DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 gennaio 1980, n. 145

Type DPR
Publication 1980-01-15
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Visto l'art. 19 della legge 6 febbraio 1979, n. 42;

Visto l'accordo intervenuto il 10 dicembre 1979 tra il Governo ed i rappresentanti della Federazione unitaria Cgil-Cisl-Uil e delle organizzazioni sindacali di categoria aderenti alla medesima e del Sin.Di.Fer. nonche' quello con la Fisafs-Cisal sulla nuova disciplina e le nuove misure del premio industriale e delle competenze sostitutive dello stesso;

Vista la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, riguardante le norme sulle competenze accessorie del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro; Decreta:

Art. 1

A decorrere dal 1 ottobre 1978 sono abrogati gli articoli 66 e 67 delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni. Con la stessa decorrenza del 1 ottobre 1978 al personale ferroviario, escluso quello rivestito di qualifica dirigenziale, e' corrisposto un premio industriale giornaliero le cui misure sono riportate nella tabella indicata in calce al presente articolo, distintamente per ciascuna delle sette categorie in cui il personale ferroviario e' stato suddiviso ai sensi dell'art. 2 della legge 6 febbraio 1979, n. 42. Alla individuazione della misura di premio da attribuire a ciascun profilo professionale nell'ambito di quelle previste per la relativa categoria di appartenenza tenuto conto delle responsabilita', dei rischi, dei disagi e delle qualita' del lavoro prestato, nonche' degli assorbimenti delle competenze accessorie di cui ai successivi articoli 2, 4, 5, 6, 7 e 8 del presente decreto, viene provveduto con decreto del Ministro dei trasporti, previo parere del consiglio di amministrazione e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale. A ciascun profilo saranno attribuite diverse misure di premio in relazione a determinate utilizzazioni o a particolari assorbimenti delle competenze accessorie di cui agli articoli 2, 4, 5, 6, 7 e 8 del presente decreto. MISURA GIORNALIERA DI PREMIO INDUSTRIALE ----> Parte di provvedimento in formato grafico <---- ((1))

Art. 2

Il premio industriale di cui al precedente art. 1 del presente decreto non compete per le giornate di assenza dovute a riposo settimanale fruito ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1971, n. 1372, a riposo concesso ai sensi del punto b) dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1977, n. 937, a festivita' infrasettimanali di cui al quart'ultimo comma dell'art. 86 dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato approvato con la legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni ed integrazioni, a recupero concesso per riposo settimanale o festivita' infrasettimanale non fruiti, a congedo straordinario concesso ai sensi degli articoli 88 e 89 del sopracitato stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, a malattia, a inabilita' derivante da infortunio sul lavoro, da malattia professionale o da malattia contratta per concausa o causa unica e diretta di servizio, a sospensione, ad aspettativa a qualsiasi titolo concessa; il premio industriale non compete altresi' per le assenze facoltative previste dal secondo comma dell'art. 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sulla tutela delle lavoratrici madri, nonche' per ogni altro tipo di assenza non retribuita. Per le giornate di assenza giustificata si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 87 dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato. Al personale di condotta, di scorta treni e delle navi traghetto il computo di cui sopra va fatto detraendo, anziche' le giornate di riposo settimanale, le domeniche cadenti nel mese. Per il personale il cui orario di lavoro settimanale e' distribuito su cinque giornate, il premio industriale e' maggiorato del venti per cento. Il personale di qualsiasi profilo, anche se dei ruoli ad esaurimento, quando viene utilizzato in attivita' proprie di altro profilo della stessa categoria, percepisce il premio industriale previsto per il profilo professionale di utilizzazione e l'attivita' svolta. Il personale dei profili professionali di manovale, carbonaio, ispettore, quando per ragioni di servizio viene utilizzato in attivita' proprie di profili omogenei della categoria immediatamente superiore, ha titolo al premio industriale nella misura prevista per il profilo di utilizzazione e l'attivita' svolta. Ai dipendenti di qualsiasi profilo professionale del settore uffici e del settore esercizio chiamati dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato a frequentare corsi di aggiornamento professionale, esclusi quelli frequentati ai fini dell'accertamento professionale nonche' quelli frequentati per il conseguimento delle abilitazioni obbligatorie previste per il profilo di appartenenza dal decreto ministeriale 21 luglio 1979, n. 2078, il premio industriale spettante viene corrisposto in misura raddoppiata per ogni giornata di frequenza al corso. Non hanno titolo alla corresponsione del premio industriale i dipendenti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato comandati presso altre amministrazioni o enti pubblici.

Art. 3

A decorrere dal 1 ottobre 1978 sono abrogati il premio di maggiore produzione previsto dall'art. 65 delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, ed il premio di rendimento globale istituito dal direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per la compensazione di lavorazioni per le quali non era possibile determinare analiticamente un premio di maggior produzione diretto o indiretto. La quota giornaliera dei premi indicati al primo comma del presente articolo viene assorbita, a decorrere dal 1 ottobre 1978, nella misura giornaliera di premio industriale attribuito con decreto del Ministro dei trasporti, di cui al secondo al comma dell'art. 1 del presente decreto, ai profili professionali in precedenza destinatari dei premi di maggior produzione e del premio di rendimento globale.

