LEGGE 18 dicembre 1984, n. 889

Type Legge
Publication 1984-12-18
Ultimo aggiornamento 1985-01-13
State In force
Source Normattiva
articles 1
Reform history JSON API

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico All'articolo 5 della legge 21 novembre 1955, n. 1108, il numero 2 è sostituito dal seguente: "2) ai senatori e ai deputati del Parlamento dopo la cessazione del mandato, con un periodo minimo di sette anni di mandato parlamentare esercitato in una od in entrambe le Camere". Allo stesso articolo 5 è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Le carte di libera circolazione di cui al presente articolo sono valevoli per tutti i tipi di treno". All'articolo 18 della legge 21 novembre 1955, n. 1108, nel primo comma, le parole: "dodici biglietti di 1ª classe e quattro di 2ª classe" sono sostituite dalle altre: "sedici biglietti di 1ª classe". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 18 dicembre 1984 PERTINI CRAXI - SIGNORILE Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.

Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio. Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)