DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 febbraio 1986, n. 184
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Viste le disposizioni legislative da applicarsi alle espropriazioni per opere militari e piu' in generale alle espropriazioni per opere ed interventi dello Stato, contenute nella legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni ed integrazioni, impregiudicata restando l'osservanza delle disposizioni legislative che avessero a sopravvenire per la disciplina delle espropriazioni predette;
Sulla
proposta del Ministro della difesa; Decreta:
Art. 1
Le fortificazioni, i fabbricati e le opere in genere destinate alla Difesa, da realizzarsi a cura della Aeronautica militare in comune di Castiglione della Pescaia (Grosseto), localita' Poggio Ballone, sono dichiarate di pubblica utilita'. Le sistemazioni, di cui al precedente comma, rientrano nelle ipotesi previste dall'art. 11 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilita'.
Art. 2
All'esproprio degli immobili nonche' dei diritti immobiliari occorrenti, che verranno designati dal Ministero della difesa, sara' provveduto a norma delle disposizioni di legge citate nelle premesse. Il termine entro il quale gli espropri e i lavori dovranno avere inizio e compiersi, e' stabilito in anni tre e anni dieci dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
COSSIGA
SPADOLINI, Ministro della difesa
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 aprile 1986
Registro n. 13 Difesa, foglio n. 298
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.