DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 luglio 1986, n. 698

Type DPR
Publication 1986-07-19
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130, e modificato con regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1931, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1

Gli articoli da 431 a 434, relativi alla scuola di specializzazione in anatomia patologica sono soppressi.

Art. 2

Gli articoli da 241 a 249, relativi alla scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione sono soppressi.

Art. 3

Gli articoli da 299 a 301, relativi alla scuola di specializzazione in ematologia generale (clinica e laboratorio), che muta denominazione in ematologia, sono soppressi.

Art. 4

Gli articoli da 338 a 341, relativi alla scuola di specializzazione in neuropsichiatria infantile, sono soppressi.

Art. 5

Gli articoli da 476 a 490, relativi alla scuola di specializzazione in farmacologia, annessa alla facolta' di farmacia, sono soppressi.

Art. 6

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