LEGGE 19 dicembre 1967, n. 1230
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. L'ultimo comma dell'articolo unico della legge 11 dicembre 1962, n. 1700, è sostituito dal seguente: "Il servizio prestato nel ruolo speciale transitorio è computato per intero ai fini dell'ammissione ai concorsi a posti di capo di istituto e della relativa valutazione dei titoli". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 19 dicembre 1967 SARAGAT MORO - GUI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE
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