DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1983, n. 798

Type DPR
Publication 1983-10-28
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2035 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2170, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Modena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

L'art. 81, relativo all'importo delle tasse e soprattasse per le scuole di specializzazione medico-chirurgiche, e' soppresso e sostituito dal seguente: Art. 81. - La misura delle tasse, soprattasse e contributi per le singole scuole di specializzazione medico-chirurgiche e' fissata in una somma non inferiore a quella corrispondente alle tasse, soprattasse e contributi a qualsiasi titolo corrisposti da uno studente iscritto, in corso, ripetente o fuori corso, al corso di laurea in medicina e chirurgia, salvo i contributi di esercitazioni, seminario, scuola che verranno stabiliti dal consiglio di amministrazione, sentito il consiglio dei direttori delle scuole, e resi noti ogni anno con apposito manifesto. Le tasse, soprattasse e contributi possono essere pagati in due rate: la prima all'atto della iscrizione e la seconda entro il 31 marzo. La soprattassa esami di diploma e' fissata nella misura uguale a quella di laurea, mentre il rimborso spese per il rilascio del diploma di specializzazione viene fissato in L. 7.000. La soprattassa per ripetizione esame, il contributo per il rilascio libretto e tessera, per duplicato del medesimo, dei diritti di segreteria, per rilascio certificati, diplomi di specializzazione, per restituzione diplomi di maturita' sono fissati nelle misure pari a quelle stabilite per gli studenti della facolta' di medicina e chirurgia. L'allievo che ha ottenuto l'iscrizione ad un anno di corso non ha diritto in nessun caso alla restituzione delle tasse, soprattasse e contributi.

PERTINI FALCUCCI

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 27 dicembre 1983

Registro n. 80 Istruzione, foglio n. 23

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