LEGGE 22 dicembre 1984, n. 887
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
TITOLO I DISPOSIZIONI Dl CARATTERE FINANZIARIO
Art. 1
Il limite massimo del saldo netto da finanziare per l'anno 1985 resta determinato in termini di competenza in lire 145.593 miliardi, comprese lire 20.444 miliardi concernenti regolazione di debiti pregressi. Tenuto conto delle operazioni per rimborso di prestiti dell'anno 1985, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a lire 3.000 miliardi relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 1985, nonche' le suddette regolazioni contabili, resta fissato, in termini di competenza, in lire 181.718 miliardi per l'anno finanziario 1985. Nei limiti di cui al precedente comma non rientrano le somme da iscrivere in bilancio in forza dell'articolo 10, sesto e settimo comma, e dell'articolo 17, terzo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, nonche' le emissioni effettuate per la sostituzione dei buoni ordinari del tesoro in scadenza con titoli di media e lunga durata, nei limiti del valore di emissione dei titoli in scadenza, e quelle destinate alla estinzione anticipata di debiti esteri. Per l'esercizio 1985, le facolta' di cui agli articoli 7, 9 e 12, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, non possono essere esercitate con l'iscrizione di somme in capitoli di bilancio le cui disponibilita' siano state in tutto o in parte utilizzate per la copertura di nuove o maggiori spese disposte con legge. Gli importi da iscrivere in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987, nelle misure indicate nella tabella A allegata alla presente legge. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 10 della legge 5 agosto 1978, n. 468, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nell'anno 1985, restano determinati in lire 9.713.925 milioni per il fondo speciale destinato alle spese correnti e in lire 4.779.655 milioni per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale, secondo il dettaglio di cui alle tabelle B e C allegate alla presente legge. Gli importi predetti sono aggiuntivi agli stanziamenti iscritti ai capitoli 6856 e 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985. Le nuove o maggiori entrate, derivanti da provvedimenti legislativi approvati successivamente alla presentazione alle assemblee legislative del bilancio di previsione dello Stato per l'anno 1985, non possono essere utilizzate per la copertura di nuove o maggiori spese ovvero di minori entrate e sono acquisite al bilancio al fine di non peggiorarne il saldo netto da finanziare, quale risulta individuato, in termini di competenza, in sede di relazione previsionale e programmatica, dalla congiunta valutazione delle previsioni di bilancio a legislazione vigente, degli effetti della legge finanziaria e delle ulteriori misure da definire nel corso dell'anno 1985.
TITOLO II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE
Art. 2
Fino al 31 dicembre 1985, l'imposta locale sui redditi continua ad essere applicata con l'aliquota unica del 15 per cento. Il relativo gettito rimane acquisito al bilancio dello Stato. Per l'anno 1985 alla regione siciliana continua ad essere attribuito direttamente dalle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato un ammontare pari al 13,60 per cento del gettito dei versamenti dell'imposta locale sui redditi effettuati nell'ambito della regione stessa. Il versamento d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi previsto dalla legge 23 marzo 1977, n. 97, e dal decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1978, n. 38, deve essere effettuato nella misura del 92 per cento anche per il 1985. L'addizionale straordinaria istituita dall'articolo 4 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 787, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 52, si applica, limitatamente all'imposta locale sui redditi e alle ritenute di cui al primo comma dell'articolo 26, relativamente alle obbligazioni e titoli similari emessi fino al 31 dicembre 1983, e al penultimo comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, anche per il 1985. Il gettito derivante dalle disposizioni del presente comma e' di esclusiva spettanza dell'erario. A decorrere dall'anno 1985 sono confermati gli importi delle detrazioni per carichi di famiglia, per spese inerenti alla produzione del reddito di lavoro dipendente, nonche' gli importi dell'ulteriore detrazione per i redditi di lavoro dipendente e autonomo e i relativi limiti di reddito afferenti i singoli scaglioni, quali determinati ai sensi dell'ottavo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53. In rapporto al tasso di inflazione calcolato, tenendo conto della variazione percentuale dell'indice medio dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, nel periodo 1 dicembre 1984-30 novembre 1985, rispetto all'indice medio relativo al periodo 1 dicembre 1983-30 novembre 1984, con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 10 dicembre 1985, tali importi sono nuovamente determinati per l'anno 1985 entro e non oltre il limite massimo di aumento del 7 per cento. L'importo di lire 4.800.000 previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 1 dicembre 1983, n. 653, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 1984, n. 6, e' elevato a lire 5.100.000.
TITOLO III DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FINANZA REGIONALE E LOCALE
Art. 3
Ai fini della quantificazione per l'anno 1985 del fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, la quota del 15 per cento dell'imposta di fabbricazione sugli olii minerali, loro derivati e prodotti analoghi, indicata alla lettera a) del primo comma del predetto articolo 8, e' elevata al 31,88 per cento ed il fondo stesso viene ripartito tra le regioni a statuto ordinario secondo quanto stabilito nell'ultimo comma dell'articolo 8 della legge 26 aprile 1982, n. 181. Le erogazioni spettanti alle regioni in forza del precedente comma sono ridotte di complessive lire 531.771.982.000 ai sensi del quinto comma dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, modificato dall'articolo 27-quater del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51. Il fondo comune regionale, determinato ai sensi del primo comma del presente articolo, e' comprensivo delle somme di cui alle lettere a) e b) del secondo comma dell'articolo 8 della legge 26 aprile 1982, n. 181. Le somme spettanti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 5 della legge 29 luglio 1975, n. 405, dell'articolo 103 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, dell'articolo 10 della legge 23 dicembre 1975, n. 698, e dell'articolo 3 della legge 22 maggio 1978, n. 194, vengono corrisposte, per l'anno 1985, dal Ministero del tesoro secondo le ripartizioni al medesimo titolo effettuate per l'anno 1984 maggiorate del sette per cento. Dello stanziamento del fondo di cui all'articolo 1 del decreto-legge 17 aprile 1984, n. 70, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 12 giugno 1984, n. 219, la somma di lire 