LEGGE 3 maggio 1971, n. 312
La camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Ai componenti il Consiglio superiore della magistratura eletti dal Parlamento dal marzo 1968, verrà corrisposta, all'atto della cessazione dalla carica per decorso del quadriennio, l'indennità di lire cinque milioni. Qualora la cessazione dalla carica intervenga prima della scadenza del quadriennio, l'indennità verrà liquidata nella misura di un quarto dell'importo sopra indicato per ogni anno o frazione di anno di servizio prestato.
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