LEGGE 14 maggio 1981, n. 219
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
PARTE I CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 19 MARZO 1981, N. 75
Art. 1
(Dispositivo di conversione).
Il decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, recante ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981, e' convertito in legge con le seguenti modificazioni: dopo l'articolo 1 sono aggiunti i seguenti: ART. 1-bis. - L'importo dovuto per il consumo di energia elettrica da parte di cittadini residenti nei comuni colpiti dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981 e alloggiati, a seguito degli eventi sismici, in prefabbricati leggeri o containers, e' ridotto del 50 per cento fino alla data di permanenza nelle predette strutture. Una ulteriore riduzione del 25 per cento si applica a favore di coloro i quali si trovino nelle condizioni di cui al comma precedente e siano residenti nei comuni montani o parzialmente montani fra quelli colpiti dagli eventi sismici"; "ART. 1-ter. - Le spese di manutenzione degli alloggi costruiti per la sistemazione provvisoria dei senza tetto gravano sul fondo di cui all'articolo 3 della legge di conversione del presente decreto-legge"; "ART. 1-quater. - Ai proprietari, ai proprietari coltivatori diretti, ai fittavoli, ai mezzadri, ai coloni o compartecipanti spettano le indennita' previste dalla legge 29 luglio 1980, n. 385. Non si fa luogo ai conguagli di cui agli articoli 1 e 2 della legge medesima, nel caso in cui i soggetti suindicati accettino una maggiorazione del settanta per cento dell'indennita'"; l'articolo 2 e' sostituito dal seguente: "ART. 2. - La Cassa depositi e prestiti, anche a mezzo della speciale delegazione di cui all'articolo 15-ter del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, provvede altresi' al finanziamento degli enti locali colpiti dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981 ed alla relativa assistenza tecnica: a) per l'acquisto, nei comuni nei quali maggiore e' il numero degli abitanti rimasti privi di alloggio - per effetto del terremoto, di unita' immobiliari da locare ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, ad abitanti senza tetto, per la perdita della abitazione condotta in locazione o di proprieta' degli stessi, nonche' per le relative eventuali opere di completamento e riattamento, ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25. Sugli incrementi di valore di tali immobili, l'imposta di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, e' ridotta al 50 per cento; b) Per l'urgente realizzazione, anche con l'adozione di procedimenti di prefabbricazione, di alloggi da locare ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, agli abitanti rimasti privi di abitazione per effetto del sisma, comprese le occorrenti aree e opere di urbanizzazione primaria e secondaria; c) per l'acquisto e l'urbanizzazione delle aree destinate ad insediamenti abitativi e produttivi dai piani di ricostruzione dei comuni indicati nel decreto del Presidente del consiglio dei ministri di cui al decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19 convertito, con modificazioni, nella legge 15 aprile 1981, n. 128. L'assegnatario di uno degli immobili di cui alle lettere a) e b) del precedente comma puo' chiedere al comune il riscatto, in permuta dell'unita' immobiliare distrutta o gravemente danneggiata dal terremoto, con divieto di alienazione o di locazione per un decennio. Per il finanziamento dei programmi di cui al primo comma, la Cassa depositi e prestiti si avvale della somma di lire 1.000 miliardi, di cui al primo comma dell'articolo 9 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 1981, n. 153"; dopo l'articolo 2 e' aggiunto il seguente: "ART. 2-bis. - I comuni, all'atto della richiesta del mutuo, dovranno indicare, con delibera consiliare immediatamente esecutiva, le aree da destinare alla localizzazione delle abitazioni da costruirsi ai sensi del precedente articolo 2, lettera b), scegliendole nell'ambito delle aree per le quali e' prevista, nello strumento urbanistico vigente o adottato, la destinazione ad edilizia economica e popolare ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167. Nei comuni che non dispongono dei piani previsti dalla legge 18 aprile 1962, n. 167, o nel caso in cui le aree individuate dai piani predetti risultino insufficienti o inidonee, il comune indica le aree necessarie all'intervento edilizio nell'ambito delle zone residenziali dei piani regolatori e dei programmi di fabbricazione, sempre che questi risultino approvati o adottati e trasmessi per le approvazioni di legge. Nel caso in cui non sia possibile la localizzazione delle aree a norma dei precedenti commi, il comune adotta un piano di individuazione delle aree necessarie all'intervento anche in deroga allo strumento urbanistico vigente. La deliberazione del consiglio comunale e' immediatamente depositata nella segreteria comunale e l'eseguito deposito e' reso noto al pubblico mediante avviso da affiggere nell'albo del comune. Entro dieci giorni dall'affissione all'albo dell'avviso di deposito gli interessati possono presentare al comune le proprie opposizioni. Trascorso il termine predetto la delibera viene trasmessa alla regione unitamente alle opposizioni presentate. La regione adotta le proprie definitive determinazioni sul piano di individuazione delle aree nel termine di dieci giorni dalla ricezione della delibera comunale. Trascorso tale termine il piano si intende approvato e le opposizioni respinte. Con le deliberazioni adottate a norma dei precedenti commi sono precisati, ove necessario anche in variante ai piani regolatori ed ai programmi di fabbricazione vigenti o adottati, i limiti di densita', di altezza, di distanza fra i fabbricati, nonche' i rapporti massimi fra spazi destinati agli insediamenti e spazi pubblici o riservati alle attivita' collettive, a verde pubblico ed a parcheggio"; all'articolo 6, nel primo comma, dopo le parole: "riduzione dello", e' aggiunta la seguente: "specifico"; agli articoli 9 e 10 le parole: "indicati negli allegati A e B del decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19", sono sostituite dalle seguenti: "colpiti dal sisma"; dopo l'articolo 10 e' aggiunto il seguente: "ART. 10-bis. - Nei confronti dei contribuenti e dei sostituti d'imposta aventi domicilio fiscale nei comuni disastrati, individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, primo comma, del decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19 convertito, con modificazioni, nella legge 15 aprile 1981, n. 128, i termini per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi e dei certificati di cui all'articolo 1, quarto comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, scaduti o aventi scadenza tra il 23 novembre 1980 e il 29 novembre 1981, sono fissati al 30 novembre 1981".
PARTE II PROVVEDIMENTI ORGANICI PER LA RICOSTRUZIONE E LO SVILUPPO DEI TERRITORI COLPITI TITOLO I ORGANIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
Art. 2
(Dichiarazione di preminente interesse nazionale).
Sono dichiarati di preminente interesse nazionale l'opera di ricostruzione e sviluppo delle zone delle regioni Basilicata e Campania disastrate per effetto del terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981, nonche' ogni ulteriore intervento diretto alla ricostruzione ed alla rinascita delle altre aree delle stesse regioni e di quella della regione Puglia colpite dall'evento sismico. Al perseguimento delle predette finalita' concorrono, ciascuno nell'ambito delle competenze definite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed in conformita' alle disposizioni della presente legge, lo Stato, le Regioni, le province, i comuni e le comunita' montane.