290 miliardi e' conservata nel conto dei residui passivi per essere utilizzata nell'anno 1985 a parziale copertura dell'assegnazione del fondo di cui al successivo comma. All'uopo, i residui predetti sono versati ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata per la successiva assegnazione, mediante decreti del Ministro del tesoro, al fondo predetto. Per l'anno 1985, il fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private e' stabilito in lire 4.049 miliardi, ivi compresa la variazione da determinarsi ai sensi dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, modificato dall'articolo 27-quater del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51. A tal fine lo stanziamento del capitolo 1662 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti per il predetto anno finanziario e' ridotto dell'importo di lire 19 miliardi. Il predetto importo di lire 4.049 miliardi e' finanziato per lire 531.771.982.000 e per lire 88.614.319.000 mediante riduzione, rispettivamente, dei fondi di cui agli articoli 8 e 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, ai sensi dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151. I predetti importi restano determinati, per l'anno 1985, nell'ammontare certificato dalle regioni, alla data del 31 dicembre 1984, ai sensi del settimo comma dell'articolo 9 della predetta legge 10 aprile 1981, n. 151. ((Gli oneri per l'ammortamento dei mutui di cui all'articolo 16 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 luglio 1980, n. 299, che gravano sui bilanci delle aziende di trasporto, devono essere considerati, da parte della legislazione regionale, nella determinazione del costo di esercizio ai fini di stabilire la quota del fondo nazionale dei trasporti ripartita dalla regione e spettante all'azienda)). A parziale deroga del terzo comma dell'articolo 12 della legge 10 aprile 1981, n. 151, le quote del fondo per gli investimenti, di cui all'articolo 11 della legge medesima, assegnate alle regioni e da queste non impegnate negli esercizi finanziari 1983 e 1984, possono essere destinate, per l'esercizio finanziario 1985, alla concessione, agli enti o imprese esercenti pubblici servizi di trasporto, di contributi eccedenti la misura massima del 75 per cento gia' prevista, fino all'intera copertura della spesa ammissibile per la acquisizione dei veicoli e delle opere sovvenzionabili. L'acquisto di autobus puo' essere finanziato con contributo eccedente la misura del 75 per cento del costo soltanto nel caso in cui i veicoli da sostituire siano stati immessi in circolazione da oltre dodici anni e da almeno due anni facciano parte del patrimonio dell'esercente il servizio di trasporto. L'immatricolazione dei nuovi veicoli rimane condizionata al ritiro contestuale della carta di circolazione degli autobus sostituiti. Restano ferme le procedure ed i controlli previsti dalla legge 10 aprile 1981, n. 151.
Art. 4
Il periodo di finanziamento transitorio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 17, e' prorogato al 31 dicembre 1985 nei confronti delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, delle aziende di soggiorno, cura e turismo e della regione Trentino-Alto Adige, nonche' delle province autonome di Trento e di Bolzano. Il termine di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 638 per la corresponsione, da parte di regioni, comuni e province, di contributi ad enti con riferimento a tributi soppressi, e' prorogato al 31 dicembre 1985. Per il 1985 l'ammontare della erogazione e' pari a quella spettante per l'anno 1984 maggiorata del sette per cento. Per l'anno 1985 le somme sostitutive di tributi erariali soppressi gia' attribuiti in quota fissa alla regione Trentino-Alto Adige e alle province autonome di Trento e di Bolzano sono determinate in misura pari a quelle spettanti per l'anno 1984 aumentate del sette per cento. Le somme sostitutive di tributi erariali soppressi gia' attribuiti in quota variabile alle province autonome di Trento e di Bolzano vengono determinate per l'anno 1985 in conformita' a quanto disposto dall'articolo 78 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670. Per l'anno 1985 alle aziende autonome di soggiorno, cura e turismo sono attribuite dall'amministrazione finanziaria somme di importo pari a quelle spettanti per l'anno 1984, ai sensi del quinto comma dell'articolo 8 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, aumentate del sette per cento. Alle regioni a statuto ordinario e alle aziende di soggiorno, cura e turismo istituite nel periodo 1974-1980 sono attribuite dall'amministrazione finanziaria, per l'anno 1985, somme di importo pari a quelle spettanti per l'anno 1984, ai sensi del sesto comma dello stesso articolo 8 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, aumentate del sette per cento. Per l'anno 1985 alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono attribuite dall'amministrazione finanziaria somme di importo pari a quelle spettanti per l'anno 1984, ai sensi del settimo comma dell'articolo 8 della predetta legge 27 dicembre 1983, n. 730, aumentate del sette per cento. La ripartizione di dette somme fra le camere di commercio e' effettuata secondo le modalita' e i criteri richiamati nello stesso articolo 8, ottavo comma, della citata legge n. 730 del 1983. Per l'anno 1985 alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e' altresi' attribuito a titolo di concorso nelle spese di mantenimento degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato e degli uffici di statistica un contributo straordinario di lire 25 miliardi da ripartire in quote uguali tra le singole camere, alla cui copertura si provvede con contestuale riduzione del capitolo 8042 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno 1985, all'uopo intendendosi conseguentemente ridotta l'autorizzazione di spesa per il predetto anno di cui all'articolo 9 del decreto-legge 1 ottobre 1982, n. 697, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 887. Il diritto annuale dovuto dalle ditte individuali, dalle societa' di persone, dalle societa' cooperative e dai consorzi e' aumentato per l'anno 1985 del dieci per cento della misura stabilita per il 1984 e per le rimanenti ditte del cento per cento. Tutte le somme pagate a titolo di sanzione amministrativa, anche in misura ridotta, per la ritardata od omessa presentazione alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura degli atti per la pubblicazione nel bollettino ufficiale delle societa' per azioni e a responsabilita' limitata, sono dovute alle camere stesse.
Art. 5
In attesa dell'emanazione di norme organiche di attuazione dell'articolo 13 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e' prorogata, per l'esercizio finanziario 1985, la legge 24 giugno 1974, n. 268. Al finanziamento degli interventi previsti dalla citata legge e' destinata per l'anno 1985 la somma di lire 160 miliardi. La regione autonoma della Sardegna ripartisce le risorse destinandole al finanziamento di interventi previsti dalla legge 24 giugno 1974, n. 268.
