LEGGE 25 luglio 1881, n. 350

Type Legge
Publication 1881-07-25
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la legge 7 gennaio 1976, n. 3, sull'ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri delle finanze e dell'agricoltura e delle foreste; Decreta:

Articolo unico

E' approvato l'annesso regolamento di esecuzione della legge 7 gennaio 1976, n. 3, sull'ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale.

PERTINI FORLANI - SARTI - REVIGLIO - BARTOLOMEI

Visto, il Guardasigilli: SARTI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 1 luglio 1981

Atti di Governo, registro n. 34, foglio n. 9

Regolamento - art. 1

REGOLAMENTO Art. 1. Pubblici dipendenti iscritti nell'albo con annotazione a margine I dottori agronomi ed i dottori forestali impiegati dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, sia di norma vietato l'esercizio della libera professione e che pertanto - ai sensi dell'art. 3, secondo comma, della legge 7 gennaio 1976, n. 3 - possono iscriversi all'albo con annotazione a margine, debbono depositare presso la segreteria dell'ordine, per ogni singolo incarico, la relativa autorizzazione rilasciata dall'amministrazione di appartenenza. Per ogni incarico autorizzato, il consiglio dell'ordine consegna all'interessato il timbro professionale che deve essere restituito all'espletamento dell'incarico stesso.

Regolamento - art. 2

Art. 2. Pubblici dipendenti iscritti nell'albo senza annotazione a margine I professionisti di cui all'articolo precedente, ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, sia invece consentito l'esercizio della libera professione, debbono depositare presso la segreteria dell'ordine la relativa dichiarazione dell'amministrazione di appartenenza: tale dichiarazione e' conservata nei rispettivi fascicoli personali e deve essere rinnovata entro sessanta giorni dalla sua eventuale scadenza. In caso di mancato rinnovo, alla scadenza, della dichiarazione di cui al primo comma, il consiglio dell'ordine, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, invita l'interessato a provvedere al piu' presto e, comunque, entro trenta giorni dalla data del ricevimento dell'invito stesso. Trascorso inutilmente detto termine, il consiglio dispone l'apposizione a margine del nominativo del professionista, dell'annotazione di cui all'[art. 3, secondo comma, della legge 7 gennaio 1976, n. 3](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1976-01-07;3~art3-com2), dandone comunicazione all'interessato ed invitandolo a restituire, immediatamente, il timbro professionale.

Regolamento - art. 3

Art. 3. Assemblea degli iscritti L'assemblea degli iscritti e' convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo della riunione in prima ed in seconda convocazione e delle materie da trattare. La convocazione si effettua mediante avviso spedito per lettera raccomandata almeno dieci giorni prima a tutti gli iscritti all'albo, esclusi i sospesi dall'esercizio professionale. Il presidente del consiglio dell'ordine, ove il numero degli iscritti sia superiore a trecento, puo' disporre che della convocazione di cui al comma precedente sia data notizia mediante pubblicazione in un giornale locale una prima volta almeno dieci giorni ed una seconda volta almeno tre giorni prima della data fissata per la assemblea. In tal caso la pubblicazione tiene luogo dello avviso di cui al comma che precede. Presidente e segretario dell'assemblea sono rispettivamente il presidente ed il segretario del consiglio. Nel caso di impedimento odi assenza, il presidente e' sostituito dal vice presidente e qualora anche questo ultimo ne sia impedito o sia assente, dal consigliere piu' anziano per iscrizione all'albo, ovvero - in caso di pari anzianita' - dal piu' anziano di eta'. Nel caso di impedimento o di assenza del segretario, l'assemblea provvede alla nomina di un sostituto scelto fra i presenti con votazione a maggioranza semplice. L'assemblea delibera, su richiesta di almeno la meta' dei presenti, a scrutinio segreto. Il processo verbale e' redatto dal segretario sotto la direzione del presidente e sottoscritto da entrambi.

