DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 giugno 1987, n. 290
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale, che prevede una uniforme disciplina del trattamento economico e normativo del personale a rapporto convenzionale con le unita' sanitarie locali mediante la stipula di accordi collettivi nazionali tra le delegazioni del Governo, delle regioni e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, in campo nazionale, delle categorie interessate; Visto l'art. 9 della legge 23 marzo 1981, n. 93, concernente disposizioni integrative della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, recante nuove norme per lo sviluppo della montagna, che ha integrato la suddetta delegazione con i rappresentanti designati dall'Unione nazionale comuni comunita' enti montani (UNCEM), in rappresentanza delle comunita' montane che hanno assunto funzione di unita' sanitarie locali; Visto l'art. 24, ultimo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730; Preso atto che e' stato stipulato un accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti pediatri di libera scelta, ai sensi dell'articolo 48 della legge n. 833 del 1978, con scadenza 30 giugno 1988; Visto il secondo comma dell'art. 48 della citata legge n. 833 sulle procedure di attuazione degli accordi collettivi nazionali; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; EMANA il seguente decreto: E' reso esecutivo l'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti pediatri di libera scelta, ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, riportato nell'allegato testo.
COSSIGA
FANFANI, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 27 giugno 1987
Atti di Governo, registro n. 66, foglio n. 14
NOTE Note alle premesse: - Il testo dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e' riportato nella nota al dispositivo del decreto. - Il testo dell'art. 24, ultimo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1984)" e' riportato nella nota all'art. 32, comma 1. Nota al dispositivo del decreto: Il testo dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e' il seguente: "Art. 48 (Personale a rapporto convenzionale). - L'uniformita' del trattamento economico e normativo del personale sanitario a rapporto convenzionale e' garantita sull'intero territorio nazionale da convenzioni, aventi durata triennale, del tutto conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati tra il Governo, le regioni e l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale di ciascuna categoria. La delegazione del Governo, delle regioni e dell'ANCI per la stipula degli accordi anzidetti e' costituita rispettivamente dai Ministri della sanita', del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, da cinque rappresentanti designati dalle Regioni attraverso la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, da sei rappresentanti designati dall'ANCI. L'accordo nazionale di cui al comma precedente e' reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri. I competenti organi locali adottano entro trenta giorni dalla pubblicazione del suddetto decreto i necessari e dovuti atti deliberativi. Gli accordi collettivi nazionali di cui al primo comma devono prevedere: 1) il rapporto ottimale medico-assistibili per la medicina generale e quella pediatrica di libera scelta, al fine di determinare il numero dei medici generici e dei pediatri che hanno diritto di essere convenzionati in ogni unita' sanitaria locale, fatto salvo il diritto di libera scelta del medico per ogni cittadino; 2) l'istituzione e i criteri di formazione di elenchi unici per i medici generici, per i pediatri, per gli specialisti convenzionati esterni e per gli specialisti e generici ambulatoriali; 3) l'accesso alla convenzione, che e' consentito ai medici con rapporto di impiego continuativo a tempo definito; 4) la disciplina delle incompatibilita' e delle limitazioni del rapporto convenzionale rispetto ad altre attivita' mediche, al fine di favorire la migliore distribuzione del lavoro medico e la qualificazione delle prestazioni; 5) il numero massimo degli assistiti per ciascun medico generico e pediatra di libera scelta a ciclo di fiducia ed il massimo delle ore per i medici ambulatoriali specialisti e generici, da determinare in rapporto ad altri impegni di lavoro compatibili; la regolamentazione degli obblighi che derivano al medico in dipendenza del numero degli assistiti o delle ore; il divieto di esercizio della libera professione nei confronti dei propri convenzionati; le attivita' libero-professionali incompatibili con gli impegni assunti nella convenzione. Eventuali deroghe in aumento al numero massimo degli assistiti e delle ore di servizio ambulatoriale potranno essere autorizzate in relazione a particolari situazioni locali e per un tempo determinato dalle Regioni, previa domanda motivata all'unita' sanitaria locale; 6) l'incompatibilita' con qualsiasi forma di cointeressenza diretta o indiretta e con qualsiasi rapporto di interesse con case di cura private e industrie farmaceutiche. Per quanto invece attiene al rapporto di lavoro si applicano le norme previste dal precedente punto 4); 7) la differenziazione del trattamento economico a seconda della quantita' e qualita' del lavoro prestato in relazione alle funzioni esercitate nei settori della prevenzione, cura e riabilitazione. Saranno fissate a tal fine tariffe socio-sanitarie costituite, per i medici generici e per i pediatri di libera scelta, da un compenso globale annuo per assistito; e, per gli specialisti e generici ambulatoriali, da distinti compensi commisurati alle ore di lavoro prestato negli ambulatori pubblici e al tipo e al numero delle prestazioni effettuate presso gli ambulatori convenzionati esterni. Per i pediatri di libera scelta potranno essere previste nell'interesse dell'assistenza forme integrative di remunerazione; 8) le forme di controllo sull'attivita' dei medici convenzionati, nonche' le ipotesi di infrazione da parte dei medici degli obblighi derivanti dalla convenzione, le conseguenti sanzioni, compresa la risoluzione del rapporto convenzionale, e il procedimento per la loro irrogazione, salvaguardando il principio della contestazione degli addebiti e fissando la composizione di commissioni paritetiche di disciplina; 9) le forme di incentivazione dei medici convenzionati residenti in zone particolarmente disagiate, anche allo scopo di realizzare una migliore distribuzione territoriale