte dal candidato in materie diverse da quelle in cui e' caduta la scelta della dissertazione scritta".

Art. 74 , relativo alle modalita' di esami del corso di laurea in scienze politiche e' abrogato e sostituito dal seguente:

"L'esame di laurea in scienze politiche consiste:

a)

nella discussione di una dissertazione scritta svolta su un tema riguardante le materie fondamentali di cui all'art. 18 e la sociologia. Qualora il candidato intenda scegliere la dissertazione scritta su un tema vertente su una delle materie complementari, ad esclusione della sociologia, deve averne autorizzazione dal consiglio della facolta', salvo che l'insegnamento sia tenuto da un professore di ruolo, ed averne superato il relativo esame;

b)

nella discussione orale di almeno una delle due tesine scelte dal candidato in materia diversa da quella in cui e' caduta la scelta della dissertazione scritta".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 31 ottobre 1967

SARAGAT

GUI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato

alla Corte dei conti, addi' 19 dicembre 1967 Atti del Governo, registro n. 216, foglio n. 74. - GRECO

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230, e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2475, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Urbino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 16. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza e' aggiunto quello di: 21) Diritto dell'economia. Art. 18. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze politiche sono aggiunti quelli di: 22) Diritto tributario; 23) Diritto dell'economia; 24) Criminologia. Art. 73, relativo alle modalita' di esami del corso di laurea in giurisprudenza e' abrogato e sostituito dal seguente: "L'esame di laurea in giurisprudenza consiste: a) nella compilazione di una dissertazione scritta svolta sopra un tema scelto dal candidato nelle materie delle quali ha dato saggio negli esami di profitto; b) nella discussione della dissertazione; c) nella discussione orale di almeno una di due tesine scelte dal candidato in materie diverse da quelle in cui e' caduta la scelta della dissertazione scritta". Art. 74, relativo alle modalita' di esami del corso di laurea in scienze politiche e' abrogato e sostituito dal seguente: "L'esame di laurea in scienze politiche consiste: a) nella discussione di una dissertazione scritta svolta su un tema riguardante le materie fondamentali di cui all'art. 18 e la sociologia. Qualora il candidato intenda scegliere la dissertazione scritta su un tema vertente su una delle materie complementari, ad esclusione della sociologia, deve averne autorizzazione dal consiglio della facolta', salvo che l'insegnamento sia tenuto da un professore di ruolo, ed averne superato il relativo esame; b) nella discussione orale di almeno una delle due tesine scelte dal candidato in materia diversa da quella in cui e' caduta la scelta della dissertazione scritta".

SARAGAT GUI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addi' 19 dicembre 1967

Atti del Governo, registro n. 216, foglio n. 74. - GRECO

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