DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1968, n. 722

Type DPR
Publication 1968-04-30
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797 e modificato con regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1772, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Gli articoli 244 e 247 relativi alla scuola di paleografia musicale sono abrogati e sostituiti dai seguenti: Art. 244. - Il consiglio della scuola e' composto dei professori di ruolo della scuola stessa e degli incaricati che vi tengono insegnamenti essendo professori di ruolo delle facolta' della stessa universita' o in altre universita'. Art. 247. - Gli insegnamenti della scuola sono quelli propri della scuola stessa, indicati nel presente statuto, e vengono impartiti da professori di ruolo della scuola stessa e da professori incaricati. Gli incarichi vengono conferiti dal rettore a professori di ruolo e incaricati, a liberi docenti, ad aiuti, ad assistenti ed a persone di riconosciuta competenza nella specialita'.

SARAGAT GUI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addi' 15 giugno 1968

Atti del Governo, registro n. 220, foglio n. 57. - GRECO

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