LEGGE 2 aprile 1969, n. 151
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. Il termine per l'abrogazione dell'articolo 99 dell'ordinamento delle cancellerie e segreterie giudiziarie, fissato dall'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 1966, n. 1196, è prorogato al 31 dicembre 1970. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 2 aprile 1969 SARAGAT RUMOR - GAVA - COLOMBO - REALE Visto, il Guardasigilli: GAVA
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