DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 maggio 1968, n. 833
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1098, modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 55. - La denominazione dell'insegnamento complementare di "chimica delle sostanze coloranti" del corso di laurea in chimica (indirizzo organico-biologico) e' rettificata in quella di: "chimica delle sostanze naturali".
SARAGAT GUI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 22 luglio 1968
Atti del Governo, registro n. 222, foglio n. 4. - GRECO
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