LEGGE 10 dicembre 1981, n. 741

Type Legge
Publication 1981-12-10
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Revisione prezzi sulla base del programma lavori

Ferme restando le vigenti norme in materia di revisione dei prezzi dei lavori pubblici, per i lavori di importo superiore a 2 mila milioni di lire da aggiudicarsi, affidarsi o concedersi dopo l'entrata in vigore della presente legge, la revisione viene effettuata tenendo conto dello sviluppo esecutivo risultante dal programma dei lavori a tal fine esclusivo predisposto. Il programma, predisposto dall'amministrazione, è allegato al capitolato speciale e ne è fatta menzione nella lettera di invito. La redazione del programma è facoltativa per i lavori di importo compreso tra 500 e 2.000 milioni di lire. In tal caso l'amministrazione, nella lettera di invito, deve specificare se intende avvalersi della suddetta facoltà. In caso di appalto concorso o di lavori da aggiudicare ai sensi dell'articolo 24, primo comma, lettera b), della legge 8 agosto 1977, n. 584, o di concessione, il programma è presentato dall'impresa unitamente all'offerta o disciplinato dalla concessione. Nel caso di interruzione temporanea o di ritardo dei lavori per fatti imputabili all'impresa, è tenuto fermo lo sviluppo esecutivo risultante dal programma. Nel calcolo del tempo contrattuale, in sede di progettazione e nella redazione del programma dei lavori, deve tenersi conto dell'incidenza dei giorni, nella misura delle normali previsioni, di andamento stagionale sfavorevole. Per tali giorni non possono essere concesse proroghe per recuperare i rallentamenti o le soste. I verbali di sospensione dei lavori ed i conseguenti verbali di ripresa dei lavori, redatti ai sensi delle norme vigenti, dovranno essere trasmessi dal direttore dei lavori all'amministrazione entro cinque giorni dalla data della loro redazione.

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