Art. 6
Fermo restando quanto previsto dagli articoli 2-bis, 2-ter e 13, comma 1, del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131 - e modificato dal sesto comma dell'articolo 13 della legge 27 dicembre 1983, n. 730 - il Ministero dell'interno e' autorizzato a corrispondere agli enti locali, per l'anno 1985, somme di importo pari a quelle spettanti ai sensi del primo comma dell'articolo 13, lettere a), b) e c), della citata legge 27 dicembre 1983, n. 730, e degli articoli 4-bis e 4-ter del citato decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55. Per l'anno 1985, il termine per la deliberazione dei bilanci di previsione dei comuni e delle province e' fissato al sessantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge. Correlativamente restano modificati gli altri termini per gli adempimenti, connessi a tale deliberazione, previsti nell'articolo 1-quater del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131. Nei comuni e nelle province ove si svolgono - entro il 15 giugno 1985 - le elezioni amministrative, se il comitato regionale di controllo formula richiesta di elementi integrativi e se tale richiesta perviene all'ente locale dopo che i consigli sono cessati dalle loro funzioni, la giunta comunale o provinciale provvede, nei termini di legge, alle integrazioni ed eventuali modifiche, con deliberazione adottata ai sensi dell'articolo 140 del testo unico approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 143. Le comunita' montane devono deliberare il bilancio di previsione per l'anno 1985 entro settantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Lo schema di bilancio e' stabilito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite l'Unione nazionale comuni e comunita' montane e l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), da emanarsi entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge. I fondi perequativi per i comuni e le province istituiti ai sensi degli articoli 4-bis e 4-ter del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, sono stabiliti, per l'anno 1985, rispettivamente, in lire 1.324 miliardi ed in lire 203 miliardi. Ai fini della ripartizione del fondo perequativo per i comuni di cui alla lettera c) dell'articolo 4-bis del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, per l'anno 1985 la spesa corrente, calcolata sulla base dei criteri indicati nell'articolo 5 del decreto-legge stesso, e' altresi' decurtata delle spese - per la parte corrispondente alle relative entrate - sostenute dai comuni per lo svolgimento delle funzioni dei disciolti enti comunali di assistenza loro trasferite ai sensi del penultimo comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. Gli enti locali sono tenuti a comunicare al Ministero dell'interno, con apposita certificazione a firma del sindaco e del segretario comunale, l'importo relativo alla predetta deturpazione entro il termine perentorio, a pena di decadenza, del 28 febbraio 1985. Il Ministero dell'interno e' autorizzato ad erogare, per l'anno 1985, ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti ed ai comuni terremotati dichiarati disastrati o gravemente danneggiati, una somma che assicuri un incremento dei trasferimenti ordinari statali, al netto di quelli relativi a rate di mutuo, pari al tasso programmato di inflazione. Gli importi relativi sono prelevati dalla quota del fondo perequativo di cui alla lettera c) dell'articolo 4-bis del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131. In caso di insufficienza, l'erogazione e' effettuata in proporzione alla disponibilita'. La ripartizione dell'eventuale residuo fondo di cui alla lettera c) dell'articolo 4-bis del citato decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, e' effettuata secondo le norme vigenti. Ai comuni che abbiano provveduto all'assorbimento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza in base a norme di leggi regionali e che non abbiano usufruito dei benefici di cui all'articolo 26-bis del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1981, n. 153, e' corrisposto per l'anno 1985 un contributo straordinario pari agli oneri per il personale da esse provenienti. I comuni sono tenuti a comunicare al Ministero dell'interno, con apposita certificazione a firma del sindaco e del segretario comunale, l'importo relativo alla predetta spesa entro il termine perentorio, a pena di decadenza, del 28 febbraio 1985. Gli importi sono prelevati dalla quota del fondo perequativo di cui alla lettera c) dell'articolo 4-bis del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131. I contributi per l'anno 1985 di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, da corrispondere alle province e ai comuni con popolazione superiore agli 8.000 abitanti sono erogati in misura pari al 60 per cento. La restante quota del 40 per cento viene erogata nel mese di gennaio del 1986 ai comuni con popolazione da 8.001 a 20.000 abitanti e nel mese di febbraio del 1986 agli altri enti. Le quote dei predetti contributi spettanti al comune di Napoli vengono interamente corrisposte entro l'anno 1985 in due rate semestrali, rispettivamente entro il 20 gennaio e il 20 giugno. Il comma 3 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, e' sostituito dal seguente: "L'erogazione della quarta rata resta subordinata all'inoltro ai Ministeri dell'interno e del tesoro, entro il 30 giugno 1985, di apposite certificazioni sul bilancio 1985 e sul conto consuntivo 1983, le cui modalita' sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani e l'Unione delle province d'Italia. Si applicano le norme del comma 5 dell'articolo 3 per il solo certificato sul bilancio. I comuni e le province sono altresi' tenuti a presentare analogo certificato sul conto consuntivo 1984 entro il 20 settembre 1985". All'erogazione dei trasferimenti statali per l'anno 1985 si provvede in unica soluzione: a) entro il 30 aprile 1985, per i fondi perequativi istituiti ai sensi degli articoli 4-bis e 4-ter del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131; b) entro il 31 maggio 1985, per gli importi dovuti ai sensi dell'articolo 13, primo comma, lettere a), b) e c), della legge 27 dicembre 1983, n. 730; c) entro il 30 settembre 1985, per gli oneri da sostenere nel 1985 per i mutui in ammortamento dal 1984 ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del citato decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, modificato dal sesto comma dell'articolo 13 della legge 27 dicembre 1983, n. 730. L'erogazione dei trasferimenti di cui alla lettera c) del comma precedente e' subordinata alla presentazione della prescritta certificazione entro il termine perentorio del 30 giugno 1985. I comuni e le province non possono stipulare contratti di mutuo con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti se non dopo che la Cassa stessa abbia manifestato la propria indisponibilita' alla concessione del mutuo. Tale divieto non si applica ai mutui da assumere con la direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro e con l'Istituto per il credito sportivo. La Cassa depositi e prestiti deve comunicare la propria indisponibilita' entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione della richiesta. La mancata risposta, trascorso tale termine, equivale a dichiarazione di indisponibilita'. I consorzi di comuni, costituiti a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959, sono autorizzati a rilasciare garanzia per i contratti di mutuo, mediante delegazioni sulle entrate derivanti ai consorzi medesimi dai sovracanoni previsti dalla citata legge n. 959 del 1953. A titolo di concorso negli oneri derivanti ai comuni e alle province per l'ammortamento dei mutui contratti nel corso del 1984 e' autorizzata la spesa ulteriore di lire 662 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1985. Il concorso dello Stato di cui al comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, e' elevato al cento per cento dell'onere di ammortamento dei mutui assunti dai comuni e dalle province durante il 1984 con la Cassa depositi e prestiti, con la direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro e con l'Istituto per il credito sportivo. Il concorso dello Stato e' altresi' assicurato nella misura del cento per cento per l'onere di ammortamento dei mutui contratti con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, per opere previste dalla legge 29 maggio 1982, n. 308, che abbiano ottenuto il contributo di cui all'articolo 10 della stessa legge n. 308 del 1982, o per le fattispecie di cui alla lettera e) dell'articolo 10 del citato decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55. Il concorso dello Stato e' inoltre corrisposto per gli altri mutui di cui all'articolo 10 del medesimo decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, nella misura della rata di ammortamento, per la parte a carico degli enti locali, calcolata al tasso praticato dalla Cassa