DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 luglio 1968, n. 955

Type DPR
Publication 1968-07-23
Ultimo aggiornamento 1968-11-07
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1734, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1574, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 56. - L'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere e' modificato nel senso che l'insegnamento di "storia e geografia dell'Asia orientale" muta denominazione in quello di (("storia dell'Asia orientale")). Art. 81. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti quelli di: Biologia molecolare; Chirurgia geriatrica; Chirurgia sperimentale; Dermatologia allergologica e professionale; Ematologia; Igiene mentale; Medicina dello sport; Medicina sociale; Chirurgia pediatrica; Terapia fisica; Ortognatodonzia; Chirurgia vascolare; Chirurgia del cuore e dei grossi vasi.

SARAGAT SCAGLIA

Visto, il Guardasigilli: GONELLA Regis

trato alla Corte dei conti, addi' 5 settembre 1968 Atti

del Governo, registro n. 222, foglio n. 124. - DI PRETORO

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