LEGGE 20 giugno 1969, n. 333

Type Legge
Publication 1969-06-20
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico La facoltà prevista dall'articolo 10 della legge 27 ottobre 1963, n. 1431, può essere esercitata fino a cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 20 giugno 1969 SARAGAT RUMOR - GUI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: GAVA

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