depositi e prestiti. Qualora la complessiva dotazione di bilancio non copra l'intero onere, il concorso viene proporzionalmente ridotto sui mutui di cui al precedente comma. Ove la dotazione di bilancio lo consenta, il concorso dello Stato per gli stessi mutui e' proporzionalmente aumentato. Dopo il primo periodo del comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, e' aggiunto il seguente: "Il concorso dello Stato compete anche per i mutui assunti da consorzi fra enti locali, a condizione che sia stato deliberato, anche nell'esercizio successivo a quello dell'assunzione, l'accollo a carico dei bilanci degli stessi enti locali, da parte dei relativi consigli, delle rate di ammortamento per tutta la durata del prestito". Per i mutui assunti negli anni 1983 e 1984, la sanzione della riduzione dei contributi statali per rate di ammortamento previste nella seconda parte del comma 1.1 dell'articolo 13 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, e' applicata, ove piu' favorevole all'ente locale, con una percentuale pari alla proporzione esistente tra l'importo complessivo dei mutui contratti con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, al di fuori delle ipotesi previste all'articolo 10 del medesimo decreto-legge, ed il complesso dei mutui contratti nello stesso esercizio. La sanzione cosi' determinata e' inoltre ridotta: a) del 30 per cento se i contributi erariali per rate di ammortamento dei mutui sono contenuti entro il 20 per cento dei contributi erariali totali; b) del 20 per cento se i contributi erariali per rate di ammortamento dei mutui sono contenuti tra il 20 ed il 30 per cento dei contributi erariali totali; c) del 10 per cento se i contributi erariali per rate di ammortamento dei mutui sono contenuti tra il 30 ed il 40 per cento dei contributi erariali totali. Ai fini del calcolo sono considerati i contributi erariali previsti dal decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, per l'anno nel quale sono stati assunti i mutui che attivano la sanzione. Resta fermo l'obbligo per gli enti locali di fronteggiare, senza aggravio per lo Stato, l'intero onere dell'ammortamento sui suddetti mutui assunti al di fuori delle ipotesi dell'articolo 10 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 13 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, sono da considerare anche gli atti del 1984 integrativi, modificativi o di revoca dei mutui contratti nel 1983. Il concorso dello Stato nel finanziamento dell'onere di ammortamento dei mutui contratti dai comuni e dalle province previsto dall'articolo 13 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, e' attivabile esclusivamente nel caso in cui il contratto di mutuo: a) sia stato stipulato in forma pubblica; b) preveda l'ammortamento in un periodo non inferiore a cinque anni, con l'obbligo del rimborso della quota di capitale sin dal primo anno; c) indichi esattamente la spesa da finanziare e dia atto dell'intervenuta approvazione del progetto esecutivo qualora necessario per la tipologia della spesa stessa; d) preveda espressamente l'erogazione per stati di avanzamento dei lavori prescritta dall'articolo 19 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, ove l'importo del mutuo non sia soggetto a versamento alla sezione di tesoreria dello Stato. I comuni e le province sono tenuti ad adeguare, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i contratti di mutuo alle disposizioni del presente articolo. Il Ministero dell'interno e' autorizzato dal 1985 a corrispondere agli enti locali, in applicazione dell'articolo 132 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con i criteri e modalita' stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, sentita l'ANCI, le seguenti somme che affluiscono annualmente al bilancio dello Stato: a) le entrate dell'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare, dichiarato estinto con il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1980; b) le entrate della Cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto, dichiarata estinta con l'articolo 1-bis del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641, attribuite ai comuni ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1979; c) le somme versate dall'INAIL per l'espletamento delle funzioni di carattere assistenziale svolte dall'Istituto stesso, trasferite con il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1979. Sono estinti i residui debiti e crediti dei comuni verso il Tesoro per spedalita' romane di cui alla legge 18 giugno 1908, n. 286, maturati al 31 dicembre 1974 ed ancora in essere alla data di entrata in vigore della presente legge. Alla ripartizione fra i comuni della Sardegna delle somme loro spettanti per lo svolgimento delle funzioni attribuite in base al decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, provvede la regione Sardegna con i criteri di cui all'articolo 132 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. Le somme all'uopo occorrenti sono annualmente corrisposte alla regione Sardegna dal Ministero del tesoro. A partire dall'anno 1985 l'importo complessivo da ripartire fra i comuni della Sardegna e' determinato in lire 8 miliardi. Per l'anno 1985, le aliquote dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili si applicano, in tutti i comuni e per ogni scaglione di incremento di valore imponibile, nella misura massima prevista dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643. Per l'anno 1985 sono aumentate a lire 12, per ogni kilowattora consumato, la misura dell'addizionale sul consumo della energia elettrica di cui al comma 4 dell'articolo 24 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, ed a lire 5 ciascuna quella delle addizionali di cui al comma 5 dello stesso articolo. Il limite stabilito dal secondo comma dell'articolo 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319, modificato dall'articolo 25, comma 4, del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, e' elevato a lire 150 per la parte della tariffa relativa al servizio di depurazione. I conseguenti aumenti possono essere deliberati dagli enti gestori del servizio per l'anno 1985 entro il 31 marzo dello stesso anno. La maggiorazione del 10 per cento prevista, per il 1984, dall'articolo 11, primo comma della legge 27 dicembre 1983, n. 730, sulle tariffe di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 25 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, relative alla tassa di occupazione temporanea e permanente di spazi ed aree pubbliche e all'imposta comunale sulla pubblicita' e ai diritti sulle pubbliche affissioni, e' stabilita, per l'anno 1985, nella misura del 17 per cento. Si applicano, per detta maggiorazione, le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 11 della citata legge n. 730 del 1983. Le tasse sulle concessioni comunali di cui all'articolo 8 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 1979, n. 3, sono aumentate del 7 per cento. I nuovi importi sono arrotondati alle 500 lire superiori. Gli aumenti si applicano alle tasse sulle concessioni comunali il cui termine ultimo di pagamento scade successivamente al 30 dicembre 1984. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 18 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, e' elevata a lire 500 milioni. Al primo comma, lettera a), dell'articolo 68 del regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, modificato dall'articolo 1 della legge 15 aprile 1965, n. 344, dopo le parole "loro consorzi", sono aggiunte le seguenti: "comunita' montane". Il comma 4 dell'articolo 7 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, e' sostituito dal seguente: "La somma da rimborsare viene calcolata tenendo conto della differenza tra lo stanziamento disposto a norma dei commi 1 e 2 e la somma accertata, comprensiva delle quote versate e di quelle da versare". All'articolo 3 della legge 21 dicembre 1978, n. 861, e' aggiunto il seguente comma: "Le regioni interessate sono altresi' autorizzate a concedere alle amministrazioni comunali delle isole, indicate nella tabella A allegata alla legge 19 maggio 1967, n. 378, che abbiano realizzato impianti di rifornimento idrico a risparmio energetico, contributi annui a ripiano del disavanzo di gestione nel limite massimo del 50 per cento delle somme altrimenti occorrenti per provvedere all'approvvigionamento idrico dell'isola". Al quinto comma dell'articolo 13 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, le parole "31 maggio" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio". Per le aziende speciali degli enti locali appartenenti alle categorie individuate ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 10 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, alla copertura delle perdite di gestione dell'anno 1984 si provvede con le modalita' indicate dal comma 2 dell'articolo 12 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131.