dei medici; 10) le modalita' per assicurare l'aggiornamento obbligatorio professionale dei medici convenzionati; 11) le modalita' per assicurare la continuita' dell'assistenza arche in assenza o impedimento del medico tenuto alla prestazione; 12) le forme di collaborazione fra i medici, il lavoro medico di gruppo e integrato nelle strutture sanitarie e la partecipazione dei medici a programmi di prevenzione e di educazione sanitaria; 13) la collaborazione dei medici, per la parte di loro competenza, alla compilazione di libretti sanitari personali di rischio. I criteri di cui al comma precedente, in quanto applicabili, si estendono alle convenzioni con le altre categorie non mediche di operatori professionali, da stipularsi con le modalita' di cui al primo e secondo comma del presente articolo. Gli stessi criteri, per la parte compatibile, si estendono, altresi', ai sanitari che erogano le prestazioni specialistiche e di riabilitazione in ambulatori dipendenti da enti o istituti privati convenzionati con la regione. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle convenzioni da stipulare da parte delle unita' sanitarie locali con tutte le farmacie di cui all'articolo 28. E' nullo qualsiasi atto, anche avente carattere integrativo, stipulato con organizzazioni professionali o sindacali per la disciplina dei rapporti convenzionali. Resta la facolta' degli organi di gestione delle unita' sanitarie locali di stipulare convenzioni con ordini religiosi per l'espletamento di servizi nelle rispettive strutture. E' altresi' nulla qualsiasi convenzione con singoli appartenenti alle categorie di cui al presente articolo. Gli atti adottati in contrasto con la presente norma comportano la responsabilita' personale degli amministratori. Le federazioni degli ordini nazionali, nonche' i Collegi professionali, nel corso delle trattative per la stipula degli accordi nazionali collettivi riguardanti le rispettive categorie, partecipano in modo consultivo e limitatamente agli aspetti di carattere deontologico e agli adempimenti che saranno ad essi affidati dalle convenzioni uniche. Gli ordini e i collegi professionali sono tenuti a dare esecuzione ai compiti che saranno ad essi demandati dalle convenzioni uniche. Sono altresi' tenuti a valutare sotto il profilo deontologico i comportamenti degli iscritti agli albi professionali che si siano resi inadempienti agli obblighi convenzionali, indipendentemente dalle sanzioni applicabili a norma di convenzione. In caso di grave inosservanza delle disposizioni di cui al comma precedente, la regione interessata provvede a farne denuncia al Ministro della sanita' e a darne informazione contemporaneamente alla competente federazione nazionale dell'ordine. Il Ministro della sanita', sentita la suddetta federazione, provvede alla nomina di un commissario, scelto tra gli iscritti nell'albo professionale della provincia, per il compimento degli atti cui l'ordine provinciale non ha dato corso. Sino a quando non sara' riordinato con legge il sistema previdenziale relativo alle categorie professionistiche convenzionate, le convenzioni di cui al presente articolo prevedono la determinazione della misura dei contributi previdenziali e le modalita' del loro versamento a favore dei fondi di previdenza di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 15 ottobre 1976, pubblicato nel supplemento alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 28 ottobre 1976, n. 289".
Accordo - art. 1
ACCORDO Art. 1. Campo di applicazione I medici specialisti in pediatria, iscritti negli elenchi di cui all'art. 5 del presente accordo, sono parte attiva e qualificante del Servizio sanitario nazionale per il settore preposto alla tutela dell'infanzia e dell'eta' evolutiva da 0 a 14 anni, nei suoi momenti di prevenzione, cura, riabilitazione e raggiungimento di uno stato di maturita' psico-fisica, in una nuova visione globale di servizio per il cittadino nel quadro dei piani sanitari nazionali e regionali. Il presente accordo regola, ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il rapporto di lavoro autonomo, continuativo e coordinato che si instaura fra il Servizio sanitario nazionale ed i medici specialisti in pediatria per l'erogazione in forma diretta dell'assistenza specialistica pediatrica di libera scelta.
Accordo - art. 2
Art. 2. Incompatibilita' In attesa della regolamentazione legislativa della materia, e' incompatibile con l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 il medico che fermo restando quanto previsto dal punto 6), dell'[art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-12-23;833~art48), si trovi in una delle posizioni previste da norme di legge o contratti di lavoro, o che: a) abbia un impegno orario pari o superiore complessivamente a quello stabilito per i medici a tempo pieno dipendenti dal Servizio sanitario nazionale risultante sia da un rapporto di lavoro dipendente che convenzionato, [ex articoli 47](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978;833~art47) e [48 legge n. 833/78](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978;833~art48); b) svolga funzioni fiscali per conto delle UU.SS.LL. limitatamente all'ambito territoriale nel quale puo' acquisire scelte; c) fruisca del trattamento ordinario o per invalidita' permanente da parte del fondo di previdenza competente, di cui al decreto 15 ottobre 1976 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; d) sia iscritto negli elenchi della medicina generale; e) svolga attivita' di medico specialista ambulatoriale convenzionato in branche diverse dalla pediatria; f) sia iscritto negli elenchi dei medici specialisti convenzionati esterni; g) sia proprietario od operi a qualsiasi titolo in presidi o stabilimenti o istituzioni private convenzionate con il servizio sanitario pubblico, soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'[art. 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-12-23;833~art43); h) abbia un rapporto di lavoro subordinato pubblico o privato a tempo pieno, secondo quanto previsto dall'[art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 20 gennaio 1979](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1979-01-20;761~art35). Lo specialista in pediatria che, anche se a tempo limitato, svolge funzioni di medico di fabbrica o collettivita' non puo' acquisire scelte di familiari in eta' pediatrica dei dipendenti delle suddette aziende o dei componenti della collettivita' stessa.
