LEGGE 9 agosto 1973, n. 524
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico Gli insegnanti nelle scuole secondarie di primo grado in lingua tedesca e nelle località ladine della provincia di Bolzano, che abbiano frequentato i corsi speciali istituiti dall'Università di Padova in collaborazione con l'Università di Innsbruck, per il triennio 1970-72, e conseguano il diploma finale e che, precedentemente alla iscrizione ai corsi suddetti, avevano insegnato per almeno un biennio nelle scuole statali o legalmente riconosciute in lingua tedesca e delle località ladine, o che avevano frequentato con profitto per un biennio università nazionali od estere, sono incaricati a tempo indeterminato con i diritti di cui alla legge 13 giugno 1969, n. 282. Gli insegnanti di cui al precedente comma sono non licenziabili e, ove conseguano il titolo di studio richiesto per l'ammissione ai concorsi a cattedre, sono immessi nei ruoli delle scuole statali di cui al primo comma della presente legge dal 1 ottobre successivo alla data del conseguimento del titolo, indipendentemente dai limiti di età. Allorchè il docente abbia conseguito la qualifica di ordinario, il servizio prestato anche anteriormente al conseguimento del titolo di studio sarà riconosciuto agli effetti giuridici nella misura prevista dalle disposizioni vigenti per il servizio prestato anteriormente all'ingresso in ruolo. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 9 agosto 1973 LEONE RUMOR - MALFATTI - LA MALFA Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
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