Art. 3
(Fondo per il risanamento e la ricostruzione).
Al risanamento ed allo sviluppo dei territori colpiti dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981 e' destinata, nel triennio 1981-1983, la complessiva somma di lire 8.000 miliardi, costituita da apporti del bilancio statale, dal ricavato dei prestiti esteri, nonche' da fondi e finanziamenti comunitari. Il predetto complessivo importo di lire 8.000 miliardi e' destinato, fino ad un massimo di lire 700 miliardi, agli interventi di cui al titolo II, capo II; fino ad un massimo di lire 900 miliardi, agli interventi di cui agli articoli 21, 23, 24, 26 e 32; per lire 700 miliardi, alle Regioni Basilicata, Campania e Puglia per gli interventi di cui al titolo III; e per lire 5.700 miliardi, per gli interventi di cui al titolo II, capo I ed ai titoli IV e VII della presente legge. Nello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica e' istituito un apposito capitolo denominato "Fondo per il risanamento e la ricostruzione dei territori colpiti dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981", al quale confluiscono le risorse di cui al precedente primo comma ad eccezione dei finanziamenti comunitari, che restano attribuiti alle amministrazioni ed agli enti ai quali i finanziamenti stessi sono concessi in applicazione dell'articolo 15-bis del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874. Con decreti del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, sono stornate dal predetto fondo le somme destinate, secondo le procedure di cui al successivo articolo 4, alle amministrazioni statali ed iscritte in apposito capitolo dello stato di previsione di ciascuna amministrazione interessata. Con analoghi decreti sono versate, in appositi conti correnti infruttiferi aperti presso la Tesoreria centrale a favore delle Regioni Campania e Basilicata o in apposite contabilita' speciali aperte presso le Sezioni di tesoreria provinciale a favore dei comuni e degli altri enti locali delle predette regioni, le somme destinate agli interventi di competenza. Gli enti interessati effettueranno prelevamenti in relazione ai fabbisogni di pagamento connessi con lo stato di realizzazione degli interventi stessi. Presso la Tesoreria centrale e altresi' aperto un conto corrente infruttifero intestato alla Regione Puglia per gli interventi concernenti i comuni della predetta regione indicati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 15 aprile 1981, n. 128. Nei confronti delle amministrazioni statali, regionali, comunali e degli altri enti locali si applica l'articolo 18, terzo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, ai fini degli impegni da assumere a fronte della autorizzazione di spesa di cui al precedente primo comma.(8) (11) (14)((17))
Art. 4
(Ripartizione del fondo).
Il Consiglio dei ministri, ai sensi degli articoli 4, 11 e 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, indirizza e coordina l'attuazione di tutti gli interventi di cui alla presente legge. Il CIPE provvede a ripartire fra le Regioni di cui all'articolo precedente le somme alle stesse spettanti nel triennio tenendo conto delle risultanze dell'accertamento dei, danni causati dagli eventi sismici, disposto dall'articolo 4-quater del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, e comunque entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge. Il CIPE, con riferimento ad un triennio ed in coerenza con gli indirizzi, le scelte ed i programmi del piano triennale, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, nell'ambito delle complessive valutazioni di spesa di cui al precedente articolo 3 e tenendo conto delle predeterminate condizioni di utilizzo dei finanziamenti comunitari richiamati al medesimo articolo 3, indica la ripartizione della spesa tra le amministrazioni statali e locali competenti, con specificazione di quanto e' riservato alle zone disastrate, nonche' le occorrenti risorse finanziarie per i singoli interventi, sulla base dei programmi presentati dalle amministrazioni ed in relazione alle priorita' e alla esecutivita' dei medesimi interventi. Alla riserva per le zone disastrate di cui al comma precedente per gli interventi di cui al titolo II, capo I, nonche' per gli interventi di cui ai titoli IV e VII della presente legge, e' attribuita una somma non inferiore al 30 per cento di quanto destinato per i medesimi interventi dal secondo comma dell'articolo 3. Alle riunioni del CIPE per gli adempimenti di cui alla presente legge partecipano i presidenti delle giunte regionali della Basilicata e della Campania. Per gli interventi urgenti da avviare con assoluta priorita' e da realizzare nell'anno 1981, entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge, le amministrazioni interessate indicano al CIPE i primi programmi che potranno essere integrati nel corso dell'anno. Entro il 15 settembre di ciascun anno le amministrazioni comunicano il programma complessivo degli interventi indicando la parte da realizzare nel corso del successivo anno. I programmi regionali sono formulati secondo il disposto del successivo articolo 6. Il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, d'intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, coordina l'utilizzo integrato da parte dei soggetti interessati dei fondi e dei finanziamenti comunitari nei comuni colpiti dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981.
TITOLO II RICOSTRUZIONE E RIPARAZIONE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE E DELLE OPERE PUBBLICHE CAPO I. INTERVENTI REGIONALI.
Art. 5
(Definizione degli interventi).
Gli interventi per la ricostruzione delle zone disastrate e delle altre aree colpite dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981 nei settori dell'edilizia e delle opere pubbliche, compresi il consolidamento ed il trasferimento di abitati interessati da dissesti geologici, sono definiti dalla Regione in conformita' ai principi stabiliti dal presente capo e dal successivo titolo IV. La Regione, in particolare, definisce le modalita' e le procedure per il controllo della conformita' ai progetti delle opere di interesse privato realizzate con i benefici di cui alla presente legge, nonche' per i casi di eventuale revoca dei benefici medesimi in presenza di gravi difformita'.
Art. 6
(Attuazione degli interventi).
I comuni, le comunita' montane, le province e gli altri enti pubblici, nel termine del 30 giugno di ciascun anno, definiscono e trasmettono alla Regione i propri programmi di intervento per la ricostruzione e la riparazione delle opere. La Regione, nel termine del 15 settembre di ciascun anno, approva e trasmette al CIPE un programma di interventi che comprende i programmi di cui al primo comma e quelli di propria competenza. In caso di inosservanza del termine stabilito al primo comma la Regione si sostituisce ad ogni effetto. In caso di inosservanza del termine di cui al secondo comma, il Governo, entro il 30 settembre di ciascun anno, si sostituisce alla Regione ai fini dell'approvazione dei programmi di intervento di cui ai precedenti commi.
Art. 7
(Compiti regionali).