Accordo - art. 3
Art. 3. Graduatorie I pediatri che aspirano ad essere iscritti negli elenchi di cui all'art. 5 e che non abbiano compiuto il cinquantesimo anno di eta' alla scadenza del termine per la presentazione della domanda, devono, entro il 30 giugno di ogni anno, inviare all'Assessore alla sanita' della regione in cui intendono prestare la loro attivita', domanda conforme allo schema allegato (allegato B), corredata della documentazione atta a provare il possesso dei titoli posseduti alla data del 31 maggio. Si prescinde dal requisito del limite di eta' per i medici che alla scadenza del termine di cui al comma precedente siano iscritti in altra regione negli elenchi dei pediatri di libera scelta. La domanda e la documentazione allegata devono essere in regola con la legge sul bollo. Il medico che sia gia' stato iscritto nella graduatoria regionale dell'anno precedente deve presentare, oltre alla domanda, soltanto il certificato di iscrizione all'albo professionale e la documentazione probatoria degli ulteriori titoli acquisiti nel corso dell'ultimo anno nonche' di titoli non presentati per la precedente graduatoria. L'amministrazione regionale, sentito il comitato di cui all'art. 9, in base ai titoli e ai criteri di valutazione di cui all'art. 6, predispone una graduatoria unica regionale valida per l'anno successivo. La graduatoria deve essere resa pubblica nel Bollettino ufficiale della regione entro il 15 ottobre. I pediatri interessati possono inoltrare all'amministrazione regionale nei trenta giorni successivi eventuale istanza di riesame della graduatoria. La graduatoria regionale, previo parere del comitato ex art. 9, e' approvata in via definitiva entro il 15 dicembre, dalla giunta regionale e notificata alle UU.SS.LL. e agli ordini provinciali dei medici della Regione. Entro la fine dei resi di marzo e di settembre di ogni anno ciascuna regione pubblica nel Bollettino ufficiale l'elenco delle zone carenti di medici pediatri, individuate nel corso del semestre precedente nell'ambito delle singole UU.SS.LL. sulla base dei criteri di cui all'art. 4. In sede di pubblicazione delle zone carenti, fermo restando l'ambito di iscrizione del medico, l'U.S.L. puo' indicare il comune o la zona di ubicazione dell'ambulatorio. I pediatri collocati nella graduatoria regionale valida per l'anno di riferimento, possono presentare separate domande alle UU.SS.LL. competenti, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione delle zone carenti sul bollettino, per una o piu' di esse, indicando in ciascuna domanda, pena la esclusione dalla graduatoria, le eventuali altre localita' carenti richieste. Le domande di cui al comma precedente possono essere inoltrate dai pediatri gia' iscritti negli elenchi di altri comuni o diversi ambiti territoriali della regione, definiti ai sensi del successivo art. 4, che risultino iscritti da almeno due anni nell'elenco di provenienza e che al momento dell'attribuzione del nuovo incarico non svolgano altre attivita' a qualsiasi titolo, eccezione fatta per incarichi di guardia medica. L'U.S.L. provvedera' ad inserire nell'elenco delle zone in via prioritaria i pediatri di cui al comma precedente ed in caso di piu' concorrenti quelli con maggiore anzianita' di iscrizione negli elenchi dei pediatri di libera scelta. Esaurite tali domande si procedera' all'inserimento dei concorrenti graduati nell'ordine risultante dai seguenti criteri: 1) attribuzione del punteggio riportato nella graduatoria nominale di cui all'ottavo comma del presente articolo; 2) attribuzione di punti 40 a coloro che al momento della presentazione della domanda di inclusione nella graduatoria regionale non abbiano alcun rapporto di lavoro dipendente o trattamento di pensione e non si trovino in posizione di incompatibilita' e che tali requisiti abbiano conservato fino al conferimento dell'incarico. Non e' di ostacolo all'attribuzione del punteggio aggiuntivo di cui al precedente punto 2, l'essere titolare, al momento di presentazione della domanda per la copertura della zona carente, di un incarico di lavoro dipendente a titolo precario, purche' esso cessi entro sette giorni dall'accettazione dell'incarico per la copertura della zona carente; 3) attribuzione di punti 5 a coloro che nella localita' carente per la quale concorrono abbiano la residenza da due anni antecedenti la scadenza del termine per la presentazione della domanda di inclusione nella graduatoria. Le domande tese alla copertura delle zone carenti possono essere inoltrate anche da altri pediatri che non abbiano superato il sessantesimo anno di eta' e non versino in posizione di incompatibilita', graduato secondo i criteri previsti per la formazione della graduatoria, di cui al successivo art. 6. Tali domande, redatte in duplice copia, vanno inoltrate rispettivamente alla U.S.L. nel cui ambito esiste la carenza e all'assessorato regionale alla sanita' Quest'ultima copia, corredata dalla documentazione attestante il possesso dei titoli, viene utilizzata ai fini della formazione di una graduatoria suppletiva a cura dell'assessorato stesso, sentito il comitato di cui all'art. 9, cui l'U.S.L. potra' attingere, esaurita la graduatoria regionale in caso di persistente carenza. L'iscrizione nell'elenco comporta la cancellazione dalla graduatoria per l'anno di competenza. Ai fini dell'iscrizione nelle graduatorie di cui al presente articolo e' richiesto il possesso del diploma di specializzazione o, in mancanza, dell'attestato di conseguita libera docenza in "pediatria" o "clinica pediatrica" o "pediatria e puericultura" e "patologia clinica pediatrica" o "patologia neonatale" o "puericultura" o "pediatria preventiva e sociale".
Accordo - art. 4
Art. 4. Rapporto ottimale Ciascuna U.S.L., anche ai fini dello svolgimento delle procedure di cui al precedente art. 3, cura la tenuta di un elenco dei pediatri convenzionati articolato per comuni, gruppi di comuni o distretti sulla base delle indicazioni del piano sanitario regionale o di altra determinazione della regione. Il pediatra operante in un comune comprendente piu' UU.SS.LL. fermo restando che puo' essere iscritto nell'elenco di una sola U.S.L. che gestira' la posizione amministrativa del sanitario, puo' acquisire scelte in tutto l'ambito comunale, ai sensi dell'[art. 25, comma terzo, della legge 23 dicembre 1978 n. 833](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-12-23;833~art25-com3). Il numero dei pediatri iscrivibili in ciascun comune o altro ambito definito ai sensi del primo comma e' determinato in base al rapporto di un medico per 600, o frazione superiore a 300 assistibili residenti in eta' compresa fra 0 e 6 anni. In deroga al disposto del comma precedente la regione, sentito il comitato ex art. 9, al raggiungimento da parte dei pediatri gia' iscritti di un numero medio di scelte pari ai due terzi della media del loro massimale, potra' al fine di garantire l'assistenza pediatrica, effettuare un'ulteriore inserimento. La verifica delle condizioni di cui sopra avra' cadenza semestrale. In tutti i comuni dell'ambito territoriale nelle zone con almeno 500 abitanti dichiarate carenti di assistenza, sentito il comitato consultivo di U.S.L., deve essere comunque assicurato un congruo orario di assistenza ambulatoriale, ad opera prioritariamente del medico neo inserito. Ai fini del corretto calcolo del rapporto ottimale e delle incidenze sullo stesso delle limitazioni si fa riferimento alle situazioni esistenti al 31 dicembre dell'anno precedente.
