LEGGE 8 novembre 1984, n. 750
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Ai cittadini degli Stati membri delle Comunità europee, in possesso dei diplomi, certificati ed altri titoli di cui all'allegato alla presente legge è riconosciuto il titolo di veterinario ed è consentito l'esercizio dell'attività professionale di veterinario. L'uso di tali titoli e delle relative abbreviazioni è consentito sia nella lingua dello Stato di origine o di provenienza, sia nella lingua italiana, in conformità alle corrispondenze dei titoli stessi enunciate nell'allegato. In conformità delle direttive comunitarie, l'elenco di cui all'allegato alla presente legge è modificato con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro della pubblica istruzione.
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