TITOLO IV DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE
Art. 7
La spesa complessiva per gli aumenti dei trattamenti economici del personale di ruolo e non di ruolo dipendente dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, dalle regioni, dagli enti locali, dagli enti pubblici non economici, dalle aziende municipalizzate, dalle unita' sanitarie locali, dalle societa' e consorzi facenti capo alle regioni ed agli enti locali, dalle aziende in gestione commissariale governativa, dalle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto in regime di concessione, non deve superare per il 1985 e per ciascuno degli anni 1986 e 1987, rispettivamente, il 7 per cento ed il 5 per cento degli oneri risultanti per l'anno immediatamente precedente per stipendi, indennita' integrativa speciale e tredicesima mensilita' e per ogni altro emolumento a qualsiasi titolo dovuto. Restano comunque salvi i trattamenti gia' previsti da disposizioni in vigore. Continuano ad applicarsi, nell'anno 1985, ai comuni, province, consorzi e loro aziende speciali, le norme di cui all'articolo 16 della legge 27 dicembre 1983, n. 730. Gli enti locali possono altresi' procedere ad assunzioni di personale per la copertura, sino alla misura massima del 20 per cento, con arrotondamento all'unita', dei relativi posti vacanti, e disponibili, di organico istituiti con atto deliberativo approvato dalla commissione centrale per la finanza locale o, nell'ambito di competenza, dai comitati regionali di controllo. Le limitazioni alle assunzioni previste dal presente articolo non operano per le aziende speciali degli enti locali che abbiano chiuso il bilancio in pareggio e che non abbiano comunque usufruito di contributi in conto esercizio. Continuano ad applicarsi per l'anno 1985 il primo ed il quarto comma dell'articolo 19 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, intendendosi posticipati di un anno tutti i riferimenti temporali previsti in detto primo comma. L'eccezione prevista nel medesimo primo comma del predetto articolo 19 per le assunzioni nei ruoli locali delle amministrazioni statali in provincia di Bolzano si estende ai ruoli locali degli enti pubblici di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752. In deroga alle disposizioni del comma precedente, sono consentite le assunzioni per la copertura dei nuovi posti degli enti locali della Sardegna in conseguenza delle modificazioni delle piante organiche deliberate e approvate a seguito del trasferimento agli enti stessi delle funzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348. E' soppresso il secondo comma dell'articolo 19 della legge 27 dicembre 1983, n. 730. Continua ad applicarsi, per l'anno 1985, il disposto dell'articolo 9, commi terzo, ultima parte, e quinto, della legge 26 aprile 1983, n. 130. Sono soppressi i commi sesto, settimo e undicesimo dell'articolo medesimo. Deroghe al blocco delle assunzioni di cui al quinto comma possono essere autorizzate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in occasione dell'esame da parte del Consiglio stesso del disegno di legge di assestamento del bilancio, salvo quelle per l'attuazione degli specifici provvedimenti da emanare in esecuzione degli indirizzi generali contenuti nel protocollo d'intesa del 14 febbraio 1984 a sostegno dell'occupazione, nonche' le assunzioni dipendenti da comprovate necessita' per il trattenimento o la rafferma, o il richiamo in servizio, e per le nomine derivanti da reclutamenti ordinari o immissioni in servizio del personale delle forze armate o delle forze di polizia, per le quali puo' provvedersi in qualsiasi momento con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previa deliberazione del Consiglio stesso. Per gli enti amministrativi dipendenti dalle regioni le eventuali necessita' di assunzione di personale sono valutate, secondo i rispettivi statuti, dalle regioni stesse. La valutazione e' effettuata nei limiti fissati dagli atti di indirizzo e coordinamento emanati ai sensi del quinto comma dell'articolo 9 della legge 26 aprile 1983, n. 130. Il disposto di cui al quinto comma e' da intendersi nel senso che per il personale della scuola e delle universita' resta salva la possibilita' di disporre nomine o assunzioni in applicazione delle leggi 22 dicembre 1980, n. 928, 20 maggio 1982, n. 270, 2 maggio 1984, n. 116, 16 luglio 1984, n. 326, nonche' del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Nei casi di comprovata necessita' restano, altresi', consentite le supplenze temporanee del personale docente e non docente della scuola nonche' quelle del personale docente e non docente delle universita' da conferire in applicazione delle leggi 2 maggio 1984, n. 116, e 13 agosto 1984, n. 477, e i rinnovi dei contratti di diritto privato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, e' effettuata la ricognizione delle cattedre e dei posti funzionanti all'inizio dell'anno scolastico 1984-1985, indicando, per i posti che non costituiscono cattedra, la natura, la destinazione nonche' gli estremi dei provvedimenti istitutivi. Con lo stesso decreto, la dotazione organica aggiuntiva, calcolata ai sensi del primo comma dell'articolo 13 della legge 20 maggio 1982, n. 270, e' ripartita in modo da assicurare in ogni provincia organici aggiuntivi pari al cinque per cento della consistenza complessiva delle dotazioni organiche esistenti nella provincia medesima. Le dotazioni organiche aggiuntive di cui alla legge 20 maggio 1982, n. 270, sono prioritariamente finalizzate alla copertura di posti vacanti fatto divieto di spostare il personale titolare nelle dotazioni organiche aggiuntive dopo il ventesimo giorno dall'inizio delle lezioni dalla sede cui e' stato assegnato. Nella scuola dell'obbligo i posti relativi al sostegno degli alunni portatori di handicaps vengono coperti prioritariamente con personale specializzato, secondariamente con personale di ruolo, compresi i titolari di dotazioni organiche aggiuntive, che ne faccia domanda, ed infine con personale eventualmente in soprannumero. Nelle province in cui risultino situazioni soprannumerarie sono bloccati per l'anno scolastico 1985-1986 i trasferimenti, le assegnazioni provvisorie e la messa a concorse di posti di organico che si rendano disponibili per cessazione dal servizio. Le quattro giornate di riposo di cui alla lettera b) del primo comma dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1977, n. 937, devono essere usufruite dal personale docente della scuola di ogni ordine e grado nel corso dell'anno solare cui si riferiscono e, in ogni caso, esclusivamente durante il periodo tra il termine delle lezioni e degli esami e l'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, ovvero durante i periodi intrannuali di sospensione dell'attivita' didattica. Per le categorie indicate nel presente articolo, tutti gli emolumenti, compensi, gratifiche ed assegni a qualsiasi titolo corrisposti, ad eccezione della tredicesima mensilita', comprensivi, per disposizione di legge o atto amministrativo previsto dalla legge o per disposizione contrattuale, di una quota dell'indennita' integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, o dell'indennita' di contingenza prevista per il settore privato, o che siano in altro modo rivalutabili in relazione ai predetti istituti, sono corrisposti, nel 1985, in misura non superiore a quella corrisposta nel 1984. L'autorizzazione di spesa di lire 1.977 miliardi per l'anno 1985, di cui all'articolo 10 della legge 16 maggio 1984, n. 138, recante norme per la sistemazione definitiva del personale risultato idoneo agli esami di cui all'articolo 26 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e' incrementata di lire 66 miliardi nell'anno finanziario medesimo.