Art. 4

Nella misura di premio industriale attribuita con decreto del Ministro dei trasporti di cui all'art. 1 del presente decreto ai profili professionali di capo stazione, capo stazione superiore, capo stazione sovrintendente, viene assorbito il premio giornaliero di L. 284 corrisposto per le giornate in cui svolgono mansioni che comportano dirette responsabilita' di movimento e circolazione treni, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 66 delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, soppresso dal precedente art. 1.

Art. 5

A decorrere dal 1 ottobre 1978 e' abrogato l'articolo 82-bis delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni. Le relative aliquote sono assorbite a decorrere dal 1 ottobre 1978 nella misura di premio industriale attribuito con decreto del Ministro dei trasporti di cui al secondo comma dell'art. 1 del presente decreto, ai profili professionali in precedenza destinatari delle aliquote sopra citate.

Art. 6

Con decorrenza 1 ottobre 1978 e' abrogato il compenso giornaliero previsto dal punto B dell'art. 45 delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, per i capo treno utilizzati esclusivamente alla scritturazione presso i depositi personale viaggiante, il cui importo e' assorbito, con identica decorrenza, nella misura di premio industriale, attribuito con decreto del Ministro dei trasporti, di cui al secondo comma dell'art. 1 del presente decreto, al capo treno svolgenti le mansioni sopra indicate.

Art. 7

A decorrere dal 1 ottobre 1978 sono abrogati i seguenti compensi attribuiti al personale appartenente a taluni profili professionali del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, con decreto ministeriale emanato sulla base dell'art. 81 delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni: soprassoldi giornalieri ai verificatori ed ai facenti funzione di verificatore nonche' al personale operaio utilizzato presso i posti di verifica istituiti con l'art. 3 del decreto del Ministro dei trasporti 31 dicembre 1974, n. 8206; compenso al personale appartenente al profilo professionale di capo treno previsto dal terzo comma dell'art. 1 del decreto del Ministro dei trasporti 8 gennaio 1968, n. 23; soprassoldo giornaliero, istituito con decreto del Ministro dei trasporti 25 marzo 1970, n. 11785, per i capo squadra manovali e manovali in servizio presso i magazzini approvvigionamenti per le prestazioni di maggiore impegno che sono tenuti a dare; soprassoldo mensile istituito con decreto ministeriale 14 settembre 1971, n. 12021, in favore degli infermieri che, oltre alle mansioni attinenti la qualifica rivestita, svolgono anche quelle di fisioterapista. Le relative aliquote dei soprassoldi suindicati sono assorbite a decorrere dal 1 ottobre 1978 nella misura di premio industriale attribuito con decreto del Ministro dei trasporti di cui al secondo comma dell'art. 1 del presente decreto, ai profili professionali gia' destinatari delle aliquote sopra citate.

Art. 8

Con decorrenza 1 ottobre 1978 vengono assorbiti nelle misure di premio industriale attribuite con decreto del Ministro dei trasporti, in base al disposto del secondo comma dell'art. 1 del presente decreto, i compensi sotto indicati, istituiti con apposito decreto ministeriale emanato in base all'art. 81 delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, al personale dei profili professionali sotto indicati, nei limiti di importo mensile indicato a fianco di ciascun profilo medesimo: Premio mensile, istituito con decreto del Ministro dei trasporti 8 febbraio 1972, n. 1312: segretario tecnico superiore di 1ª classe. . . . . . . . . . L. 6.000 segretario tecnico superiore . . . . . . . . . . . . . . . . L. 6.000 segretario tecnico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 6.000 applicato capo ruolo esaurimento . . . . . . . . . . . . . . L. 3.000 applicato. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 3.000 aiuto macchinista T.M. ruolo ad esaurimento . . . . . . . L. L. 6.000 aiuto macchinista ruolo esaurimento. . . . . . . . . . . . . L. 6.000 macchinista T.M. ruolo esaurimento . . . . . . . . . . . . . L. 6.000 macchinista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 10.000 capo deposito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 10.000 capo deposito superiore . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 10.000 capo deposito sovrintendente. . . . . . . . . . . . . . . . L. 10.000 Premio trimestrale ai dirigenti tecnici del servizio materiale e trazione, addetti alle unita' ed agli impianti per la manutenzione, riparazione del materiale rotabile, nonche' alla sorveglianza presso l'industria privata, istituito con l'art. 1 del decreto del Ministro dei trasporti 31 dicembre 1974, n. 8206: capo tecnico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 7.500 capo tecnico superiore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 7.500 capo tecnico sovrintendente. . . . . . . . . . . . . . . . . L. 7.500

Art. 9

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' abrogato l'art. 42 delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni.

Art. 10

Al maggior onere derivante dall'attuazione del presente decreto valutato per il 1978 in lire 5.900 milioni e per il 1979 in lire 23.500 milioni si fara' fronte con le disposizioni recate dai capitoli 115 e 1017 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per l'anno finanziario 1979.

PERTINI COSSIGA - PRETI - ANDREATTA - PANDOLFI

Visto, il Guardasigilli: MORLINO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 21 aprile 1980

Atti di Governo, registro n. 28, foglio n. 9

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