Accordo - art. 5
Art. 5. Iscrizione negli elenchi Il pediatra interpellato per garantire l'assistenza in una delle zone carenti, individuate ai sensi dell'ottavo comma dell'art. 3, deve comunicare la sua accettazione entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione, pena la decadenza. Entro i successivi sessanta giorni, sempre a pena di decadenza deve: aprire nella localita' carente assegnatagli ambulatorio idoneo secondo le prescrizioni di cui al successivo art. 18 e darne comunicazione alla U.S.L.; trasferire la residenza nella zona assegnatagli, se risiede in altro comune; iscriversi all'albo professionale della provincia in cui gravita la localita' assegnatagli, se e' iscritto in altra provincia. Le unita' sanitarie locali, avuto riguardo a eventuali difficolta' collegate a particolari situazioni locali, possono consentire, sentito il comitato ex art. 8, temporanee proroghe al termine di cui al comma precedente. Entro quindici giorni dalla comunicazione dell'avvenuta apertura dell'ambulatorio l'U.S.L. procede alla verifica dell'idoneita' dello stesso con proprio personale sanitario e ne notifica i risultati al medico interessato assegnandogli, se del caso, un termine non superiore a trenta giorni per adeguare l'ambulatorio alle prescrizioni di cui all'art. 18. Trascorso tale termine inutilmente, il medico decade dal diritto al conferimento dell'incarico. L'incarico si intende definitivamente conferito con la comunicazione della U.S.L. attestante l'idoneita' dell'ambulatorio oppure alla scadenza del termine di quindici giorni, di cui al comma precedente, qualora la U.S.L. non proceda alla prevista verifica di idoneita'. E' fatta comunque salva la facolta' delle UU.SS.LL. di far luogo in ogni tempo alla verifica dell'idoneita' dell'ambulatorio, ai sensi di quanto previsto dal successivo art. 18. Il pediatra al quale sia conferito l'incarico ai sensi del presente articolo viene iscritto nell'elenco riferito alla zona carente. L'insorgenza di uno dei motivi di incompatibilita' di cui all'art. 2 comporta cancellazione dall'elenco. Il provvedimento di decadenza dall'iscrizione negli elenchi e' adottato dalla competente U.S.L. su parere del comitato di cui all'art. 8. Qualora in un ambito territoriale si determini una carenza di assistenza dovuta a mancanza di medici, verificata dal comitato consultivo ex art. 8, la U.S.L. puo' conferire ad un medico scelto nel rispetto dell'ultima graduatoria locale eventualmente disponibile, un incarico temporaneo onde garantire l'assistenza sanitaria nel territorio. Tale incarico, di durata comunque inferiore a sei mesi, cessera' al momento in cui sara' individuato il medico avente diritto all'inserimento. Al medico di cui al presente comma vengono corrisposti, relativamente agli utenti che viene incaricato di assistere, i compensi di cui al successivo art. 34 con esclusione dell'indennita' forfettaria a copertura del rischio e di avviamento professionale. In caso di decesso del medico convenzionato, il suo sostituto puo' proseguire l'attivita' nei confronti degli assistiti gia' in carico al medico deceduto per non piu' di trenta giorni, conservando il trattamento di cui beneficiava durante la sostituzione. Il medico in servizio militare di leva o ((sostitutivo)) civile puo' ottenere l'iscrizione negli elenchi dei medici di libera scelta; per tutta la durata del servizio di leva, peraltro, l'incarico di medico pediatra deve intendersi sospeso e i relativi compiti devono essere svolti attraverso la collaborazione di un sostituto.
Accordo - art. 6
Art. 6. Titoli per la formazione delle graduatorie I titoli da valutare ai fini della formazione delle graduatorie sono i seguenti e ad essi e' attribuito il valore per ognuno singolarmente indicato: a) 0,10 punti per ogni anno di iscrizione all'albo professionale. Il punteggio e' raddoppiato (punti 0,20) per ogni anno di iscrizione all'albo professionale delle province della Regione ove e' presentata la domanda. Sei mesi ed un giorno equivalgono ad un anno; b) 0,05 punti per ogni mese di attivita' di servizio prestato come medico generale dipendente da strutture pubbliche. Il punteggio e' raddoppiato (punti 0,10) per ogni mese di attivita' di servizio prestato come specialista in pediatria dipendente da strutture pubbliche; c) 0,10 punti per ogni mese di attivita' di medico generale convenzionato, compresa l'attivita' di sostituzione; d) 0,20 punti per ogni mese di attivita' di specialista in pediatria convenzionato, compresa l'attivita' di sostituzione; e) 0,10 punti per ogni mese, ragguagliato a 96 ore di attivita', di servizio di guardia festiva e notturna, in forma attiva; f) 0.10 punti al mese per servizio militare di leva o sostitutivo nel servizio civile; g) 4,00 punti per specializzazione in pediatria o equipollente; h) 2 punti per ciascuna specializzazione, in discipline affini alla pediatria - ai sensi del decreto ministeriale 10 marzo 1983 - tabella B e successive integrazioni; 0,20 punti per ogni altra specializzazione conseguita; i) 0,10 punti per il tirocinio abilitante svolto ai sensi della [legge 18 aprile 1975 n. 143](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-04-18;143); l) 0,10 punti per ciascun corso di aggiornamento professionale in materie proprie dell'area funzionale della pediatria secondo la tabella B del decreto ministeriale 10 marzo 1983, di durata almeno trimestrale, documentato da un'attestazione di presenza e di profitto (con esclusione dei corsi di aggiornamento obbligatorio per contratto o convenzione), tenuto da amministrazione sanitaria pubblica o equiparate oppure da organizzazione privata sanitaria purche', in questo ultimo caso, abbia avuto il riconoscimento formale da parte della FNOOMM come valido ai fini della graduatoria; m) 0,05 punti per ogni mese di attivita' professionale svolta presso una struttura pubblica sanitaria non espressamente contemplata nei punti che precedono. Ai fini che precedono, sedici giorni equivalgono ad un mese. I titoli di servizio sono cumulabili purche' non si riferiscano ad attivita' svolte negli stessi periodi. In tal caso e valutato il titolo che comporta il punteggio piu' alto. A parita' di punteggio complessivo prevalgono nell'ordine l'anzianita' di specializzazione, il voto di specializzazione, e, infine, l'eta'. Nota all'art. 6, comma 1, lettera h) e lettera l): Il D.M. 10 marzo 1983 reca: "Elenco delle discipline equipollenti ed affini rispetto alle discipline oggetto degli esami di idoneita' e dei concorsi presso le unita' sanitarie locali valevole per la formazione delle commissioni esaminatrici e per la valutazione dei titoli negli esami di idoneita' e nei concorsi di assunzione dei medici, farmacisti e veterinari presso 1, unita' sanitarie locali".
