LEGGE 1 agosto 1986, n. 430

Type Legge
Publication 1986-08-01
Ultimo aggiornamento 1986-08-04
State In force
Source Normattiva
articles 2
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica

hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1.Il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, recante norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle societa' fiduciarie e di revisione e disposizioni transitorie sugli enti di gestione fiduciaria, e' convertito in legge con le seguenti modificazioni: Il titolo e' sostituito dal seguente: "Norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle societa' fiduciarie e delle societa' fiduciarie e di revisione e disposizioni sugli enti di gestione fiduciaria". All'articolo 1: al comma 1, dopo le parole: "la revoca dell'autorizzazione" sono inserite le seguenti: "ai sensi dell'articolo 2 della legge suindicata". All'articolo 2: al comma 1, l'alinea e' sostituito dal seguente: "1. Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto con il quale e' stata disposta la liquidazione coatta amministrativa di una societa' fiduciaria o di una societa' fiduciaria e di revisione o di un ente di gestione fiduciaria, sono altresi' soggette alla liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento, ai sensi degli articoli 197 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, quando venga dichiarato lo stato di insolvenza e salvo che per esse sia prevista dalla legge una autonoma procedura di liquidazione coatta amministrativa:"; al comma 7, le parole: "vanno proposte dinanzi al tribunale che ha accertato il primo stato di insolvenza" sono sostituite dalle seguenti: "vanno proposte dinanzi al tribunale del luogo dove la societa' fiduciaria o la societa' fiduciaria e di revisione o l'ente di gestione fiduciaria hanno la sede legale"; al comma 8, dopo le parole: "sono applicabili" e' inserita la seguente: "anche"; al comma 10, dopo le parole: "societa' fiduciarie" sono inserite le seguenti: "e alle societa' fiduciarie e di revisione". L'articolo 4 e' soppresso. L'articolo 5 e' soppresso. L'articolo 6 e' soppresso.

AVVERTENZA: Il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, e' stato pubblicato netta Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 128 del 5 giugno 1986. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del giorno 12 agosto 1986.

Art. 2

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

COSSIGA

CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

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