DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 luglio 1986, n. 529

Type DPR
Publication 1986-07-17
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto della seconda Universita' di Roma, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1980, n. 1137, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici della seconda Universita' di Roma;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Considerato che e' tuttora in atto la sperimentazione organizzativa e didattica di cui agli articoli 81 e 93 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Considerato che le tabelle dell'ordinamento didattico universitario relative ai corsi di laurea sono in fase di riordinamento per effetto di apposite commissioni di studio, e che anzi alcune tabelle sono state gia' riordinate;

Considerato che in alcune facolta' di giurisprudenza figurano, oltre il corso di laurea in giurisprudenza, anche altri corsi di laurea, quale quello di scienze politiche;

Vista la necessita' di riequilibrare le iscrizioni presso la facolta' di economia e commercio dell'Universita' "La Sapienza" di Roma, al fine di assicurare una migliore formazione degli studenti;

Rilevata quindi, la necessita' di accogliere la richiesta della seconda Universita' di Roma di istituire il corso di laurea in economia e commercio presso la facolta' di giurisprudenza;

Sulla

proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta:

Art. 1

La facolta' di giurisprudenza della seconda Universita' di Roma puo' rilasciare anche la laurea in economia e commercio.

Art. 2

Lo statuto della seconda Universita' di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso. Il punto 1) dell'art. 11 - facolta' e corsi di laurea - e' soppresso e cosi' sostituito: 1) facolta' di giurisprudenza, con i corsi di laurea in giurisprudenza ed economia e commercio. L'art. 30 - corsi di laurea - e' soppresso e cosi' sostituito: Art. 30 - Corsi di laurea. - La facolta' di giurisprudenza conferisce la laurea in giurisprudenza ed in economia e commercio. Dopo l'art. 34 e' inserito, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, il seguente nuovo art. 35, relativo al corso di laurea in economia e commercio. Art. 35 - Corso di laurea in economia e commercio. - A) La durata del corso per la laurea in economia e commercio e' di quattro anni. B) Possono chiedere l'iscrizione al corso di laurea in economia e commercio coloro che siano in possesso di titolo di studio idoneo per legge. C) Sono insegnamenti fondamentali del corso di studi per la laurea in economia e commercio in conformita' alla tabella VIII dell'ordinamento didattico universitario: 1) istituzioni di diritto privato; 2) istituzioni di diritto pubblico; 3) diritto commerciale (biennale); 4) matematica generale; 5) matematica finanziaria (biennale); 6) statistica (biennale); 7) economia politica (biennale); 8) diritto del lavoro; 9) scienza delle finanze e diritto finanziario; 10) economia e politica agraria; 11) politica economica e finanziaria; 12) storia economica; 13) geografia economica (biennale); 14) ragioneria generale ed applicata (biennale); 15) tecnica bancaria e professionale; 16) tecnica industriale e commerciale; 17) merceologia; 18) lingua francese o spagnola (triennale); 19) lingua inglese o tedesca (triennale). D) Sono insegnamenti complementari del corso di studi per la laurea in economia e commercio i seguenti: 1) diritto della navigazione; 2) diritto industriale; 3) diritto amministrativo; 4) diritto processuale civile; 5) diritto internazionale; 6) demografia; 7) economia dei trasporti; 8) lingua araba; 9) lingua russa; 10) tecnica amministrativa delle imprese di pubblici servizi; 11) economia e finanza delle assicurazioni; 12) diritto civile; 13) contabilita' di Stato; 14) storia e critica delle dottrine economiche; 15) tecnica delle ricerche di mercato; 16) diritto fallimentare; 17) diritto tributario; 18) tecnica dei crediti speciali; 19) matematica e tecnica attuariale delle assicurazioni sociali; 20) diritto delle assicurazioni; 21) elaboratori elettronici e sistemi meccanografici; 22) ragioneria pubblica; 23) econometria; 24) economia internazionale; 25) economia monetaria e creditizia; 26) economia del lavoro; 27) economia dei Paesi in via di sviluppo; 28) istituzioni di diritto e procedura penale; 29) diritto della previdenza sociale; 30) economia politica (3° e 4° anno); 31) statistica (3° anno); 32) scienza delle finanze e diritto finanziario (2° anno); 33) politica economica e finanziaria (2° anno); 34) diritto pubblico dell'economia; 35) economia matematica; 36) diritto regionale; 37) tecnica del mercato mobiliare; 38) diritto bancario; 39) organizzazione aziendale; 40) tecniche e politiche di vendita; 41) finanza aziendale; 42) diritto commerciale europeo; 43) politica economica regionale; 44) economia sanitaria; 45) teoria della traslazione dei tributi; 46) economia di mercato dei prodotti agricoli; 47) politica agraria della CEE; 48) agricoltura e sviluppo economico; 49) lingua, cultura e istituzioni dei Paesi di lingua inglese; 50) tecnologia dei cicli produttivi; 51) tecnica del commercio internazionale; 52) diritto privato comparato; 53) diritto agrario; 54) diritto e legislazione bancaria; 55) diritto commerciale, internazionale e comunitario; 56) diritto delle Comunita' europee; 57) diritto penale commerciale; 58) economia aziendale; 59) diritto delle imprese; 60) diritto valutario; 61) scienza dell'amministrazione; 62) economia politica industriale; 63) diritto dell'arbitrato interno e internazionale; 64) economia delle scelte pubbliche; 65) economia delle fonti di energia; 66) economia regionale; 67) economia delle aziende industriali; 68) economia delle aziende commerciali; 69) economia delle aziende di credito; 70) teoria e politica dello sviluppo economico; 71) storia e politica monetaria; 72) analisi economica; 73) economica delle popolazioni; 74) economia dell'istruzione; 75) economia dello spazio e assetto del territorio; 76) informatica; 77) organizzazione economica internazionale; 78) economia della Comunita' europea; 79) sistemi economici comparati; 80) economia degli impianti industriali; 81) istituzioni di diritto commerciale. Gli insegnamenti di "diritto commerciale" e di "geografia economica" comportano un unico esame alla fine del corso biennale; per gli altri insegnamenti biennali e' prescritto l'esame alla fine di ciascun corso annuale, dovendosi il primo corso considerare come propedeutico al secondo. L'insegnamento triennale delle lingue estere comporta per ciascuna una prova scritta ed una orale alla fine del triennio. Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in due da lui scelti tra i complementari.

COSSIGA

FALCUCCI, Ministro della pubblica istruzione

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 22 agosto 1986

Registro n. 65 Istruzione, foglio n. 327

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