TITOLO V DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AZIENDE AUTONOME DELLO STATO
Art. 8
Per l'anno 1985 le anticipazioni dello Stato all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ed all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per il pareggio dei relativi bilanci restano stabilite, rispettivamente, in lire 1.990.865.950.000 ed in lire 1.798.020.984.000. E' altresi' autorizzata la concessione di una anticipazione di lire 835.500 milioni in favore dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni a fronte delle maggiori spese afferenti agli esercizi 1983 e 1984. Le riduzioni previste per i viaggi in regime concessionale sulle ferrovie dello Stato sono ridotte di 10 punti rispetto a quelle in vigore al 30 novembre 1983. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei trasporti predispone un piano per la graduale soppressione, in non piu' di tre anni, sia delle linee a scarso traffico, il cui esercizio non abbia una funzione integrativa dei servizi svolti sulle linee della rete fondamentale, sia degli impianti passivi posti sulle linee della stessa rete. Il predetto piano deve anche prevedere, entro i suddetti limiti di tempo, la soppressione di eventuali ulteriori obblighi di esercizio non indispensabili a garantire la fornitura di sufficienti servizi di trasporto. Il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, d'intesa con la regione interessata, e' autorizzato a dichiarare la risoluzione consensuale ovvero il riscatto delle concessioni le cui linee ferroviarie risultano essenziali al fine di rendere funzionale nel breve periodo l'assetto definitivo di reti integrate nel sistema ferroviario nazionale, assumendo per il 1985 la gestione commissariale governativa anche delle autolinee sostitutive ed integrative esistenti. Il relativo onere e' valutato in lire 30 miliardi per l'anno 1985. Il Ministro dei trasporti e' altresi' autorizzato a procedere ad una ulteriore revisione triennale della sovvenzione annua di esercizio, oltre quella prevista dall'articolo 1 della legge 29 novembre 1971, n. 1080, per le ferrovie esercitate in regime di concessione che, non ammesse a fruire dei benefici di cui alla legge 8 giugno 1978, n. 297, abbiano ottenuto gli acconti di cui al decreto-legge 13 marzo 1980, n. 66, convertito in legge dalla legge 16 maggio 1980, n. 176, ed all'articolo 27 della legge 7 agosto 1982, n. 526, provvedendo allo scomputo degli acconti suddetti. L'onere relativo, valutato in lire 200 miliardi a tutto il 1984, e' ripartito nel triennio 1985-1987 in ragione di lire 70 miliardi per l'anno 1985 e di lire 65 miliardi per ciascuno degli anni 1986 e 1987. A parziale copertura degli oneri derivanti per l'anno 1985 dal sesto e settimo comma si fa fronte, quanto a lire 40 miliardi, con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, all'uopo utilizzando la voce "Risanamento tecnico-economico delle ferrovie in regime di concessione o in gestione commissariale governativa". ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 MARZO 2025, N. 33, COME MODIFICATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 2025, N. 200)). Nell'ambito delle assegnazioni del piano integrativo di cui alla legge 12 febbraio 1981, n. 17, un fondo di lire 50 miliardi per anno, nel triennio 1985-1987, e' finalizzato al finanziamento di accordi, stipulati fra l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e gli enti locali, aventi ad oggetto interventi finalizzati alla realizzazione di progetti di trasporto integrato nelle aree metropolitane. La convenzione approvata dal Ministro dei trasporti equivale all'intesa di cui all'articolo 81, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed ha diretta efficacia di variazione degli strumenti urbanistici. A tal fine si adottano le misure di pubblicita', nazionali o locali, in relazione al suo contenuto. L'articolo 15 della legge 12 agosto 1974, n. 370, e' sostituito dal seguente: "Per sopperire a temporanee deficienze di bilancio dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni puo' autorizzare le direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni ad utilizzare, a favore dei capitoli annualmente individuati con la legge di approvazione del bilancio, fondi della cassa vaglia nei limiti delle integrazioni degli stanziamenti di bilancio contemplate nel provvedimento legislativo di assestamento di cui all'articolo 17, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468. L'importo complessivo delle anticipazioni resta fissato in lire 150 miliardi per entrambe le aziende poste telegrafoniche e puo' essere modificato dalla legge finanziaria". Per il finanziamento degli interventi previsti dal piano decennale di sviluppo e potenziamento dei servizi di telecomunicazioni, a cura delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, si provvede con anticipazioni della Cassa depositi e prestiti sui fondi dei conti correnti postali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 22 novembre 1945, n. 822, per l'importo complessivo di lire 5.000 miliardi nel periodo 1985-1994. Le anticipazioni, di cui al comma precedente, non possono superare, per ciascuno degli anni dal 1985 al 1987, il limite di 200 miliardi di lire a favore dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e di 300 miliardi di lire a favore dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici. Negli anni successivi i predetti limiti sono stabiliti dalla legge finanziaria. L'ammortamento delle singole anticipazioni della Cassa depositi e prestiti e' assunto a carico del bilancio dello Stato ed e' effettuato in non piu' di 35 anni al tasso del 3,70 per cento annuo. Al relativo onere, valutato in lire 26 miliardi nell'anno 1986 ed in lire 52 miliardi nell'anno 1987, si provvede mediante apposito stanziamento da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro a decorrere dall'anno finanziario 1986. Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 12 febbraio 1981, n. 17, l'importo complessivo di cui al terzo comma dell'articolo 1 della stessa legge, gia' elevato da lire 12.450 miliardi a lire 18.850 miliardi con l'articolo 7, primo comma, della legge 26 aprile 1983, n. 130, e' ulteriormente aumentato di lire 15.900 miliardi. Conseguentemente, gli importi stabiliti al primo e al terzo comma dell'articolo 2 della citata legge 12 febbraio 1981, n. 17, sono elevati, rispettivamente, di lire 14.500 miliardi, per gli impianti fissi, e di lire 1.400 miliardi per il materiale rotabile. Detta maggiore occorrenza di lire 15.900 miliardi, nonche' l'importo di lire 6.400 miliardi di cui all'articolo 7 della legge 26 aprile 1983, n. 130, sono destinati, ai sensi dell'articolo 3, ultimo comma, della legge 12 febbraio 1981, n. 17, secondo necessita', alla revisione dei prezzi e al completamento delle opere e delle forniture previste, ai fini dell'integrale realizzazione del programma di cui al decreto del Ministro dei trasporti 10 settembre 1981, n. 1881. Al finanziamento della maggiore occorrenza di lire 15.900 miliardi si provvede con operazioni di credito cui si applicano tutte le disposizioni previste dagli articoli 4 e 5 della legge 12 febbraio 1981, n. 17. L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e' autorizzata ad assumere, anche in via immediata, impegni fino alla concorrenza della predetta maggiore occorrenza di 15.900 miliardi di lire. I pagamenti non possono superare i limiti degli stanziamenti che sono iscritti nel bilancio della predetta Azienda, i quali, per effetto delle disposizioni di cui ai precedenti commi, restano determinati come segue: a) lire 4.300 miliardi per l'anno 1986; b) lire 3.000 miliardi per l'anno 1987; c) lire 12.900 miliardi per gli anni 1988 e successivi. Per provvedere alla realizzazione del programma triennale 1979-1981, predisposto dall'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) in attuazione dell'articolo 41 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, l'importo di lire 3.500 miliardi, gia' autorizzato con l'articolo 17 della legge 7 agosto 1982, n. 526, e' ulteriormente elevato a lire 5.500 miliardi. L'integrazione di lire 2.000 miliardi e' iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 500 miliardi per ciascuno degli anni finanziari dal 1985 al 1988 ed e' versata all'ANAS in relazione alle effettive esigenze di cassa dell'Azienda connesse con la realizzazione del predetto programma. Lo stanziamento di cui al comma precedente, fino ad un importo massimo di lire 100 miliardi per ciascun esercizio, puo' essere destinato dall'ANAS a maggior finanziamento degli interventi derivanti dall'attuazione dell'articolo 5 della legge, del 12 agosto 1982, n. 531. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il programma di interventi dell'ANAS di cui ai commi precedenti e' presentato al Parlamento per acquisire il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che deve essere espresso entro i successivi trenta giorni. Per il finanziamento del programma triennale di cui al ventiduesimo comma, l'ANAS e' autorizzata a contrarre prestiti con la Banca europea per gli investimenti (BEI) oppure, previo parere del consiglio di amministrazione della Azienda stessa e del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, prestiti anche obbligazionari sia all'interno che all'estero per l'ammontare netto di lire 1.500 miliardi per l'esecuzione dei programmi costruttivi durante il triennio 1985-1987. Le operazioni di credito sono contratte nelle forme, alle condizioni e con le modalita' stabilite in apposite convenzioni, da stipularsi fra l'ANAS e gli enti mutuanti, previa autorizzazione del Ministero del tesoro. L'onere dei suddetti prestiti e' assunto a carico del bilancio dello Stato mediante iscrizione delle relative rate di ammortamento, per capitale ed interessi, in appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del tesoro. Il ricavo netto dei prestiti contratti sul mercato interno ed il controvalore in lire dei prestiti contratti all'estero sono portati a scomputo degli importi annualmente iscritti nello stato di previsione del Ministero del tesoro ai sensi del ventitreesimo comma del presente articolo e del secondo e terzo comma dell'articolo 7 della legge 30 marzo 1981, n. 119. Il Ministro del tesoro, tenuto conto delle condizioni del mercato, puo ristrutturare il debito pubblico interno ed estero attraverso operazioni di trasformazione di scadenze, di scambio o sostituzione di titoli di diverso tipo, o altri strumenti operativi previsti dalla prassi dei mercati finanziari. Il Ministro del tesoro puo' altresi' autorizzare gli enti pubblici economici e le societa' per azioni a prevalente capitale pubblico ad effettuare le stesse operazioni per il loro indebitamento sull'interno e sull'estero. Per promuovere l'efficienza dei mercati finanziari, il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato, anche in deroga alle norme di contabilita' generale dello Stato ad emettere temporaneamente tranche di prestiti vigenti mediante ricorso ad operazioni di pronti contro termine od altre in uso nei mercati finanziari internazionali. Tali operazioni, in considerazione del loro carattere transitorio, non modificano la consistenza dei relativi prestiti e danno luogo alla movimentazione di un apposito conto della gestione di tesoreria. I conseguenti effetti finanziari vengono imputati all'entrata del bilancio dello Stato ovvero gravano sugli oneri del debito fluttuante, secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Con le stesse modalita' il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato a procedere a operazioni di prestito sul mercato interbancario.