Le Regioni Basilicata e Campania svolgono in particolare i seguenti compiti: a) coordinamento dei piani di assetto territoriale ed emanazione degli indirizzi per i piani comunali; b) assistenza tecnica ai comuni, alle comunita' montane ed agli altri enti pubblici nell'attuazione dell'opera di ricostruzione; c) coordinamento dei programmi costruttivi di cui al successivo articolo 16, e, in tale ambito, eventuale realizzazione di opere che i comuni, le comunita' montane o altri enti pubblici sovracomunali decidano di affidare alla Regione; d) promozione di appositi accordi fra gli enti locali, nonche' di associazioni anche obbligatorie di comuni, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; e) formazione dei programmi annuali per la realizzazione degli interventi di cui alla lettera g) del successivo articolo 8; f) coordinamento dei piani e dei programmi di propria competenza con quelli dei comuni, delle comunita' montane o da altri enti pubblici sovracomunali e di questi con quelli di competenza statale in coerenza con i piani e gli indirizzi di cui alla precedente lettera a).
Art. 8
(Articolazione degli interventi).
L'opera di ricostruzione e riparazione nei settori dell'edilizia e delle opere pubbliche si articola attraverso: a) l'assegnazione, con le modalita' di cui ai successivi articoli 9 e 10, di contributi per la riparazione o la ricostruzione di unita' immobiliari alle persone fisiche o giuridiche che, alla data del sisma, risultavano titolari di un diritto di proprieta' o di un diritto reale di godimento relativo a fabbricati urbani e rurali destinati ad abitazione; b) l'assegnazione di contributi in conto interessi per la costruzione di abitazioni di tipo economico e popolare ai soggetti non proprietari di immobili, sia singoli che associati in cooperativa, con priorita' ai soggetti rimasti senza tetto in conseguenza del terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981; c) l'acquisto da parte dei comuni di abitazioni ed edifici destinati ad abitazione; d) la realizzazione di interventi di ricostruzione o di riparazione di immobili distrutti o danneggiati per effetto del sisma, nel caso di rinuncia ai contributi di cui alla precedente lettera a) da parte degli aventi diritto o di delega, ai comuni o ad altri enti pubblici, della progettazione, esecuzione e gestione dei lavori; e) l'esecuzione, ai fini della cessione in locazione, di interventi straordinari di edilizia sovvenzionata ed agevolata nonche' di interventi per il recupero di abitazioni malsane e degradate; f) il ripristino, la ricostruzione e la costruzione di opere ed impianti di interesse degli enti locali, quali edifici demaniali e patrimoniali, strutture sanitarie e cimiteriali, nonche' opere di urbanizzazione primaria e secondaria e, piu' in generale, infrastrutturali; g) interventi di consolidamento e difesa di abitati ed opere pubbliche da frane, smottamenti e bradisismi; h) la predisposizione da parte dei comuni, d'intesa con il Ministro della pubblica istruzione, di piani di ricostruzione e riparazione degli edifici scolastici distrutti o danneggiati, tenuto conto delle esigenze di riequilibrio delle strutture scolastiche nelle zone terremotate. ((Per gli interventi di cui alle lettere c) ed e) del comma precedente i comuni possono utilizzare anche le risorse loro assegnate, anche se non impegnate nei termini prescritti, ai sensi del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25 )).
Art. 9
(Contributi e finanziamenti per la ricostruzione).
Per la ricostruzione di unita' immobiliari, distrutte o da demolire per effetto del terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981, destinate ad uso di abitazione, ivi comprese quelle rurali, ai soggetti che risultavano titolari del diritto di proprieta' alla data del sisma e' assegnato: a) limitatamente ad una sola unita' immobiliare, un contributo in conto capitale pari all'intera spesa necessaria per la ricostruzione, da determinarsi sulla base di quanto previsto dai successivi commi del presente articolo; b) per le unita' immobiliari appartenenti allo stesso proprietario, oltre quella di cui alla precedente lettera a), un contributo in conto capitale pari al 30 per cento della spesa necessaria per la ricostruzione delle stesse unita' immobiliari da determinarsi sulla base di quanto previsto dai successivi commi del presente articolo e, sul 45 per cento della residua spesa, cosi' determinata, un contributo pluriennale costante dell'8 per cento annuo per la durata del mutuo a tal fine contratto fino ad un massimo di venti anni. Il contributo in conto capitale e' elevato al 50 per cento qualora la unita' immobiliare sia compresa in edifici vincolati al rispetto della tipologia ed alla ripetizione dei caratteri ambientali. Il contributo di cui alla presente lettera puo' essere utilizzato anche dai proprietari di unita' immobiliari distrutte o da demolire per effetto del terremoto del novembre 1980 che intendano ricostruire l'unita' immobiliare nel comune di residenza, ove questo sia diverso da quello in cui era situato l'immobile, purche' nella stessa regione. La spesa ammissibile a contributo e' determinata in base ai limiti massimi di costo vigenti alla data del provvedimento di assegnazione per l'edilizia agevolata ai sensi dell'articolo 3, lettera n), della legge 5 agosto 1978, n. 457, e con riferimento ad un alloggio di dimensione pari: a) per il caso di cui al precedente comma, lettera a), alla superficie utile abitabile dell'unita' immobiliare distrutta o da demolire e fino ad un massimo di 110 metri quadrati utili abitabili, ovvero, qualora la superficie distrutta o da demolire risulti inadeguata alle esigenze abitative del proprietario e del suo nucleo familiare - che occupava stabilmente o abitualmente l'unita' immobiliare alla data del sisma - alla superficie utile abitabile occorrente per la costruzione di un alloggio adeguato a dette esigenze abitative; b) per il caso di cui al precedente comma, lettera b), alla superficie utile abitabile dell'unita' immobiliare distrutta o da demolire fino ad un massimo di 95 metri quadrati utili abitabili. La superficie utile abitabile occorrente per adeguare l'alloggio al nucleo familiare e' stabilita in 18 metri quadrati utili abitabili per ogni componente del medesimo nucleo, con un minimo di 45 metri quadrati utili abitabili per alloggio. Sono altresi' ammesse a contributo, fino al 25 per cento del costo dell'alloggio determinato ai sensi del secondo e del terzo comma le spese per la ricostruzione delle superfici utili per lo svolgimento delle attivita' di liberi professionisti e lavoratori autonomi, distrutte o demolite per effetto del sisma. Sono ammesse a contributo in conto capitale, fino all'intero ammontare, le opere di ricostruzione delle pertinenze agricole adibite a ricovero del bestiame, degli attrezzi e a fienile. Ai coltivatori diretti e' assegnato un contributo in conto capitale pari all'intera spesa necessaria da determinarsi sulla base di quanto