DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1984, n. 1200
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' di Ancona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, n. 1330, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Ancona e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' di Ancona, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Articolo unico
Art. 14 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti i seguenti insegnamenti: tecnica e diagnostica delle autopsie; enzimologia; metodologia biochimica; istochimica patologica; terapia medica; medicina dello sport; angiologia; tossicologia forense; ematologia forense; auxologia; oncologia pediatrica; gastroenterologia pediatrica; fisiopatologia chirurgica; metodologia clinica; ((fisiopatologia medica)).
PERTINI
FALCUCCI, Ministro della pubblica istruzione
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 20 maggio 1985
Registro n. 33 Istruzione, foglio n. 68
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.