Accordo - art. 7
Art. 7. Massimali di scelte e sue limitazioni I pediatri iscritti negli elenchi possono acquisire un numero massimo di scelte pari a 800 unita'. I pediatri i quali, non soggetti a limitazioni del massimale, avevano acquisito la possibilita' del raggiungimento della quota individuale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1981 o quelli gia' titolari di massimale attribuito ai sensi della Convenzione Nazionale Unica del 7 gennaio 1978, stipulata ai sensi dell'[art. 9 della legge n. 349/78](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978;349~art9), conservano in deroga al massimale tale possibilita' personale nel limite massimo di 1.000 scelte. Eventuali deroghe al suddetto massimale potranno essere autorizzate, in relazione a particolari situazioni locali e per un tempo determinato, dalla Regione ai sensi del punto 5, [terzo comma dell'art. 48 della legge n. 833/78](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978;833~art48-com3). Nei confronti del pediatra che, oltre ad essere iscritto negli elenchi, svolga attivita' compatibili con tale iscrizione il massimale di scelte e' ridotto in misura proporzionale al numero delle ore settimanali che il medesimo dedica alle suddette altre attivita'. Nei confronti del pediatra, anche universitario o a rapporto di impiego pubblico a tempo definito ai sensi dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica ((n. 761/79)) oltre che a rapporto di lavoro privato a orario parziale purche' compatibile, il massimale individuale e' di 350 scelte. Ai fini del calcolo del massimale individuale per i pediatri soggetti a limitazioni per attivita' a rapporto orario convenzionale si ritiene convenzionalmente che il massimale corrisponda ad un impegno settimanale equivalente a 800 scelte per 40 ore settimanali. Ai pediatri limitati di cui al comma precedente, che dispongono per l'attivita' pediatrica di libera scelta di un orario pari o inferiore a 34 ore settimanali, e' consentita l'acquisizione di un numero di 120 scelte da aggiungere a quelle risultanti dal calcolo di cui al precedente comma. Lo svolgimento di altre attivita' anche libero-professionali, compatibili con l'iscrizione negli elenchi, non deve comportare pregiudizio al corretto e puntuale assolvimento degli obblighi del pediatra, a livello ambulatoriale e domiciliare, nei confronti degli assistiti che lo hanno prescelto. Tenuto conto della peculiarita' della normativa convenzionale ed in particolare dell'obbligo assunto dagli stessi di garantire l'assistenza a favore dei neonati ai sensi dello ultimo comma dell'art. 16, e' consentita l'attribuzione di scelte riferite a neonati anche in deroga al massimale individuale, nella misura massima del 2%. Per i medici massimalisti l'acquisizione di nuove scelte oltre il massimale e' consentito solo in presenza della contestuale ricusazione di un pari numero di scelte. Casi specifici, manifestatisi attraverso richieste dei cittadini, saranno esaminati dalla U.S.L. competente per territorio sentito il comitato di cui all'art. 8. Il pediatra puo' volontariamente limitare il proprio massimale in misura non inferiore a quello previsto per il medico dipendente a tempo definito dal Servizio sanitario nazionale. L'unita' sanitaria locale, tenuto conto dei particolari problemi relativi all'assistenza pediatrica ha la facolta' di autorizzare il pediatra che abbia raggiunto il proprio massimale o quota individuale ad acquisire nuove scelte con la ricusazione contestuale di un pari numero di scelte da scegliere esclusivamente tra gli assistiti di eta' non inferiore a 13 anni.
Accordo - art. 8
Art. 8. Comitato consultivo di U.S.L. In ciascuna U.S.L. e' costituito un comitato composto da: il presidente della U.S.L. o suo delegato che lo presiede; un membro effettivo ed un supplente designato dal comitato di gestione dell'U.S.L.; due rappresentanti membri effettivi e due supplenti, dei pediatri convenzionati. I rappresentanti dei medici sono eletti tra i medici iscritti nell'elenco dei medici pediatri di ciascuna U.S.L. con il sistema proporzionale tra liste concorrenti dai medici specialisti e pediatri convenzionati iscritti negli elenchi e operanti nell'ambito delle U.S.L., per la quale deve essere istituito il comitato. Le elezioni dei rappresentanti dei medici sono svolte a cura della federazione regionale degli ordini dei medici, avvalendosi della collaborazione degli ordini provinciali. La federazione regionale degli ordini proclama gli eletti. La funzione di segretario e' svolta da un funzionario di parte pubblica. Il comitato ha il compito di esprimere parere obbligatorio sui seguenti argomenti: 1) richiesta di deroga temporanea al massimale di scelte di cui all'art. 7; 2) autorizzazione di scelte in deroga ai sensi dell'art. 16; 3) motivi di incompatibilita' agli effetti delle ricusazioni di cui all'ultimo comma dell'art. 14. Inoltre formula proposte in ordine alla migliore organizzazione della medicina specialistica pediatrica di base. E puo' a tal fine prendere visione degli atti concernenti l'applicazione del presente accordo.
Accordo - art. 9
Art. 9. Comitato consultivo regionale In ciascuna regione e' costituito un comitato composto di: assessore regionale alla sanita' o suo delegato con funzioni di presidente; due membri effettivi e due supplenti in rappresentanza delle UU.SS.LL. della regione designati dall'ANCI; tre membri effettivi e tre supplenti in rappresentanza dei pediatri convenzionati. I rappresentanti dei medici, che devono essere iscritti nell'elenco regionale dei medici pediatri convenzionati, vengono eletti dai medici iscritti nell'elenco stesso con il sistema elettorale proporzionale tra liste concorrenti. Le elezioni dei rappresentanti dei medici sono svolte a cura della federazione regionale degli ordini avvalendosi della collaborazione degli ordini provinciali. La federazione regionale proclama gli eletti. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario di parte pubblica. In caso di assenza o di impedimento del presidente le relative funzioni sono svolte dal componente piu' anziano di parte pubblica. La sede del comitato e' indicata dalla regione. Il comitato predispone le graduatorie regionali dei pediatri convenzionati di cui all'art. 3. Il comitato deve essere sentito preventivamente dalla regione o dalle UU.SS.LL. su tutti i provvedimenti inerenti all'applicazione del presente accordo ivi compresa l'attuazione, nell'ambito del territorio della Regione, dei programmi di aggiornamento professionale obbligatorio per gli specialisti in pediatria convenzionati. Il comitato formula proposte ed esprime pareri sulla corretta applicazione delle norme del presente accordo per un corretto ricorso all'assistenza da parte degli assistibili, anche in riferimento a problemi o situazioni particolari locali che siano ad esse sottoposte dal presidente o da almeno un terzo dei suoi componenti. Svolge inoltre ogni altro compito assegnatogli dal presente accordo; la sua attivita' e comunque finalizzata a fornire indirizzi uniformi per l'applicazione del presente accordo.