previsto nei commi precedenti sia per l'abitazione rurale sia per una sola unita' immobiliare sita nel centro abitato, non occupata da persona diversa dal proprietario alla data del 23 novembre 1980. Ove l'immobile distrutto abbia avuto una superficie superiore a quella di cui alla lettera a) del precedente secondo comma, al proprietario e' assegnato per la ricostruzione di tutta o di parte della primitiva superficie, nel limite massimo di 200 metri quadrati, un ulteriore contributo pluriennale costante dell'8 per cento annuo per la durata del mutuo a tal fine contratto, per un massimo di 20 anni, nel rispetto di guanto stabilito dal precedente secondo comma e nel limite massimo del 50 percento della spesa necessaria. Nessun ulteriore contributo e' dovuto per costruzioni di superficie superiore a quella determinata ai sensi del precedente comma. Gli aventi diritto ai contributi di cui alla lettera a) del precedente primo comma possono rinunciarvi, delegando al comune o ad altri enti pubblici la progettazione, esecuzione e gestione dei lavori. In tal caso il comune subentra nei relativi diritti del rinunciante. Gli aventi diritto ai contributi previsti dal presente articolo, limitatamente alla prima unita' immobiliare utilizzata ad uso di abitazione per la propria famiglia, possono, entro il 31 dicembre 1982, rinunciare al diritto al contributo per la ricostruzione dell'alloggio distrutto o da demolire, utilizzando una somma di pari importo per l'acquisto di un alloggio nell'ambito della stessa provincia. Il relativo importo sara' depositato presso un istituto bancario indicato dal rinunciante e sara' vincolato a favore del venditore dell'alloggio. Gli interessi bancari sono disciplinati sulla base di quanto previsto dal terzo e quarto comma del successivo articolo 15. Le aree di sedime degli edifici di proprieta' del rinunciante sono acquisite al patrimonio del comune. Ai proprietari di edifici distrutti o da demolire, che non possono ricostruire in sito, il comune assegna in proprieta' l'area occorrente, nell'ambito dei piani di cui al precedente articolo 7. In tal caso, il contributo di cui al presente articolo e' aumentato della somma corrispondente al prezzo di cessione dell'area da parte del comune e le aree di sedime degli edifici non ricostruibili sono acquisite al patrimonio del comune stesso. Nei casi di cui ai precedenti commi le ipoteche iscritte sugli immobili distrutti o da demolire sono trasferite di diritto sugli immobili costruiti o acquistati in altro sito. (2) (6) ((16)) ---------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.L. 27 febbraio 1982, n. 57, convertito con modificazioni dalla L. 29 aprile 1982, n. 187, ha disposto (con l'art. 6-bis) che "i limiti di spesa massima ammissibile previsti dagli articoli 9 e 10 della legge 14 maggio 1981, n. 219, sono aumentati del 15 per cento per gli interventi edilizi inclusi in piani di recupero di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni e integrazioni". ---------------- AGGIORNAMENTO (6) Il D.L. 28 febbraio 1984, n. 19, convertito con modificazioni dalla L. 19 aprile 1984, n. 80, ha disposto (con l'art. 2 comma 1) che "il contributo per la ricostruzione di cui all'articolo 9 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, e' pari al costo di intervento moltiplicato per la superficie complessiva dell'unita' immobiliare nei limiti previsti dallo stesso articolo 9. Il costo di intervento per la determinazione del contributo e' fissato annualmente con decreto del Ministro dei lavori pubblici che si applica a tutte le assegnazioni disposte nell'anno di riferimento". ----------------- AGGIORNAMENTO (16) Il D.L. 20 novembre 1987, n. 474, convertito con modificazioni dalla L. 21 gennaio 1988, n. 12 ha disposto (con l'art. 23) che "il termine per la presentazione delle domande relative all'assegnazione del contributo ai sensi dell'articolo 9 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, in favore degli abitanti del comune di Teana, riconosciuto gravemente danneggiato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 aprile 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 dell'11 maggio 1987, e' fissato al 31 dicembre 1988".
Art. 10
(Contributi e finanziamenti per la riparazione).
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 FEBBRAIO 1984, N. 19, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 19 APRILE 1984, N. 80)). ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 FEBBRAIO 1984, N. 19, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 19 APRILE 1984, N. 80)). Dall'importo del contributo, determinato ai sensi del comma precedente, va detratto l'importo del contributo gia' disposto ai sensi dell'articolo 3, primo comma, lettera d) ed e), del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 874, con esclusione delle aliquote di importo relative ad opere provvisionali. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 FEBBRAIO 1984, N. 19, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 19 APRILE 1984, N. 80)). ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 FEBBRAIO 1984, N. 19, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 19 APRILE 1984, N. 80)). Il Ministro dei lavori pubblici definisce con proprio decreto la normativa tecnica per le riparazioni e il rafforzamento degli edifici danneggiati dal sisma. Sulla base della stessa normativa il Ministro dei lavori pubblici definira' il limite di convenienza per gli interventi di riparazione e conseguentemente potranno essere riconosciute agli aventi diritto anche le spese necessarie alla demolizione del vecchio edificio. Gli aventi diritto al contributo di cui al precedente primo comma, lettera a), possono rinunciarvi, delegando al comune o ad altri enti pubblici la progettazione, esecuzione e gestione dei lavori.
Art. 11
(Assegnazione dei contributi a soggetti diversi dal proprietario).
I contributi per la ricostruzione e la riparazione, previsti a favore del proprietario, possono essere assegnati all'affittuario coltivatore diretto, al mezzadro o al colono ovvero al conduttore, ((...)), qualora il fabbricato oggetto del contratto o in esso compreso sia stato distrutto o danneggiato dal sisma, a condizione che sia decorso il termine di 90 giorni dalla comunicazione, mediante lettera raccomandata, che i predetti soggetti sono tenuti a inviare al proprietario, di voler eseguire direttamente le opere necessarie, senza che il proprietario abbia presentato al sindaco la domanda corredata da perizia giurata e, ove occorra, da progetto esecutivo, ovvero, nel caso in cui la domanda sia stata presentata, senza che il proprietario abbia dato inizio ai lavori previsti nel termine di 90 giorni dall'autorizzazione o dalla concessione del sindaco. ((L'assegnazione dei contributi ha luogo prescindendo dalla decorrenza del termine di novanta giorni qualora alla domanda sia allegata una dichiarazione del proprietario da cui risulti esplicita rinuncia)).
Art. 12
(Comproprieta' degli immobili).
