DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1970, n. 1498

Type DPR
Publication 1970-12-30
State In force
Source Normattiva
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Articolo unico

Le caratteristiche analitiche e i requisiti dei diversi tipi di birra sono cosi' stabiliti: Acidita' totale: la birra normale non deve superare i ml 35 NaOH N/10 per ml 100; la birra speciale non deve superare i ml 40 NaOH N/10 per ml 100; la birra doppio malto non deve superare i ml 45 NaOH N/10 per ml 100. Acidita' volatile: la birra normale non deve superare i ml 7 NaOH N/10 per ml 100; la birra speciale non deve superare i ml 8,5 NaOH N/10 per ml 100; la birra doppio malto non deve superare i ml 10 NaOH N/ 10 per ml 100. Anidride carbonica: la birra dei tipi normale, speciale e doppio malto deve avere un contenuto non inferiore a g. 0,3 per ml 100 e un contenuto non superiore a g. 1 per ml 100. Ceneri: la birra normale deve avere un contenuto massimo di g. 0,45 per ml 100; la birra speciale deve avere un contenuto massimo di g. 0,55 per ml 100; la birra doppio malto deve avere un contenuto massimo di g. 0,65 per ml 100. Alcool: la birra normale deve avere un contenuto non inferiore a ml 3 per ml 100; la birra speciale deve avere un contenuto non inferiore a ml 3,5 per ml 100; la birra doppio malto deve avere un contenuto non inferiore a ml 4 per ml 100. la birra posta in vendita come analcolica deve avere un contenuto in alcool non superiore a 1 ml per 100 ml, ferme restando le caratteristiche di cui all'art. 1 della legge 16 agosto 1962, n. 1354. Limpidita': la birra e' limpida quando la sua torbidita' non supera il n. 2 della scala standard di torbido di formazina; la determinazione si esegue con le modalita' descritte nei metodi ufficiali di analisi della birra. ((1))

SARAGAT COLOMBO - MARIOTTI - GAVA - NATALI - PRETI

Visto, il Guardasigilli: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 20 agosto 1971

Atti del Governo, registro n. 243, foglio n. 151. - PASQUALUCCI

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