LEGGE 22 luglio 1977, n. 426

Type Legge
Publication 1977-07-22
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

In attesa dell'emanazione della legge sulla nuova disciplina delle attività musicali ed al fine di fronteggiare le immediate esigenze di funzionamento degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate di cui all'articolo 6 della legge 14 agosto 1967, n. 800, il fondo previsto dall'articolo 2, primo comma, lettera a), della predetta legge, aumentato dall'articolo 3 della legge 10 maggio 1970, n. 291, è elevato, limitatamente agli anni finanziari 1977 e 1978, a L. 74.881.217.736. La ripartizione del fondo tra gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate e la liquidazione e la corresponsione dei contributi sono effettuate secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 2, commi secondo e terzo, della legge 8 aprile 1976, n. 115, nella seguente misura: L. 71.381.217.736 per gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate; lire 3.500 milioni, di cui lire 2.000 milioni per l'ente autonomo Teatro alla Scala di Milano, per sostenere i programmi degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate in vista delle manifestazioni all'estero. Per sostenere le attività musicali di cui al titolo III della legge 14 agosto 1967, n. 800, lo stanziamento di cui alla quota stabilita dall'articolo 1, primo comma, quarto alinea, della legge 9 giugno 1973, n. 308, è elevato, limitatamente agli anni finanziari 1977 e 1978, a 11 miliardi. Il fondo speciale di lire 200 milioni previsto dall'articolo 40, primo comma, della legge 14 agosto 1967, n. 800, è elevato a lire 500 milioni. La quota del predetto fondo destinata alla concessione di contributi a favore di complessi bandistici, di cui allo stesso articolo 40, secondo comma, lettere a) e b), è stabilita in misura non superiore a lire 200 milioni. La corresponsione di contributi è disposta, a favore dei teatri di tradizione e delle istituzioni concertistico - orchestrali, riconosciuti ai sensi dell'articolo 28 della legge 14 agosto 1967, n. 800, per l'80 per cento all'atto della concessione dei contributi medesimi; l'erogazione del residuo è effettuata a manifestazioni ultimate, previa presentazione di documentazione attestante l'assolvimento di tutti gli obblighi di legge. Acconti fino all'80 per cento dei contributi assegnati possono altresì essere concessi nei termini e con le modalità di cui al precedente comma del presente articolo alle altre attività di cui al titolo III della legge 14 agosto 1967, n. 800, limitatamente agli assegnatari che abbiano beneficiato per almeno tre anni di sovvenzioni statali.

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