Qualora l'immobile appartenga in comproprieta' a piu' titolari, i contributi di cui ai precedenti articolo 9 e 10 vengono assegnati al titolare il cui nucleo familiare, alla data del sisma, occupava l'abitazione, salvo il diritto degli altri proprietari sul bene. I titolari di diritti reali di godimento che occupavano l'immobile alla data anzidetta e tutti coloro che dimostrino con atto notorio il possesso non violento ne' clandestino alla data del 23 novembre 1980 possono richiedere l'assegnazione dei contributi di cui ai precedenti articoli 9 e 10 e procedere alla ricostruzione o ripristino del medesimo immobile, fatto comunque salvo il diritto di proprieta', ove il proprietario non vi abbia, per qualsiasi motivo, provveduto nel termine stabilito dal successivo articolo 14. I titolari dei predetti diritti reali di godimento possono presentare le domande entro i successivi 90 giorni. Le deliberazioni condominiali relative all'opera di ricostruzione o riparazione sono valide se approvate con la maggioranza di cui al secondo comma dell'articolo 1136 del codice civile. Nell'ipotesi in cui non sia raggiunta la maggioranza prevista dal precedente comma, ovvero nell'ipotesi in cui non esistano le tabelle millesimali, le deliberazioni condominiali relative agli edifici da ricostruire o da riparare sono assunte in conformita' dell'articolo 30, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457. E' a tal fine sufficiente la maggioranza semplice calcolata in base all'imponibile catastale. Ove gli immobili non risultino interamente accatastati, le delibere condominiali sono valide se approvate da proprietari che rappresentino la maggioranza semplice delle superfici nette complessive. La disposizione del comma precedente si applica anche nelle ipotesi di unita' minime di intervento che, secondo i piani di recupero, siano costituite da piu' immobili. Per gli immobili distrutti o da demolire o da riparare in conseguenza degli eventi sismici i proprietari delle unita' immobiliari procedono alla costituzione convenzionale del condominio al fine di adottare le delibere necessarie per l'esecuzione dei lavori di ricostruzione o riparazione. Si applicano per la determinazione della maggioranza le disposizioni del presente articolo.((16))
Art. 13
(Alienazione degli immobili).
((In caso di alienazione di unita' immobiliari aventi titolo ai benefici disposti dalla presente legge e ricadenti nei comuni disastrati il diritto ai contributi spettante al dante causa si trasferisce all'acquirente)). Il conduttore dell'alloggio ceduto in locazione prima del terremoto ha diritto alla prelazione nel caso di vendita delle unita' immobiliari ricostruite o riparate e puo' esercitare tale diritto entro cinque anni dalla data di ultimazione dei lavori. Gli aumenti dei canoni di affitto in atto alla data del sisma e derivanti dall'applicazione della legge 27 luglio 1978, n. 392, saranno corrisposti dai locatari in misura costante annua del 50 per cento, a partire dalla data di ultimazione dei lavori.
Art. 14
(Concessione dei contributi di ricostruzione e di riparazione).
I contributi di cui ai precedenti articoli 9 e 10 sono concessi, unitamente all'autorizzazione o alla concessione ad edificare, con provvedimento del sindaco, su domanda dell'interessato, previo parere delle commissioni di cui al successivo terzo comma. Le predette commissioni, elette entro trenta giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto dal consiglio comunale con voto limitato, sono composte da quattro membri, di cui almeno due tecnici, e sono presiedute dal sindaco o suo delegato. Per ogni parere definitivamente reso dalle commissioni, a ciascun componente che vi abbia partecipato, e' attribuito un compenso, a carico del fondo di cui al precedente art. 3, nella misura di L. 5.000 (cinquemila). In deroga all'art. 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, per gli interventi di cui al presente articolo, non e' richiesta l'autorizzazione preventiva all'esecuzione dei lavori; per l'osservanza delle norme per le costruzioni in zone sismiche resta ferma la responsabilita' del progettista, del direttore e dell'esecutore dei lavori. La domanda di contributo, da prodursi a pena di decadenza entro il 31 marzo 1984, e' corredata da perizia giurata redatta dal tecnico incaricato, contenente: a) la dichiarazione di causalita' del danno dal terremoto del novembre 1980 o del febbraio 1981, ovvero da interventi per il riassetto del territorio connessi al sisma; b) la planimetria dello stato di fatto preesistente al terremoto; c) la valutazione provvisoria del contributo relativo con allegato atto notorio, o dichiarazione sostitutiva dello stesso, o titolo di proprieta' o preliminare di divisione e, nel caso di adeguamento abitativo, di stato di famiglia aggiornato. ((12)) La domanda di cui al precedente comma e' integrata, entro il termine del 31 dicembre 1984, da: elaborati grafici rappresentativi dello stato di fatto; progetto esecutivo dei lavori di ricostruzione o di riparazione o di costruzione; computo metrico estimativo redatto sulla base dei prezzi unitari desunti dalle tariffe ufficiali aggiornate al 1 gennaio di ogni anno riguardanti l'esecuzione di opere pubbliche; calcolo relativo al limite di convenienza economica a riparare; eventuale rideterminazione del relativo contributo; relazione sulla stabilita' delle aree anche ai fini del rischio sismico e dei calcoli statici, per gli interventi di ricostruzione; per gli interventi di riparazione, i predetti elaborati possono essere presentati successivamente alla documentazione di cui sopra, ma comunque prima dell'inizio dei lavori. I lavori, in ogni caso, non potranno avere inizio se non previo deposito presso l'ufficio tecnico comunale, che ne rilascia ricevuta, delle autorizzazioni, nulla osta, visti ed ogni altro atto indicato nell'articolo 8, terzo comma, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, ovvero della documentazione dell'avvenuto decorso del termine stabilito dallo stesso articolo 8, terzo comma, al fine di farne constatare l'assenso implicito. Gli atti indicati ai commi precedenti sono redatti da tecnici professionisti, secondo i limiti delle rispettive competenze, e dagli stessi giurati in ordine alla dipendenza degli interventi dal terremoto e alla indispensabilita' degli interventi proposti, ai fini della totale e definitiva refusione dei danni subiti, nonche' in ordine alla congruita' dei prezzi di perizia. I comuni terremotati, ai fini dell'espressione del parere di cui al primo comma, possono costituire piu' commissioni, in relazione al numero delle domande che saranno presentate per i contributi di cui ai precedenti articoli 9 e 10. Le predette commissioni sostituiscono a tutti gli effetti di cui alla presente legge la commissione edilizia. Esse esprimono il parere entro trenta giorni dalla data di presentazione di ciascuna perizia, ed entro il 30 settembre 1981 per le perizie presentate fino alla data di entrata in vigore della presente legge. La domanda di autorizzazione ad edificare, di cui al secondo comma, si intende accolta qualora il sindaco non si pronunci nel termine di quindici giorni dal parere della commissione. In tal caso il richiedente puo' dar corso ai lavori dandone comunicazione al sindaco. Il sindaco deve pronunciarsi sull'accoglimento della domanda di concessione ad edificare, di cui al secondo comma, entro quindici giorni dal parere della commissione. L'erogazione delle provvidenze ha luogo in conformita' alle disposizioni dei successivi articoli. I provvedimenti concessivi di cui al primo e al precedente comma sono formati in duplice esemplare di cui uno viene conservato dal segretario comunale, rubricato in ordine alfabetico dopo l'affissione al pubblico per dieci giorni. Controlli periodici, in particolare per quanto concerne l'osservanza delle norme di edilizia in zona sismica, vengono effettuati per sorteggio dagli uffici tecnici della regione. Tali controlli sostituiscono a tutti gli effetti la vigilanza per l'osservanza delle norme tecniche di cui all'articolo 29 della legge 2 febbraio 1974, n. 64. Gli interventi urgenti per la riparazione degli immobili da rendere agibili ai sensi dell'art. 3, primo comma, lettere d) ed e), del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, saranno effettuati secondo la apposita procedura commissariale, con priorita' per le abitazioni per le quali sia stata emessa ordinanza di sgombero, purche' le relative procedure siano state avviate alla data di entrata in vigore della presente legge. Per le procedure indicate al comma precedente, il comune, salvo espressa rinunzia dell'interessato, provvede a disporre la trasmissione, alle competenti commissioni di cui al presente articolo, delle domande corredate da perizie dalle quali risultino anche danni, cagionati dal terremoto, diversi da quelli indicati dall'articolo 3, primo comma, lettere d) ed e), del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 874, ovvero danni stimati di valore superiore a lire 10 milioni, dandone immediata comunicazione all'interessato. Nel termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i richiedenti possono ritirare la domanda presentata al commissario riservandosi la presentazione di nuova domanda ai sensi della presente legge. Le commissioni di cui al presente articolo esaminano con priorita': le perizie relative alla ricostruzione e riparazione di edifici ubicati all'esterno del centro abitato ed utilizzati per attivita' agricole per le quali il CIPE, entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge ed a valere sui fondi a cio' destinati, provvede ad una prima ripartizione tra i comuni di fondi destinati a tali interventi; le perizie relative alla ricostruzione e riparazione di edifici riguardanti gli aventi diritto costretti in alloggi provvisori; le perizie relative alle domande trasmesse dal commissario ai sensi del precedente decimo comma. Il commissario indichera' analiticamente al CIPE l'eventuale fabbisogno di fondi, eccedente le dotazioni a lui attribuite, cui si fara' fronte sulle disponibilita' della presente legge. (2) Le commissioni comunali, nel caso di edifici costituiti da unita' immobiliari fruenti di contributo sia ai sensi degli articoli 9 e 10 (uso abitativo) sia ai sensi dell'articolo 22 (uso produttivo), possono autorizzare la spesa necessaria alla riparazione o ricostruzione delle parti condominiali riguardanti la stabilita' complessiva dell'edificio.