Regolamento - art. 4

Art. 4. Assemblea per l'approvazione dei conti L'assemblea degli iscritti per l'approvazione dei conti preventivo e consuntivo e' convocata nel mese di marzo di ogni anno ed i relativi documenti debbono essere depositati presso gli ordini almeno quindici giorni prima con facolta' per gli iscritti di prenderne visione.

Regolamento - art. 5

Art. 5. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.P.R. 8 LUGLIO 2005, N. 169](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2005-07-08;169)))

Regolamento - art. 6

Art. 6. Seggio elettorale Il presidente, prima dell'inizio delle operazioni di votazione, sceglie fra gli elettori presenti due scrutatori ((...)) supplenti. ((COMMA ABROGATO DAL [D.P.R. 8 LUGLIO 2005, N. 169](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2005-07-08;169))). ((COMMA ABROGATO DAL [D.P.R. 8 LUGLIO 2005, N. 169](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2005-07-08;169))). Il presidente ed il segretario del seggio, in caso di impedimento o di assenza, sono sostituiti, rispettivamente, dal piu' anziano degli scrutatori supplenti o da altro componente il consiglio dell'ordine designato dal presidente. Il seggio elettorale deve essere istituito in locale idoneo ad assicurare la segretezza del voto e la visibilita' dell'urna durante le operazioni elettorali.

Regolamento - art. 7

Art. 7. Votazione ((COMMA ABROGATO DAL [D.P.R. 8 LUGLIO 2005, N. 169](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2005-07-08;169))). Le schede, predisposte in un unico modello dal consiglio dell'ordine, debbono essere timbrate e firmate dal presidente del seggio in numero corrispondente a quello degli aventi diritto al voto, immediatamente prima dell'inizio delle operazioni elettorali: esse sono consegnate a ciascun elettore al momento della votazione. ((COMMA ABROGATO DAL [D.P.R. 8 LUGLIO 2005, N. 169](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2005-07-08;169))). Nell'elenco degli elettori viene presa nota degli iscritti che hanno votato. Nei giorni fissati per le elezioni le operazioni di votazione si svolgono per otto ore consecutive. Se le operazioni elettorali debbono essere proseguite il giorno successivo, il presidente del seggio provvede a sigillare l'urna e ad assicurare la custodia di essa nonche' delle schede non ancora utilizzate.

Regolamento - art. 8

Art. 8. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.P.R. 8 LUGLIO 2005, N. 169](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2005-07-08;169)))

Regolamento - art. 9

Art. 9. Scrutinio ((COMMA ABROGATO DAL [D.P.R. 8 LUGLIO 2005, N. 169](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2005-07-08;169))). ((COMMA ABROGATO DAL [D.P.R. 8 LUGLIO 2005, N. 169](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2005-07-08;169))). ((COMMA ABROGATO DAL [D.P.R. 8 LUGLIO 2005, N. 169](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2005-07-08;169))). Il risultato delle elezioni e l'avvenuta proclamazione sono comunicati entro tre giorni dal presidente del seggio al Ministro di grazia e giustizia ed al consiglio dell'Ordine nazionale.

Regolamento - art. 10

Art. 10. Riunione del consiglio dell'ordine per la elezione delle cariche Il presidente del consiglio uscente o, nell'ipotesi prevista dall'art. 15 della legge, il commissario straordinario, entro otto giorni dalla proclamazione, convoca il nuovo consiglio per l'elezione delle cariche. La riunione del consiglio e' presieduta dal membro piu' anziano per iscrizione nell'albo e, in caso di pari anzianita', dal piu' anziano di eta'. Le funzioni di segretario sono esercitate dal membro piu' giovane per anzianita' di iscrizione, e in caso di pari anzianita', dal piu' giovane di eta'. Alla riunione si applicano le disposizioni di cui al successivo art. 11, secondo, terzo e quarto comma.

