DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 febbraio 1985, n. 186
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 25 aprile 1961, n. 355;
Visto l'art. 19 del codice postale e delle telecomunicazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
Vista la legge 18 dicembre 1973, n. 854;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1982, n. 382;
Sentita la commissione di cui al secondo comma dell'art. 1 della predetta legge n. 854/1973;
Sulla
proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con quello del tesoro; Decreta:
Art. 1
Il corrispettivo dovuto all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per ogni titolo pagato di pensione, di assegno o di indennita' di accompagnamento a favore di mutilati ed invalidi civili, ciechi civili e sordomuti per conto del Ministero dell'interno, e' determinato in L. 2.878 per l'anno finanziario 1982 ed in L. 3.302 per gli anni finanziari 1983 e seguenti.
Art. 2
Al rimborso della differenza tra il corrispettivo versato e quello dovuto per gli anni 1982 e 1983 si provvedera' entro trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto, mentre per il corrispettivo dovuto per gli anni finanziari 1984 e seguenti si provvedera' entro il mese di giugno dell'anno successivo a quello cui si riferiscono le operazioni effettuate.
Art. 3
L'onere di cui ai precedenti articoli 1 e 2 gravera' sui capitoli 4288, 4289 e 4290 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.
PERTINI
GAVA, Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GORIA, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 29 aprile 1985
Registro n. 17 Poste, foglio n. 1
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