Accordo - art. 10
Art. 10. Commissione regionale di disciplina In ciascuna regione, con provvedimento della giunta regionale, e' istituita una commissione di disciplina composta da: il presidente dell'ordine provinciale dei medici della citta' capoluogo di regione o suo delegato, che la presiede; tre membri medici e un esperto designati dall'assessore regionale alla sanita', sentito l'ANCI regionale e un membro medico designato dalla U.S.L. che ha proceduto al deferimento; tre membri medici e un esperto designati dal consiglio direttivo della Federazione regionale degli ordini dei medici su indicazione unitaria effettuata, di norma, d'intesa fra i sindacati medici di categoria piu' rappresentativi a livello nazionale. La sede della commissione e' indicata dalla regione. Ai fini della nomina di cui al primo comma il presidente della Federazione regionale degli ordini dei medici invita, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, i sindacati medici nazionali di categoria a procedere alla designazione unitaria dei medici da nominare. Nel caso che i sindacati non facciano pervenire detta designazione entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito, il consiglio direttivo della federazione regionale degli ordini dei medici provvede direttamente a nominare la rappresentanza medica in seno alla commissione. I pediatri di nomina ordinistica devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 1) eta' non inferiore a 40 anni; 2) anzianita' di laurea non inferiore a 15 anni e di specializzazione in pediatria non inferiore a 7 anni; 3) attivita' di medicina specialistica pediatrica svolta in posizione convenzionale per un periodo non inferiore a 5 anni; 4) essere iscritto negli elenchi dei pediatri convenzionati. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario designato dalla regione. La U.S.L. provvede all'istruttoria del caso avvalendosi della collaborazione del comitato dell'art. 8 prima dell'eventuale deferimento alla commissione di cui al presente articolo. La commissione esamina i casi dei medici ad essa deferiti dalla U.S.L., per inosservanza delle norme del presente accordo, iniziando la procedura entro un mese dalla data di deferimento. Al medico deferito, sono contestati gli addebiti ed e' garantita la possibilita' di produrre le proprie controdeduzioni. La commissione propone alla U.S.L. con atto motivato l'adozione di uno dei provvedimenti che seguono: richiamo con diffida per trasgressioni ed inosservanze degli obblighi e dei compiti previsti dall'accordo; riduzione del trattamento economico in misura non inferiore al 10% e non superiore al 20% per la durata massima di sei mesi per inadempienze gia' oggetto di richiamo con diffida; sospensione del rapporto per durata non superiore a due anni; per gravi infrazioni finalizzate anche all'acquisizione di vantaggi personali; per omessa o infedele comunicazione di circostanze comportanti incompatibilita', ai sensi dell'art. 2 dell'accordo; per recidiva di infrazioni che hanno gia' portato alla riduzione del trattamento economico; revoca: per recidiva di infrazioni che hanno gia' portato alla sospensione del rapporto. I provvedimenti devono essere adottati dalla U.S.L. in conformita' alle proposte della commissione di disciplina e sono definitivi. Essi sono notificati agli interessati e comunicati all'ordine dei medici ed alla commissione di cui al presente articolo.
Accordo - art. 11
Art. 11. Istituzione, durata in carica, funzionamento degli organi collegiali - Spese per l'elezione dei rappresentanti medici I comitati consultivi di cui agli artt. 8 e 9 e la commissione disciplinare di cui all'art. 10 devono essere istituiti entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente accordo e durano in carica fino alla nomina delle nuove commissioni e comitati a seguito del rinnovo dell'accordo stesso. Fermo restando il numero dei componenti indicato all'art. 8, laddove non si ritenga funzionale la istituzione del comitato consultivo in ogni singola U.S.L., per accordo tra piu' UU.SS.LL. puo' essere costituito un unico organismo, i cui rappresentanti di parte pubblica vengono individuati di comune accordo dai comitati di gestione delle singole UU.SS.LL.; i rappresentanti di parte medica saranno individuati con criterio analogo dai pediatri delle UU.SS.LL. facenti parte del gruppo. Le commissioni ed i comitati sono validamente riuniti se e' presente la maggioranza dei loro componenti e le deliberazioni delle commissioni e dei comitati sono valide se adottate dalla maggioranza dei presenti; in caso di parita' dei voti prevale il voto del presidente. E' incompatibile la nomina contemporanea in piu' comitati o commissioni. Le spese per le elezioni dei rappresentanti dei pediatri in seno ai comitati di cui agli articoli 8 e 9 sono a carico di tutti i pediatri iscritti negli elenchi. Le U.S.L. provvedono al pagamento delle spese suddette a carico di un fondo costituito da quote trattenute sui compensi dovuti a ciascun pediatra, nella misura indicata dall'ordine dei medici.
Accordo - art. 12
Art. 12. Cessazione del rapporto Il rapporto tra le UU.SS.LL. e i pediatri iscritti negli elenchi, oltre che per le altre cause di decadenza espressamente previste, cessa: 1) per compimento del settantesimo anno di eta'; 2) per provvedimento disciplinare adottato ai sensi e con le procedure di cui all'art. 10; 3) per recesso del medico, da comunicare alla U.S.L. con almeno un mese di preavviso; 4) per sopravvenuta accertata e contestata insorgenza di motivi di incompatibilita' ai sensi del precedente art. 2; 5) per sopravvenuto, accertato e contestato venir meno dei requisiti minimi di cui all'art. 18; 6) per incapacita' psico-fisica di svolgere l'attivita' convenzionale, accertata da apposita commissione costituita da un medico designato dall'interessato e da uno designato dalla U.S.L. e presieduta dal presidente dell'ordine dei medici o suo delegato. Nel caso di cessazione per provvedimento di cui ai punti 2) e 5) del primo comma, il medico puo' presentare nuova domanda di inclusione nelle graduatorie dopo due anni dalla cancellazione. Il rapporto cessa di diritto e con effetto immediato per radiazione o cancellazione dall'Albo professionale. Oltre che per provvedimento della commissione di cui all'art. 10 l'iscrizione nell'elenco e' sospesa di ufficio allorquando il medico sia sospeso dall'Albo professionale.