Art. 15
(Erogazione dei contributi per la ricostruzione e la riparazione).
L'erogazione dei contributi in conto capitale per la ricostruzione e la riparazione delle unita' immobiliari di cui al presente titolo ha luogo: a) in ragione del 25 per cento dell'importo concesso, all'inizio dei lavori certificato dal sindaco; b) in ragione dell'ulteriore 60 per cento dell'importo concesso, in base a stati di avanzamento sottoscritti, con responsabilita' solidale, dal proprietario, dal direttore dei lavori e dall'impresa, da presentarsi all'azienda di credito; c) in ragione del residuo 15 per cento dell'importo concesso, dopo l'ultimazione dei lavori e l'accertamento della regolare esecuzione degli stessi a cura del comune. ((Con il provvedimento di assegnazione viene disposta una apertura di credito presso l'azienda di credito indicata dall'avente diritto, il quale effettua i prelevamenti in conformita' a quanto disposto dal comma precedente. I rapporti con le aziende di credito sono disciplinati con convenzione approvata dal Ministro del tesoro)) I mutui per la realizzazione di interventi di ricostruzione e di riparazione sono concessi, anche in deroga alle vigenti disposizioni legislative e statutarie, dalle aziende e dalle sezioni di credito fondiario ed edilizio, con assoluta priorita' rispetto a quelli ordinari, secondo le direttive da emanarsi, in sede di prima applicazione della presente legge, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della stessa, dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio. Ogni tre mesi le aziende e le sezioni di credito fondiario sono tenute a comunicare al Ministero del tesoro l'entita' dei mutui deliberati e di quelli in corso di istruttoria. I contributi pluriennali costanti di cui ai precedenti articoli 9 e 10 sono erogati direttamente ai beneficiari sulla base dei contratti di mutuo.
Art. 16
(Esecuzione degli interventi).
Gli interventi di cui al precedente articolo 8, lettere d), e), f) e g), possono essere realizzati in modo unitario, con programmi costruttivi organici, a carattere settoriale od intersettoriale, ed essere dimensionati anche su base sovracomunale. L'esecuzione degli interventi, comprese la progettazione e l'esecuzione di complessi organici di opere e di lavori, nonche' l'acquisizione dei suoli necessari per l'esecuzione, anche mediante esproprio per pubblica utilita', puo' essere affidata in concessione a societa', imprese di costruzione anche cooperative, o loro consorzi, anche di altri Paesi della Comunita' economica europea od in compartecipazione con essi, idonee sotto il profilo tecnico ed imprenditoriale, secondo le modalita' di cui ai commi seguenti, con preferenza, a parita' di condizioni, per i consorzi e le associazioni, anche temporanee, costituiti, con una partecipazione non inferiore al 40 per cento, da imprese ubicate nel Mezzogiorno. Il soggetto concessionario e' scelto sulla base di gare esplorative volte ad individuare l'offerta economicamente e tecnicamente piu' vantaggiosa determinata in base ad una pluralita' di elementi prefissati dall'amministrazione concedente, secondo schemi tipo approvati dal CIPE, su proposta dei Ministri competenti. L'esecuzione delle opere affidate in concessione e' disciplinata da apposite convenzioni, che prevedono tra l'altro: a) le modalita' ed i tempi per l'esecuzione dei lavori, per le verificazioni e per la collaudazione definitiva; b) i criteri per la definizione del compenso; c) la concessione di anticipazioni, pari al 50 per cento del compenso, all'atto dell'approvazione della convenzione e di una ulteriore anticipazione, pari al 25 per cento del compenso, al momento in cui i lavori eseguiti abbiano raggiunto il 50 per cento dell'importo convenzionale. Non si applica la revisione dei prezzi ad importi corrispondenti alle somme anticipate; d) le modalita' e i tempi per i pagamenti residuali del compenso; e) le penalita' per i ritardi e le incentivazioni per l'anticipata esecuzione; f) l'eventuale estensione dell'affidamento alla gestione ed all'esercizio delle opere da realizzare; g) le ipotesi di risoluzione della convenzione; h) i casi in cui, su intesa delle parti, possono essere apportate variazioni ai progetti ed alla convenzione; i) l'inserimento di una clausola compromissoria; l) le condizioni di affidamento e di commesse per imprese che realizzino nuovi impianti per la produzione di componenti prefabbricati nelle regioni Basilicata e Campania. ((Per gli interventi di nuova costruzione derivanti dall'attuazione dell'articolo 8 si applicano le norme fissate dal CIPE con delibera 11 giugno 1981 per l'edilizia abitativa dell'area metropolitana di Napoli di cui al primo comma dell'articolo 81)).
CAPO II INTERVENTI STATALI.
Art. 17
(Ricostruzione e riparazione di opere pubbliche e di proprieta' di enti pubblici).
