LEGGE 21 luglio 1984, n. 391

Type Legge
Publication 1984-07-21
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

All'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, dopo il primo comma, e aggiunto il seguente: "Ai fini del presente articolo sono equiparati ai minorenni gli orfani maggiorenni iscritti ad università o ad istituti superiori equiparati, per tutta la durata del corso legale degli studi e, comunque, non oltre il ventiseiesimo anno di età".

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