Regolamento - art. 11

Art. 11. Riunioni del consiglio dell'ordine Il consiglio e' convocato dal presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno o quando ne e' fatta motivata richiesta dalla maggioranza dei suoi membri e, comunque, almeno una volta ogni sei mesi. Le riunioni del consiglio sono valide se sia presenta la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parita' di voti prevale, in materia disciplinare, la decisione piu' favorevole all'incolpato; in ogni altra materia prevale il voto del presidente o di chi ne fa le veci. Il verbale di ogni riunione e' redatto dal segretario sotto la direzione del presidente, ed e' sottoscritto da entrambi.

Regolamento - art. 12

Art. 12. Elezioni dei consigli degli ordini di nuova costituzione Il commissario straordinario, dopo aver provveduto alla prima formazione dell'albo, lo trasmette al Ministro di grazia e giustizia, il quale - verificata la sussistenza del numero di iscritti necessario per la costituzione del nuovo ordine - incarica lo stesso commissario di indire l'assemblea per l'elezione del consiglio. Le funzioni di presidente e di segretario del seggio elettorale sono svolte, rispettivamente, dal commissario e da un professionista, da esso designato, iscritto nell'albo.

Regolamento - art. 13

Art. 13. Fusioni di ordini La fusione di due o piu' ordini di province viciniori e' disposta dal Ministro di grazia e giustizia su parere del consiglio dell'Ordine nazionale, che ne indica la sede in considerazione del rispettivo numero di iscritti. I presidenti degli ordini provinciali interessati trasmettono, entro trenta giorni dal provvedimento di fusione al consiglio dell'ordine di nuova costituzione, gli atti aggiornati ed i fascicoli personali degli iscritti, nonche' gli archivi degli ordini medesimi. Nei venti giorni successivi il presidente del consiglio dell'ordine designato convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo consiglio dell'ordine, che si svolgera' con le modalita' indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9. Entro sei mesi dalla sua elezione, il nuovo consiglio provvede alla pubblicazione del nuovo albo ed alla sostituzione delle tessere e dei timbri professionali degli iscritti.

Regolamento - art. 14

Art. 14. Riunioni e convegni Nell'ambito delle attribuzioni demandategli dalla legge il consiglio dell'ordine puo' promuovere riunioni, convegni, congressi e studi interessanti la categoria.

Regolamento - art. 15

Art. 15. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.P.R. 8 LUGLIO 2005, N. 169](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2005-07-08;169)))

Regolamento - art. 16

Art. 16. Riunioni del consiglio dell'Ordine nazionale Le riunioni del consiglio sono valide se e' presente la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parita' prevale, in materia disciplinare, la decisione piu' favorevole all'incolpato ed, in ogni altra materia, il voto del presidente o di chi ne fa le veci.

Regolamento - art. 17

Art. 17. Riunioni e convegni Nell'ambito delle attribuzioni demandategli dalla legge, il consiglio dell'Ordine nazionale coordina le iniziative dei consigli dell'ordine previste dall'art. 14 del presente regolamento, puo' organizzare riunioni, convegni e congressi a livello nazionale, e puo' disporre la partecipazione di propri rappresentanti a riunioni internazionali interessanti la categoria.

Regolamento - art. 18

Art. 18. Requisiti per l'iscrizione nell'albo La domanda di iscrizione nell'albo, redatta in carta bollata, e' diretta al consiglio dell'ordine, e va corredata dei seguenti documenti: 1) certificato di abilitazione all'esercizio della professione di dottore agronomo o di dottore forestale, o sua copia autentica; 2) certificato penale generale; 3) certificato di residenza; 4) dichiarazione concernente lo stato giuridico professionale; 5) ricevuta del versamento effettuato presso la segreteria dell'ordine della tassa di iscrizione fissata dal consiglio dell'ordine; 6) ricevuta del versamento in conto corrente postale della tassa di concessione governativa prevista al n. 117, lettera b), della tariffa annessa al [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;641), e successive modificazioni. L'aspirante che non sia cittadino italiano, in luogo del certificato di cui al precedente n. 1), deve produrre attestazione del Ministero degli affari esteri, comprovante l'esistenza del trattamento di reciprocita' nello Stato di appartenenza. Gli impiegati dello Stato o di altra pubblica amministrazione sono esonerati dalla presentazione del certificato penale.