Gli interventi di riparazione, di ricostruzione e di miglioramento delle opere di competenza dei Ministeri per i beni culturali e ambientali, di grazia e giustizia, dei trasporti, della pubblica istruzione, dei lavori pubblici, delle poste e delle telecomunicazioni, delle finanze, della difesa e dell'agricoltura e delle foreste, realizzati sulla base di programmi annuali predisposti da ciascuna amministrazione, finalizzati all'equilibrato sviluppo delle regioni Basilicata e Campania, sono approvati e finanziati ai sensi dei precedenti articoli 3 e 4 e sono eseguiti in conformita' a quanto previsto dal precedente articolo 16. Gli interventi di riparazione, di ricostruzione e di miglioramento delle sedi delle camere di commercio sono approvati e finanziati dal CIPE a valere sulle risorse finanziarie ripartite fra le regioni ai sensi del titolo III della presente legge. Per l'esecuzione dei lavori di competenza dell'ANAS, relativi al ripristino e allo sviluppo della rete delle strade statali nelle zone terremotate, i capi compartimento della viabilita' sono autorizzati, in deroga ai limiti stabiliti dall'articolo 70 del regolamento approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, e successive modificazioni, e dall'articolo 25, lettera e), della legge 1 febbraio 1961, n. 59, a disporre l'esecuzione con il sistema dell'economia. Agli interventi di competenza di amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo che si eseguono ai sensi del presente articolo non si applicano le disposizioni di cui al titolo II, capo III, e titolo III della legge 2 febbraio 1974, n. 64. (2) Il Ministro per i beni culturali e ambientali puo', con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, affidare, per le opere di sua competenza, incarichi a singoli studiosi, istituti universitari o di alta cultura, mediante apposite convenzioni. Il Ministro della pubblica istruzione, nel formulare i programmi di sua competenza, tiene conto anche della esigenza di ricostruzione degli istituti universitari nonche' delle esigenze connesse alla istituzione ed al completamento delle Universita' della Basilicata e di Salerno, ivi comprese le residenze per gli studenti universitari, con priorita' per quelle delle facolta' scientifiche.(2) Per l'assolvimento dei compiti connessi con l'attuazione della presente legge, i provveditorati alle opere pubbliche e le soprintendenze del Ministero per i beni culturali e ambientali delle regioni Basilicata e Campania possono avvalersi, per un periodo non superiore a tre anni, dell'opera di liberi professionisti, stipulando apposite convenzioni .((7))
TITOLO III ATTIVITA' PRODUTTIVE CAPO I AGRICOLTURA.
Art. 18
(Interventi nel settore agricolo).
Le Regioni provvedono, a mezzo di delega agli enti locali ed alle comunita' montane, con procedure semplificate da definire con propria legge, agli interventi nel settore agricolo di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364, e successive modificazioni, ivi comprese le opere di irrigazione, nonche' agli interventi per lo sviluppo del settore, avvalendosi delle risorse finanziarie assegnate dal CIPE ai sensi del precedente articolo 4. Nell'ambito degli interventi di cui al precedente comma le Regioni possono prevedere, per il ripristino delle strutture aziendali e degli impianti collettivi di raccolta, conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici, la concessione di contributi nella misura massima pari all'intera spesa riconosciuta.
Art. 19
(Piccola proprieta' contadina).
A favore di titolari di aziende agricole, costituite con finanziamenti della Cassa per la formazione della piccola proprieta' contadina, anche per il tramite degli enti regionali di sviluppo agricolo ai sensi degli articoli 12 e 13 della legge 26 maggio 1965, n. 590, ed assegnate con pagamento rateizzato del prezzo, che abbiano subito danni nelle strutture aziendali tali da comportare interventi di ripristino e di riattamento delle strutture stesse, le rate corrispondenti possono essere sospese sino a 5 anni e la relativa scadenza potra' essere differita per il corrispondente numero di rate, a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata prevista, senza maggiorazione del tasso di interesse. La Cassa per la formazione della piccola proprieta' contadina e' autorizzata a compiere operazioni di acquisto e di rivendita, con tasso di interesse ridotto al 2 per cento, in favore di coltivatori diretti, affittuari, mezzadri, compartecipanti e braccianti, singoli od associati in cooperative agricole regolarmente costituite, che risultavano residenti nelle zone terremotate ed ivi esercitavano la loro attivita' lavorativa al momento del sisma, i quali intendano ampliare ovvero costituire imprese coltivatrici nelle zone colpite dal terremoto o in zone contermini. Per gli stessi acquirenti le spese inerenti al ripristino o alla realizzazione delle indispensabili opere di miglioramento fondiario a servizio dei terreni acquistati potranno essere dalla Cassa stessa conglobate nel debito contratto per l'acquisizione dei terreni. Nel caso in cui gli assegnatari intendano avvalersi per l'esecuzione delle stesse opere di mutui a tasso agevolato, la Cassa e' autorizzata a prestare fidejussioni agli istituti di credito concedenti il mutuo fino alla concorrenza del relativo importo di spesa ritenuta ammissibile dagli organi tecnici regionali.
Art. 20
(Garanzia per le operazioni di credito agrario).
Tutte le operazioni di credito agrario previste dalle leggi nazionali e regionali sulla ricostruzione, effettuate a favore di coltivatori diretti, affittuari, mezzadri, coloni o compartecipanti, lavoratori della terra, singoli o associati, cooperative agricole, enti cooperativi e loro consorzi, associazioni dei produttori, sono assistite dalla garanzia sussidiaria del fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 36, escluso l'ultimo comma, della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni.
CAPO II INDUSTRIA, COMMERCIO, ARTIGIANATO, TURISMO, SPETTACOLO E COOPERAZIONE.
Art. 21
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 22 GIUGNO 2012, N. 83, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 134)) ((19))
Art. 22
Ricostruzione e riparazione di immobili e attrezzature del commercio, artigianato, turismo e spettacolo).
A favore delle imprese dei settori dell'artigianato, del turismo, del commercio all'ingrosso e al minuto, della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, delle attivita' ausiliarie del commercio e delle forme associate tra operatori commerciali e turistici, nonche' dell'esercizio cinematografico e teatrale ubicate nelle regioni Basilicata e Campania e nei comuni della regione Puglia indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 15 aprile 1981, n. 128, e' concesso un contributo pari al 75 per cento delle spese per la ricostruzione e la riparazione dei locali e delle attrezzature ed il rinnovo degli arredi e dei complessi ricettivi e di ristorazione danneggiati dal terremoto. Il contributo di cui al comma precedente e' esteso alle spese necessarie per il miglioramento e per l'adeguamento funzionale delle opere, nonche' a quelle relative all'acquisto del terreno qualora, per ragioni sismiche, di vincoli urbanistico-ambientali e di convenienza economica, si renda necessario il trasferimento dell'impresa. Le domande per fruire del contributo previsto dal presente articolo devono essere presentate alle aziende o agli istituti di credito entro il 31 dicembre 1982, corredate dall'autorizzazione o concessione ad edificare rilasciata dal sindaco, dall'autorizzazione dei competenti uffici tecnici regionali, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, e da una specifica perizia giurata approvata dalla commissione di cui al successivo comma.(4) Il contributo di cui al primo comma e' concesso dalla regione. Fino all'entrata in vigore della legge regionale che disciplinera' le modalita' di erogazione del contributo, il contributo stesso viene erogato dal presidente della giunta regionale o da un suo delegato, previo parere di una commissione, istituita presso ogni provincia e composta da un delegato del presidente della giunta regionale, che la presiede, da tre membri designati dal consiglio regionale con voto limitato, da due membri designati dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura nonche' dall'intendente di finanza. Ai fini della concessione dell'erogazione agli aventi diritto del contributo previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui ai commi quinto, sesto, settimo, ottavo e nono dell'articolo 21. Il CIPE assegna, ai sensi del precedente articolo 4, le disponibilita' da destinare agli interventi di cui al presente articolo. (6) ((12))
Art. 23
(Contributi per l'ammortamento dei mutui - Altre provvidenze).
