LEGGE 29 gennaio 1987, n. 13
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1.Sono destinatari delle norme di cui alla presente legge gli invalidi per servizio di 1ª categoria appartenenti alle categorie dei militari in servizio di leva o richiamati nelle Forze armate, nei Corpi armati e nei Corpi militarmente ordinati, gli allievi carabinieri, gli allievi della Guardia di finanza, gli allievi del Corpo delle ex guardie di pubblica sicurezza e gli allievi della Polizia di Stato, gli allievi del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato, gli allievi della 1ª classe dell'Accademia navale, gli allievi delle scuole e collegi militari, i militari volontari o trattenuti nonchè quelli appartenenti alle altre categorie di dipendenti dello Stato.
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