Regolamento - art. 19

Art. 19. Divieto di iscrizione in piu' albi - Trasferimenti Non e' consentita la contemporanea iscrizione in piu' albi provinciali. In caso di cambiamento di residenza l'iscritto e' tenuto a chiedere il trasferimento dell'iscrizione nell'albo dell'ordine provinciale competente, dandone comunicazione con lettera raccomandata al consiglio dell'ordine di appartenenza entro il termine di sessanta giorni. Alla domanda di trasferimento dell'iscrizione va allegata una dichiarazione dell'ordine di appartenenza, attestante l'assenza delle circostanze indicate all'art. 33, ultimo comma, della legge. In caso di accoglimento della domanda, l'interessato e' tenuto a corrispondere la tassa di iscrizione stabilita dal consiglio dell'ordine nel cui albo viene trasferito: nel nuovo albo e' conservata l'anzianita' risultante dall'albo di provenienza. Il consiglio dell'ordine di provenienza e' tenuto a trasmettere a quello di nuova iscrizione il fascicolo personale dell'interessato.

Regolamento - art. 20

Art. 20. Reiscrizione Per ottenere la reiscrizione all'albo l'interessato - oltre a comprovare la cessazione della causa che ne aveva determinato la cancellazione - deve dimostrare di essere tuttora in possesso degli altri requisiti prescritti per l'iscrizione e produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) dell'art. 18, primo comma.

Regolamento - art. 21

Art. 21. Tessera di riconoscimento Il presidente del consiglio dell'ordine, a spese dello iscritto nell'albo, gli rilascia una tessera di riconoscimento, con l'indicazione della sua situazione giuridico-professionale, ai sensi dell'[art. 3 della legge 7 gennaio 1976, n. 3](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1976-01-07;3~art3). La tessera munita di fotografia recante il timbro a secco del consiglio dell'ordine, e' firmata dal presidente e dal segretario del consiglio ed indica il numero d'ordine di iscrizione del titolare. Nel caso di trasferimento per cambio di residenza, il presidente del consiglio dell'ordine presso il quale il professionista ha ottenuto il trasferimento rilascia all'interessato una nuova tessera di riconoscimento: il professionista e' tenuto a restituire all'ordine di provenienza, nel piu' breve termine, la tessera precedentemente rilasciatagli.

Regolamento - art. 22

Art. 22. Timbro professionale Il consiglio dell'ordine rilascia all'iscritto nell'albo che ne faccia richiesta, ed a spese del medesimo, un timbro recante la denominazione dell'ordine nonche' il cognome, il nome ed il numero d'ordine di iscrizione dell'interessato. Per il professionista iscritto all'albo con annotazione a margine, il timbro viene consegnato all'interessato secondo le modalita' stabilite dall'art. 1. Nel caso di trasferimento per cambio di residenza l'iscritto deve restituire il timbro rilasciatogli dall'ordine di provenienza e puo' richiederne un altro all'ordine presso cui si e' trasferito.

Regolamento - art. 23

Art. 23. Sospensione dall'esercizio professionale La sospensione dell'iscritto dall'esercizio professionale comporta la restituzione al consiglio dell'ordine della tessera di riconoscimento e del timbro professionale per tutta la durata di esecuzione della sanzione. Ove l'iscritto non provveda spontaneamente alla restituzione di cui al comma precedente, il consiglio dell'ordine lo invita, con lettera raccomandata, a provvedere al piu' presto: trascorsi inutilmente quindici giorni, il consiglio dell'ordine ne da' comunicazione al procuratore della Repubblica presso il tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'ordine e per conoscenza al Ministro di grazia e giustizia ed al consiglio dell'Ordine nazionale.

Regolamento - art. 24

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