Accordo - art. 13
Art. 13. Scelta del pediatra La costituzione e lo svolgimento del rapporto con il pediatra sono fondati sull'elemento fiducia. Colui che esercita la patria potesta' o un familiare autorizzato sceglie il pediatra di fiducia tra quelli iscritti nell'elenco dell'ambito territoriale in cui e' compresa la residenza dell'avente diritto; tale scelta va annotata con evidenziazione specifica della qualifica di pediatra sul documento personale di iscrizione al Servizio sanitario. Il pediatra iscritto negli elenchi puo' acquisire e conservare scelte relative ad assistiti dalla nascita fino al compimento del quattordicesimo anno di eta'. Le nuove scelte relative a bambini di eta' fra 0 e 6 anni compiuti, relative a nuovi nati, a trasferiti, a soggetti che cambiano il medico o che vengono ricusati dal medico di medicina generale dovranno essere effettuate entro i limiti del massimale individuale, in favore dei pediatri iscritti negli elenchi di cui all'art. 5. L'elenco si intende attivato con l'iscrizione del primo pediatra. In mancanza di pediatri negli elenchi, le scelte di cui al comma precedente possono essere provvisoriamente effettuate in favore dei medici iscritti negli elenchi della medicina generale. All'attivazione dell'elenco pediatrico si applica quanto disposto dal comma 4 del presente articolo. L'U.S.L., sentito il parere obbligatorio del comitato di cui all'art. 8 ovvero del comitato ex art. 9 qualora il primo non risulti costituito, previa accettazione del nuovo medico scelto, puo' consentire che la scelta sia effettuata in favore di un pediatra iscritto in un elenco diverso da quello proprio dell'ambito territoriale in cui l'assistito e' residente, quando per ragioni di vicinanza o di migliore viabilita' la residenza dell'assistito graviti su un ambito limitrofo e tutte le volte che gravi ed obiettive circostanze ostacolino la normale erogazione dell'assistenza. La scelta e' a tempo indeterminato per i residenti. Per i minori non residenti la scelta e' a tempo determinato da un minimo di tre mesi ad un massimo di un anno, con contemporanea cancellazione della scelta eventualmente gia' in carico al medico dell'U.S.L. di provenienza del minore.
Accordo - art. 14
Art. 14. Revoca e ricusazione della scelta Colui che esercita la patria potesta' o un familiare autorizzato puo' revocare in ogni tempo la scelta dandone comunicazione al competente ufficio. Contemporaneamente alla revoca, deve essere effettuata una nuova scelta ai sensi dell'art. 13 che, ai fini assistenziali, ha effetto immediato. Il pediatra che non intende prestare la propria opera in favore di un assistibile puo' in ogni tempo ricusare la scelta dandone comunicazione al competente ufficio. Tale revoca deve essere motivata, ai sensi dell'[art. 25 della legge n. 833/78](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978;833~art25). Fra i motivi della ricusazione assume particolare importanza la turbativa del rapporto di fiducia. Agli effetti assistenziali la ricusazione decorre dal sedicesimo giorno successivo alla sua comunicazione. Non e' consentita la ricusazione quando nel comune non sia operante altro pediatra salvo che ricorrano eccezionali motivi di incompatibilita' da accertarsi da parte del comitato di U.S.L. di cui all'art. 8.
Accordo - art. 15
Art. 15. Revoche di ufficio La revoca della scelta da operarsi d'ufficio per morte o trasferimento o per compimento del quattordicesimo anno di eta' dell'assistibile ha effetto dal giorno del verificarsi dell'evento che determina la revoca ai sensi dell'[art. 7 della legge 7 agosto 1982, n. 526](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1982-08-07;526~art7). Le cancellazioni per doppia iscrizione decorrono dalla data della seconda attribuzione nel caso di scelta posta due volte in carico allo stesso medico. Se trattasi di medici diversi la cancellazione decorre dalla data della comunicazione al medico interessato. Tali comunicazioni saranno contestuali alle variazioni del mese di competenza. La revoca d'ufficio della scelta da operarsi per compimento del quattordicesimo anno di eta' e' comunicata tempestivamente alla famiglia dell'assistito.
Accordo - art. 16
Art. 16. Scelta - Revoca - Ricusazione - Effetti economici Ai fini della corresponsione dei compensi, la scelta, la revoca e la ricusazione decorrono dal primo giorno del mese in corso o di quello successivo a seconda che intervengano nella prima o nella seconda meta' del mese. Il rateo mensile e' frazionabile in ragione del numero dei giorni di cui e' composto il mese al quale il rateo stesso si riferisce, quando le variazioni dipendono dal trasferimento del pediatra, da cancellazione o sospensione del pediatra dall'elenco. Per i nuovi nati gli effetti economici della prima scelta decorrono dal momento della nascita. Qualora la scelta non sia eseguita entro novanta giorni dalla nascita, essa decorre agli effetti economici dal novantesimo giorno antecedente la data della sua effettuazione.
Accordo - art. 17
Art. 17. Elenchi nominativi e variazioni mensili Entro la fine di ciascun semestre le UU.SS.LL. inviano ai pediatri l'elenco nominativo delle scelte in carico a ciascuno di essi. Le UU.SS.LL. inoltre comunicano mensilmente ai singoli pediatri le variazioni nominative e il riepilogo numerico relativo alle scelte e alle revoche avvenute durante il mese precedente, allegandovi le copie delle dichiarazioni di scelta o di revoca.
