DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 febbraio 1968, n. 161

Type DPR
Publication 1968-02-12
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Catania approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073 e modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

Art. 19. - Il penultimo comma e' abrogato e sostituito dal seguente:

L'insegnamento triennale delle lingue estere comporta per ciascuna di esse un unico esame, con una prova scritta ed una orale, alla fine del triennio.

Lo studente che non abbia ottenuto la sufficienza nella prova scritta, non puo' essere ammesso a sostenere la prova orale.

Art. 28 , relativo al corso di laurea in lettere, il primo comma e' abrogato e sostituito dal seguente:

Gli insegnamenti di "storia greca" e di "storia romana" sono scissi nei due insegnamenti distinti e contemporanei di "storia greca" e di "storia romana" (con esercitazioni di epigrafia romana).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 12 febbraio 1968

SARAGAT

GUI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato

alla Corte dei conti, addi' 7 marzo 1963 Atti del Governo, registro n. 217, foglio n. 134. - GRECO

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Catania approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073 e modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 19. - Il penultimo comma e' abrogato e sostituito dal seguente: L'insegnamento triennale delle lingue estere comporta per ciascuna di esse un unico esame, con una prova scritta ed una orale, alla fine del triennio. Lo studente che non abbia ottenuto la sufficienza nella prova scritta, non puo' essere ammesso a sostenere la prova orale. Art. 28, relativo al corso di laurea in lettere, il primo comma e' abrogato e sostituito dal seguente: Gli insegnamenti di "storia greca" e di "storia romana" sono scissi nei due insegnamenti distinti e contemporanei di "storia greca" e di "storia romana" (con esercitazioni di epigrafia romana).

SARAGAT GUI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addi' 7 marzo 1963

Atti del Governo, registro n. 217, foglio n. 134. - GRECO

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