TITOLO VI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ESPORTAZIONI
Art. 9
Il fondo di dotazione della SACE - Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione, istituito con l'articolo 13 della legge 24 maggio 1977, n. 227, e' incrementato della somma di lire 200 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985. In deroga al quinto comma dell'articolo 13 della legge 24 maggio 1977, n. 227, il predetto importo di lire 200 miliardi e' interamente utilizzabile per il pagamento degli indennizzi. La SACE e' autorizzata ad assicurare i crediti concessi da istituti e banche estere a Stati e banche centrali esteri destinati al rifinanziamento dei debiti di detti Stati nei confronti di soggetti italiani. Per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 10 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, recante provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, viene autorizzata la complessiva spesa di lire 2 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero per l'anno 1985. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16 della legge 21 maggio 1981, n. 240, e' elevata, per l'anno finanziario 1985, di lire 8.500 milioni, cui si provvede, quanto a lire 2.500 milioni, con riduzione di lire 1.250 milioni per ciascuno dei capitoli 8022 e 8801 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1985. Il fondo contributi di cui al primo capoverso dell'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, costituito presso il Mediocredito centrale, e' incrementato della somma di lire 2.400 miliardi per la corresponsione di contributi in conto interessi sulle operazioni di finanziamento alle esportazioni a pagamento differito previste dalla legge 24 maggio 1977, n. 227. La somma di cui al precedente comma e' iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro nel periodo 1986-1991. Le quote relative agli anni 1986 e 1987 restano determinate, rispettivamente, in lire 150 miliardi ed in lire 390 miliardi. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, e' ridotta di lire 23.500.000.000. Detta somma, conservata nel conto dei residui passivi sul capitolo 1613 dello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero per l'anno 1985, e' versata in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata per essere, con decreti del Ministro del tesoro, portata in aumento dello stanziamento del capitolo 1610 del predetto stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero per l'anno finanziario 1985.
TITOLO VII DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
Art. 10
A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1 gennaio 1985, le misure dello sgravio contributivo di cui al secondo e quarto comma dell'articolo 59 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, sono stabilite, rispettivamente, nel 9,25 per cento e nel 19,25 per cento delle retribuzioni, restando conseguentemente determinate in 8,50 per cento e 0,75 per cento le misure indicate al terzo comma del medesimo articolo 59. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1 gennaio 1986 le suddette misure sono ulteriormente ridotte, rispettivamente, all'8,50 per cento ed al 18,50 per cento. Dalla predetta data del 1 gennaio 1986 cessa di avere applicazione il terzo comma del suddetto articolo 59. Per l'anno 1985, il contributo di adeguamento dovuto dagli artigiani, dagli esercenti attivita' commerciali e dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni resta confermato nella misura stabilita per l'anno 1984 ed e' soggetto alla variazione annuale di cui all'articolo 22 della legge 3 giugno 1975, n. 160. E' altresi' dovuto dagli stessi soggetti un contributo capitario aggiuntivo in misura annua pari a quella stabilita per l'anno 1984 dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. In attesa della legge di riforma del sistema pensionistico, restano confermate, per l'anno 1985, le disposizioni di cui agli articoli 2, secondo e terzo comma, 2-bis, 3, secondo, terzo e quinto comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, con conseguente aggiornamento dei rispettivi riferimenti temporali. Le maggiorazioni delle aliquote contributive di cui al primo comma dell'articolo 14-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, sono prorogate fino al periodo di paga con scadenza al 31 dicembre 1985. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 MARZO 2025, N. 33, COME MODIFICATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 2025, N. 200)). Il complesso dei trasferimenti dello Stato all'INPS, a titolo di pagamenti di bilancio e di anticipazioni di tesoreria, e' fissato per l'anno 1985 in lire 22.900 miliardi. Le somme corrisposte a titolo di pagamenti di bilancio diminuiscono, per il corrispondente importo, il livello delle anticipazioni di tesoreria gia' erogate nel corso dell'esercizio. Le anticipazioni di tesoreria di cui al sesto comma sono autorizzate senza oneri di interessi. La misura del contributo annuo dovuto al Fondo sanitario nazionale dall'INPS, dall'INAIL e dalle Casse marittime Adriatica, Meridionale o Tirrena ai sensi della lettera b) del primo comma dell'articolo 69 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e determinata: a) per l'anno 1984 incrementando del dieci per cento il contributo dovuto per l'anno 1983; b) per l'anno 1985 aumentando del sette per cento quello dovuto per il 1984; c) per l'anno 1986 e successivi maggiorando annualmente il contributo dovuto per l'anno precedente di una aliquota percentuale pari a quella prevista dal tasso d'inflazione programmato dal Governo per l'anno cui il contributo stesso si riferisce. Per gli anni dal 1979 al 1983 il contributo dovuto dalle Casse marittime di cui al precedente comma e' determinato con gli stessi criteri valevoli per la determinazione del contributo a carico dell'INPS e dell'INAIL. Nell'anno 1985 gli stanziamenti per il pagamento delle pensioni a favore dei minorati civili, di cui alle leggi 26 maggio 1970, n. 381, 27 maggio 1970, n. 382, e 30 marzo 1971, n. 118, iscritti ai capitoli 4288, 4289 e 4290 dello stato di previsione del Ministero dell'interno comprendono lire 2.500 miliardi destinati alla regolazione di pagamenti gia' effettuati e non ancora contabilizzati a bilancio. Detto importo di lire 2.500 miliardi deve essere utilizzato, esclusivamente, per la predetta regolazione contabile. Sulle restanti disponibilita' dei capitoli di cui al precedente comma fanno carico gli oneri per le pensioni in essere. Il Ministro dell'interno, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede, con proprio decreto, di concerto con il Ministro della sanita', sentite le associazioni nazionali degli enti locali, a stabilire criteri e modalita' per una graduale verifica, da completarsi nell'arco di un biennio, sulla permanenza dei requisiti richiesti per l'ottenimento dei benefici previsti dalle leggi 26 maggio 1970, n. 381, 27 maggio 1970, n. 382, e 30 marzo 1971, n. 118. Per i soggetti di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118, la verifica deve essere effettuata sulla base dei criteri specificati nelle tabelle di cui al decreto ministeriale 25 luglio 1980, n. 18. A decorrere dal 1 gennaio 1985 i trattamenti ordinari e speciali di disoccupazione non sono cumulabili con i trattamenti pensionistici diretti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, degli ordinamenti sostitutivi, esonerativi ed esclusivi dell'assicurazione medesima nonche' delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi. Per i periodi nei quali il trattamento di pensione e' dovuto, ma non ancora liquidato, i trattamenti di disoccupazione sono corrisposti e vengono recuperati mediante conguaglio in unica soluzione, in sede di liquidazione della pensione. E' fatta salva in ogni caso la quota del trattamento di disoccupazione eventualmente eccedente l'importo del trattamento pensionistico. A decorrere dal 1 gennaio 1985 gli importi delle retribuzioni convenzionali orarie di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403, ai quali devono essere commisurati i contributi dovuti in favore degli addetti ai servizi domestici e familiari, sono maggiorati di un importo pari al cinquanta per cento delle misure vigenti alla data predetta, rivalutate ai sensi dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 1980, n. 895.
TITOLO VIII DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OPERE PUBBLICHE
Art. 11
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