LEGGE 12 novembre 1986, n. 776

Type Legge
Publication 1986-11-12
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1.Ai fini dell'adeguamento e della ristrutturazione degli impianti per i servizi confinari, compresi quelli doganali, connessi con la prosecuzione dell'autostrada Udine-Carnia-Tarvisio, di cui al terzo comma dell'articolo 9 della legge 8 agosto 1977, n. 546, è autorizzata la spesa di lire 65 miliardi, in ragione di lire 30 miliardi per l'anno 1986, lire 20 miliardi per l'anno 1987 e lire 15 miliardi per l'anno 1988.

2.Agli interventi di cui al precedente comma 1 provvede l'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS), o direttamente o attraverso la regione Friuli-Venezia Giulia ovvero attraverso la società concessionaria autostradale, garantendo comunque la continuità delle opere già avviate.

3.Alla copertura dell'onere previsto dalla presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-88, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1986, alla voce "Completamento aree doganali valico autostradale di Tarvisio". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 12 novembre 1986 COSSIGA CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: ROGNONI

NOTE Nota all'art. 1, comma 1: La legge n. 546/1977 concerne la ricostruzione delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia e della regione Veneto colpite dal terremoto nel 1976. L'art. 9, al terzo comma, ha autorizzato la prosecuzione dei lavori di costruzione dell'autostrada Udine-Carnia-Tarvisio che era stata sospesa ai sensi dell'art. 18-bis del D.L. 13 agosto 1975, n. 376, concernente provvedimenti per il rilancio dell'economia riguardanti le esportazioni, l'edilizia e le opere pubbliche, aggiunto dall'art. 1 della legge di conversione 16 ottobre 1975, n. 492.

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