Alle imprese beneficiarie della agevolazione di cui ai precedenti articoli 21 e 22 e' concesso alle relative scadenze un contributo, limitatamente alla parte concernente le opere distrutte o danneggiate, pari al 50 per cento delle rate di mutui contratti fino alla data del 18 febbraio 1981 con istituti di credito a medio e lungo termine scadenti tra il 22 novembre 1980 e la data della erogazione della prima quota di contributo di cui al primo comma degli articoli 21 e 22. Il contributo di cui al precedente comma e' versato direttamente all'istituto di credito presso il quale sono in corso di ammortamento i mutui indicati nello stesso comma. La domanda per l'ammissione al contributo di cui al presente articolo deve essere presentata contestualmente alla domanda per accedere all'agevolazione di cui ai precedenti articoli 21 e 22. Le aziende e gli istituti di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, sono autorizzati, anche in deroga a norme di legge e di statuto, a concedere finanziamenti per la durata massima di 15 anni alle imprese indicate nel primo comma del presente articolo per le finalita' di cui al primo comma degli articoli 21 e 22, compreso il finanziamento delle scorte per un ammontare non superiore al 20 per cento della spesa relativa ad investimenti per impianti ed attrezzature. Il Mediocredito centrale, a fronte dei finanziamenti di cui al comma precedente, e' autorizzato a destinare anche le disponibilita' riservate ad incentivi industriali ai sensi dell'articolo 28, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902. Il CIPE assegna, ai sensi del precedente articolo 4, le disponibilita' da destinare a tali interventi.
Art. 24
(Provvidenze per la cooperazione).
Presso la sezione speciale per il credito alla cooperazione della Banca nazionale del lavoro e' istituito uno speciale fondo per la concessione di agevolazioni di rette alla promozione ed allo sviluppo di societa' cooperative e loro consorzi aventi sede nelle regioni colpite dal terremoto del novembre 1980 o del febbraio 1981. Le agevolazioni, che possono essere costituite da contributi in conto interessi o in conto capitale ovvero da mutui o prestiti agevolati, sono dirette all'attuazione ed al completamento di programmi di attivita' specie nei settori della produzione, della distribuzione, del turismo e dei servizi. Per l'attuazione degli interventi previsti nel presente articolo il fondo e' dotato di lire 100 miliardi a carico dello stanziamento di cui all'articolo 3. Sono destinatari delle agevolazioni previste nel presente articolo le cooperative e loro consorzi legalmente costituiti con esclusione delle cooperative che esercitano il credito o l'assicurazione e di quelle che si propongono la costruzione e l'assegnazione di alloggi ai propri soci. Le cooperative e i consorzi di cui al comma precedente devono essere retti dai principi generali della mutualita' secondo le disposizioni contenute nelle leggi dello Stato, devono avere titolo alla concessione delle specifiche agevolazioni tributarie previste in favore della cooperazione ed essere, altresi', iscritti nei registri delle competenti prefetture, nonche' nello schedario generale della cooperazione in apposita sezione. La determinazione dell'entita' dei contributi e del tasso di interesse, nonche' le modalita' di gestione del fondo sono stabilite con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza, sociale, sentita la commissione centrale per le cooperative prevista dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni.((12))
Art. 25
(Impiego di lavoratori in cassa integrazione).
I lavoratori qualificati o specializzati, originari delle aree terremotate, che godono del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria presso imprese del centro-nord, possono essere avviati a posti di lavoro in relazione a richieste di manodopera presentate alle sezioni circoscrizionali della Campania e della Basilicata che non sia possibile soddisfare per carenza di manodopera locale. I lavoratori di cui al primo comma debbono manifestare la propria disponibilita' alle sezioni circoscrizionali, nel cui ambito territoriale intendono essere collocati. Nei confronti dei lavoratori occupati, ai sensi dei commi precedenti, presso datori di lavoro che operano nelle regioni suindicate, e' sospeso il trattamento di cassa-integrazione guadagni straordinaria permanendo la continuita' del rapporto di lavoro con l'impresa industriale di provenienza. Ai suddetti lavoratori saranno corrisposti il trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro, da parte dei datori di lavoro che li impiegano, il rimborso delle spese di trasferimento, da determinarsi con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale una maggiorazione del salario pari al venti per cento. Il rimborso e la maggiorazione sono a carico del fondo per la mobilita', di cui all'articolo 28 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni e integrazioni. I lavoratori, di cui al presente articolo, al termine del periodo di cassa integrazione guadagni straordinaria, possono rientrare nell'impresa industriale d'origine o in quella alla stessa subentrata.
Art. 26
(Prestazione di garanzie).
((Il Ministro del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato a concedere contributi, a valere sui fondi di cui all'articolo 3 della presente legge, entro il limite complessivo di lire 20 miliardi, alle cooperative ed ai consorzi promossi da enti pubblici, Istituti di credito e dalla FIME, aventi come scopo la prestazione di garanzie ai fini di facilitare l'ottenimento del credito bancario e di ridurre gli oneri finanziari a carico delle imprese danneggiate dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981)).
TITOLO IV NORME PARTICOLARI PER LE ZONE DISASTRATE
Art. 27
(Direttive generali).
La ricostruzione avviene, di massima, nell'ambito degli insediamenti esistenti e, qualora vi ostino ragioni di carattere geologico, tecnico e sociale, nel territorio comunale, e puo' essere realizzata anche con ampliamenti, completamenti ed adattamenti, tecnici e funzionali, ovvero con le nuove opere ritenute necessarie per il riassetto del territorio e per il suo sviluppo economico e sociale. La ricostruzione salvaguarda le preesistenti caratteristiche etnico-sociali e culturali. Nel definire le modalita' di ricostruzione potranno essere previste misure destinate a ridurre i consumi energetici, in particolare favorendo l'utilizzazione della energia solare.
Art. 28
(Ricostruzione dei comuni disastrati).
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.
Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio.
Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)