DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1968, n. 1250
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 29 marzo 1965, n. 336, concernente la sistemazione del personale di scuole d'arte trasformate in istituti d'arte ed altre norme sugli istituti di istruzione artistica;
Vista la legge 9 aprile 1962, n. 163, concernente l'ordinamento amministrativo e didattico degli istituti e scuole d'arte;
Ritenuta l'opportunita' di istituire in Nardo' un istituto d'arte;
Sulla
proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quello per il tesoro; Decreta:
Art. 1
A decorrere dal 1 ottobre 1967 e' istituito in Nardo' un istituto d'arte - con le sezioni di "Arte del tessuto" e "Arte del legno" - del quale sono approvati la tabella organica e lo statuto annessi al presente decreto, firmati - d'ordine del Presidente della Repubblica - dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.
Art. 2
Il contributo annuo a carico dello Stato per il funzionamento dell'istituto d'arte di cui all'articolo precedente e' stabilito in L. 60.000.000. La relativa spesa gravera' sugli stanziamenti degli appositi capitoli del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.
SARAGAT GUI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 18 dicembre 1968
Atti del Governo, registro n. 224, foglio n. 82. - GRECO
Tabella - Tabella
Tabella organica dell'istituto d'arte di Nardo' Parte di provvedimento in formato grafico
Statuto dell'istituto d'arte di Nardo'-art. 1
Statuto dell'istituto d'arte di Nardo' Art. 1. L'istituto d'arte di Nardo' e' composto delle sezioni di "Arte del tessuto" e di "Arte del legno".
Statuto dell'istituto d'arte di Nardo'-art. 2
Art. 2. L'istituto e' amministrato da un consiglio d'amministrazione costituito da: a) due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione; b) un rappresentante del comune; c) il direttore dell'istituto; d) un insegnante eletto dal collegio dei professori. Possono essere chiamati a far parte del consiglio, in numero non superiore a due, quelle persone o quegli enti che diano un notevole contributo economico al funzionamento dell'istituto. Il direttore dell'istituto esercita le funzioni di segretario del consiglio d'amministrazione e, in tale ufficio, puo' essere assistito dal segretario economo. La nomina del consiglio d'amministrazione e' disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, che designa tra i consiglieri il presidente. Il consiglio d'amministrazione dura in carica tre anni e puo' essere riconfermato. Per gravi motivi il Ministro per la pubblica istruzione puo' sciogliere, con suo decreto motivato, il consiglio d'amministrazione e nominare un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria. Il consiglio d'amministrazione dovra' essere ricostituito non oltre un anno dalla data di emanazione del decreto di scioglimento.
Statuto dell'istituto d'arte di Nardo'-art. 3
Art. 3. Sono di competenza del consiglio di amministrazione: a) la compilazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo; b) la designazione dell'istituto di credito cassiere e la stipulazione della convenzione concernente il servizio di cassa; c) le proposte di prelevamento dal fondo di riserva e dal fondo avanzi di amministrazione, nonche' le proposte di storno di somme dall'uno all'altro capitolo o articolo di bilancio; d) le proposte di accettazione di lasciti e donazioni, di alienazioni di beni immobili e di titoli; e) le istanze di radiazione di crediti inesigibili e di alienazione o eliminazione di suppellettili ed attrezzature divenute inservibili; f) le richieste di spese straordinarie; g) la determinazione in misura non superiore a L. 50.000 del fondo di anticipazione al segretario economo per le minute spese; h) il conferimento nelle more dell'espletamento dei relativi concorsi, di incarichi al personale non insegnante non di ruolo per la copertura dei posti vacanti previsti dalla pianta organica, ai sensi dell'[art. 9 della legge 9 aprile 1962, n. 163](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962-04-09;163~art9); i) l'attribuzione degli aumenti biennali di stipendio al personale insegnante con incarico triennale, nonche' al personale non insegnante non di ruolo assunto in servizio anteriormente alla data di entrata in vigore della [legge 9 aprile 1962, n. 163](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962-04-09;163); l) la concessione di congedi straordinari per motivi di famiglia, di salute e di puerperio al personale insegnante e non insegnante non di ruolo. Il Consiglio di amministrazione adempie alle altre funzioni ad esso attribuite dalle leggi e dai regolamenti e provvede inoltre a formulare ogni proposta intesa ad assicurare la migliore efficienza didattica e funzionale dell'istituto.
Statuto dell'istituto d'arte di Nardo'-art. 4
Art. 4. Il riscontro della gestione finanziaria ed amministrativa dell'istituto e' affidato a due revisori dei conti, dei quali uno e' nominato dal provveditore agli studi e l'altro dal direttore della direzione provinciale del tesoro. I revisori esaminano il bilancio preventivo ed il conto consuntivo redigendo apposite relazioni, assistono alle riunioni del consiglio d'amministrazione e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'istituto. Essi esaminano anche le altre gestioni di cui al successivo art. 5 compresa quella della cassa scolastica. I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.
Statuto dell'istituto d'arte di Nardo'-art. 5
Art. 5. Tutte le spese per il funzionamento dell'istituto sono effettuate a carico del suo bilancio. Il pagamento degli stipendi, assegni, indennita', compensi e sussidi di qualsiasi specie al personale di ruolo e non di ruolo e' effettuato direttamente dall'istituto a carico del proprio bilancio, in base ai provvedimenti ministeriali relativi al personale stesso, disposti ai sensi delle leggi sul trattamento economico) e di carriera degli istituti e scuole d'arte o, in mancanza di norme specifiche, ai sensi delle leggi riguardanti i dipendenti civili dello Stato. L'esercizio finanziario ha la decorrenza dal 1 gennaio e termina il 31 dicembre. Il bilancio preventivo, le relative variazioni al bilancio e il conto consuntivo sono deliberati dal consiglio di amministrazione e, corredati dalle relazioni del consiglio di amministrazione e dei revisori dei conti, sono sottoposti all'approvazione del Ministro per la pubblica istruzione. Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo devono essere inviati al Ministero della pubblica istruzione rispettivamente entro il 30 settembre ed il 31 marzo. Le eventuali altre gestioni che si svolgono presso l'istituto sono rappresentate nel bilancio in apposito categoria di contabilita' speciali. Il bilancio della cassa scolastica costituisce un allegato di quello dell'istituto. Il servizio di cassa dell'istituto e' affidato, in base ad apposita convenzione, ad un istituto di credito di diritto pubblico oppure, in mancanza, ad un istituto bancario di notoria solidita', che lo disimpegna mediante conto corrente bancario fruttifero. L'istituto bancario cassiere deve assumere anche la custodia dei valori. Tutte le entrate e tutti i pagamenti sono effettuati dall'istituto bancario che disimpegna il servizio di cassa in base a reversali d'entrata o mandati di pagamento, emessi dall'istituto, firmati dal presidente, dal direttore e dal segretario economo. In caso di assenza o di impedimento di uno o piu' di essi, i titoli di riscossione o di pagamento possono essere firmati, rispettivamente, dal vice presidente, dal vice-direttore o dall'impiegato di segreteria di qualifica piu' elevata.
Statuto dell'istituto d'arte di Nardo'-art. 6
Art. 6. A capo dell'istituto e' un direttore il quale sovrintende allo andamento didattico e disciplinare e provvede alla esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione. Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per la pubblica istruzione GUI Il Ministro per il tesoro COLOMBO
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