LEGGE 19 marzo 1980, n. 78

Type Legge
Publication 1980-03-19
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico L'articolo unico della legge 5 dicembre 1975, n. 656, e sostituito dal seguente: "Per le manifestazioni sportive organizzate e svolte sotto il controllo del CONI e degli enti di propaganda e di promozione sportiva, l'imposta sugli spettacoli, di cui al punto 2) della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e dovuta nelle seguenti misure, se negli impianti sportivi, o nelle aree ove si svolgono spettacoli sportivi, almeno il 40 per cento dei posti e destinato a biglietti fino a L. 3.150 nette: corrispettivi fino a L. 3.150 nette, il 4 per cento; corrispettivi da L. 3.151 nette fino a L. 13.000 nette, il 15 per cento; corrispettivi da L. 13.001 nette fino a L. 18.000 nette, il 20 per cento; corrispettivi da L. 18.001 nette fino a L. 25.000 nette, il 25 per cento; corrispettivi oltre L. 25.000 nette, il 50 per cento. Per l'applicazione della presente legge agli spettacoli sportivi svolti in palestre, palazzi dello Sport ed altri impianti chiusi, la riserva dei posti per biglietti fino a L. 3.150 nette deve corrispondere almeno al 20 per cento dei posti disponibili. Per gli spettacoli sportivi per i quali il prezzo dei biglietti e fissato fino a L. 3.150 nette, l'imposta per i primi mille biglietti è dovuta nella misura dell'1 per cento". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare corte legge dello Stato. Data a Roma, addì 19 marzo 1980 PERTINI COSSIGA - D'AREZZO - ANDREATTA - REVIGLIO Visto, il Guardasigilli: MORLINO

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