DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 luglio 1986, n. 963

Type DPR
Publication 1986-07-19
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 26 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduto in particolare il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1984, n. 785, con il quale e' stato ulteriormente modificato lo statuto dell'Universita' degli studi di Palermo;

Veduta la nota del rettore dell'Universita' di Palermo del 16 aprile 1985, prot. V/3727, di trasmissione delle delibere degli organi accademici di detta Universita', con le quali si richiede la reinserzione in statuto di materie complementari non contemplate e, quindi, soppresse nel disposto dell'articolo unico del citato decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1984, n. 785, con riferimento all'art. 59 e all'art. 61 dello statuto;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1983, n. 1036, con il quale era stato inserito nello statuto l'insegnamento complementare di "zoologia generale" ai sensi dell'art. 1 della legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Accertato che precedentemente alla emissione del citato decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1984, n. 785, nello statuto di detto Ateneo era presente l'insegnamento complementare di "matematiche superiori";

Considerato che detti insegnamenti sono ricoperti da professori di ruolo, fascia degli associati, e che pertanto non potevano essere soppressi come da parere del Consiglio universitario nazionale del 25 novembre 1983;

Considerato che per mero errore materiale nell'art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1984, n. 785, e' stata inserita due volte la disciplina "algebra superiore" ed e' stata omessa la dicitura "materie complementari";

Riconosciuta la necessita' e l'urgenza di provvedere alle rettifiche ed alle integrazioni richieste;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla

proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta:

Articolo unico

Il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1984, n. 785, e' rettificato come segue: Nell'art. 59, relativo al corso di laurea in matematica, dopo l'indicazione della disciplina fisica matematica, per l'indirizzo applicativo, e' inserita l'espressione "Materie complementari". Nel medesimo articolo sono aggiunti, all'elenco delle materie complementari, gli insegnamenti di "matematiche superiori" e "istituzioni di algebra superiore" mentre e' soppressa la disciplina "algebra superiore" indicata nello stesso elenco due volte. Nell'art. 61, relativo al corso di laurea in scienze biologiche, all'elenco degli insegnamenti complementari e' aggiunto l'insegnamento di "zoologia generale".

COSSIGA

FALCUCCI, Ministro della pubblica istruzione

Visto, il Guardasigilli: ROGNONI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 dicembre 1986

Registro n. 90 Istruzione, foglio n. 228

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