LEGGE 10 luglio 1969, n. 375

Type Legge
Publication 1969-07-10
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il numero delle promozioni annuali a colonnello dei ruoli normali delle armi, quale risulta dalla tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, è fissato per ciascuno degli anni 1969, 1970, 1971 e 1972 in 56 per la fanteria, 5 per la cavalleria e 32 per l'artiglieria. Le promozioni annuali che risultano eccedenti al numero stabilito per ciascun ruolo normale delle armi dalla suindicata tabella n. 1 sono disposte con decorrenza dal 1° gennaio dei suddetti anni. Il numero dei tenenti colonnelli non ancora valutati da ammettere a valutazione ai fini della formazione dei quadri di avanzamento per ciascuno degli anni 1969, 1970, 1971 e 1972 è fissato in 167 per il ruolo normale dell'arma di fanteria, 11 per quello di cavalleria, 65 per quello di artiglieria. Le eccedenze organiche nel grado di colonnello derivanti dall'applicazione della presente legge sono riassorbite, a decorrere dal 1° gennaio 1973, mediante le vacanze risultanti da cause diverse da quelle indicate nelle lettere a) e d) dell'articolo 44 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni. In deroga a quanto stabilito alla colonna 6 dei quadri III. (Ruolo normale dell'arma di fanteria), IV (Ruolo normale dell'arma di cavalleria), V (Ruolo normale dell'arma di artiglieria), della tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, il numero dei colonnelli non ancora valutati da ammettere a valutazione ai fini della formazione dei quadri di avanzamento per gli anni 1970, 1971 e 1972 è determinato sulla base di un quinto del numero degli stessi colonnelli non ancora valutati, diminuito delle eccedenze verificatesi per effetto delle promozioni di cui al precedente primo comma.

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