LEGGE 18 ottobre 1977, n. 791

Type Legge
Publication 1977-10-18
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Le disposizioni della presente legge si applicano al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato ad una tensione nominale compresa fra 50 e 1.000 Volt in corrente alternata e fra 75 e 1.500 Volt in corrente continua, con le seguenti eccezioni: a) materiali elettrici destinati ad essere usati in ambienti esposti a pericoli di esplosione; b) materiali elettrici per radiologia ed uso clinico; c) parti elettriche di ascensori e montacarichi; d) contatori elettrici; e) prese e spine di corrente per uso domestico; f) dispositivi di alimentazione dei recinti elettrici; g) materiali nei riguardi dei disturbi radioelettrici; h) materiali elettrici speciali, destinati ad essere usati sulle navi e sugli aeromobili e per le ferrovie, conformi alle disposizioni di sicurezza stabilite da organismi internazionali, cui partecipano gli Stati membri della Comunità economica europea; i) materiale elettrico destinato ad essere esportato fuori dal territorio della Comunità economica europea.

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