Accordo - art. 18
Art. 18. Requisiti e apertura degli ambulatori Ai fini dell'instaurazione e del mantenimento del rapporto convenzionale oltre che ai fini della corresponsione del concorso nelle spese riferite all'attivita' professionale di cui all'art. 29 ciascun pediatra deve avere la disponibilita' di un ambulatorio nel quale esercitare l'attivita' convenzionata. L'ambulatorio del pediatra convenzionato deve essere dotato degli arredi e delle attrezzature indispensabili per l'esercizio della professione, di sala di attesa adeguatamente arredata, di servizi igienici, di illuminazione e aerazione idonea. Detti ambienti possono essere adibiti o esclusivamente ad uso ambulatorio con destinazione specifica od anche essere inseriti in un appartamento di civile abitazione. Se l'ambulatorio e' ubicato presso strutture adibite ad altre attivita' non mediche, lo stesso deve avere un ingresso indipendente e deve essere eliminata ogni comunicazione fra le due strutture. L'ambulatorio dei pediatri iscritti negli elenchi salvo quanto previsto in materia di orario di guardia medica deve essere aperto agli aventi diritto per cinque giorni alla settimana, secondo un congruo orario determinato autonomamente dal sanitario in relazione alla necessita' degli assistibili iscritti nel suo elenco ed alla esigenza di assicurare una prestazione medica corretta ed efficace e comunque in maniera tale che sia assicurato il migliore funzionamento dell'assistenza. Il suddetto orario, che verra' comunicato alla U.S.L., sara' esposto all'ingresso dell'ambulatorio. Eventuali variazioni dovranno essere adeguatamente motivate e tempestivamente comunicate all'U.S.L. Nelle giornate di sabato il pediatra non e' tenuto a svolgere attivita' ambulatoriale, ma e' obbligato ad eseguire le visite domiciliari richieste entro le ore 10 dello stesso giorno, nonche' quelle eventualmente non ancora effettuate, richieste dopo le ore 10 del giorno precedente. L'apertura di un eventuale secondo ambulatorio in comune diverso da quello di iscrizione, purche' nell'ambito territoriale definito ai sensi dell'art. 4 puo' essere autorizzata dalla U.S.L., sentito il parere del comitato ex art. 8 solo in presenza di effettive esigenze assistenziali. Nei giorni prefestivi valgono le stesse disposizioni previste per il sabato, con l'obbligo pero' di effettuare attivita' ambulatoriale per i pediatri che in quel giorno la svolgono ordinariamente al mattino. Le visite ambulatoriali, salvo i casi di urgenza, vengono di norma erogate attraverso il sistema di prenotazione.
Accordo - art. 19
Art. 19. Divieto di esercizio di libera professione Ai pediatri iscritti negli elenchi e' fatto divieto di esercizio della libera professione nei confronti dei propri convenzionati.
Accordo - art. 20
Art. 20. Compiti e finzioni del pediatra Le prestazioni del pediatra comprendono le viste domiciliari e ambulatoriali a scopo diagnostico e terapeutico e preventivo individuale, nonche' le prestazioni di natura incentivante di cui all'allegato elenco (all. A). L'attivita' medica viene prestata in ambulatorio o a domicilio, avuto riguardo alla non trasferibilita' dell'ammalato. Il pediatra inserito negli elenchi assolve una funzione globale, terapeutica, preventiva e di educazione sanitaria individuale per l'eta' evolutiva ed e' pertanto tenuto ad effettuare, oltre che le funzioni di assistenza diagnostico-terapeutica, anche prestazioni concernenti: compilazione di schede e libretti sanitari previsti a livello nazionale o regionale; controllo dello sviluppo fisico, psichico e sensoriale e ricerca dei fattori di rischio secondo i tempi e le metodologie indicate nei programmi delle UU.SS.LL., con particolare rilievo alla individuazione precoce dei sospetti handicap neurosensoriali e psichici; profilassi generica e specifica (vaccinazioni obbligatorie e facoltative tecnicamente realizzabili) dalle malattie infettive; esecuzione di eventuali screening; controlli profilattici e relative certificazioni per le ammissioni e riammissioni di legge alle collettivita' infantili e scolastiche; certificazione di malattia richiesta dai familiari per gli usi consentiti dalla legge; valutazione e certificazione sanitaria della idoneita' generica sportiva e dell'attitudine alle pratiche sportive; interventi e compilazione della scheda per l'invio a case di vacanze, campeggi, etc.; interventi di educazione sanitaria nell'ambito dei programmi del servizio nei confronti dei propri assistiti rispetto ai rischi prevalenti per l'attivita' evolutiva; collegamento e collaborazione con l'U.S.L. per ricerche statistiche ed epidemiologiche riguardanti la prima infanzia e l'eta' evolutiva; collegamento con presidi ospedalieri della U.S.L. in occasione di eventuali degenze dell'assistito; partecipazione a specifici incontri promossi dall'U.S.L. nell'ambito dell'organizzazione del servizio, concordando con l'U.S.L. le modalita' di rimborso delle spese derivanti da eventuale onorario al sostituto. Le modalita' organizzative e di attuazione delle funzioni e dei compiti sopra indicati vengono definite dall'U.S.L. nell'ambito dei programmi regionali e locali. Il pediatra convenzionato svolge inoltre i compiti ed esegue le prestazioni di cui ai successivi articoli.
Accordo - art. 21
Art. 21. Visite domiciliari La visita domiciliare deve essere eseguita di norma nel corso della stessa giornata, ove la richiesta pervenga entro le ore 10, ove invece la richiesta venga recepita dopo le ore 10, la visita deve essere effettuata entro le ore 12 del giorno successivo. A cura delle UU.SS.LL. tale norma sara' portata a conoscenza degli assistibili. La chiamata urgente recepita deve essere soddisfatta entro il piu' breve tempo possibile.
Accordo - art. 22
Art. 22. Il consulto con lo specialista Il consulto puo' essere attivato dal pediatra di fiducia qualora lo ritenga utile per la salute del paziente. Esso viene attuato di persona dallo specialista e dal pediatra presso gli ambulatori pubblici nell'ambito territoriale della U.S.L. del paziente. Il consulto, previa autorizzazione della U.S.L., puo' essere attuato, su richiesta motivata del pediatra di libera scelta, anche presso il domicilio del paziente. Il pediatra e lo specialista concordano i modi e i tempi di attuazione nel rispetto delle esigenze dei servizi della U.S.L.
Accordo - art. 23
Art. 23. Accesso del pediatra di fiducia presso gli ambienti di ricovero Il pediatra di fiducia puo' accedere, qualora lo ritenga necessario, presso gli ambienti di ricovero in fase di accettazione, di degenza o di dimissione del proprio paziente. Tale accesso puo' essere attivato dal pediatra che concorda con il responsabile del reparto i tempi e i modi di attuazione. Cio' non e' necessario in caso di ricovero urgente del paziente. Qualora il responsabile del reparto ritenga necessario acquisire ulteriori notizie riguardanti il paziente ricoverato puo' mettersi in contatto con il pediatra di fiducia che e' impegnato a collaborare fornendo tutti gli elementi utili in suo possesso.
Accordo - art. 24
Art. 24. Assistenza farmaceutica e modulario La prescrizione di specialita' farmaceutiche e di galenici avviene, per qualita' e quantita', secondo scienza e coscienza, con le modalita' stabilite dalla legislazione vigente nel rispetto del prontuario terapeutico nazionale. Il medico puo' dar luogo al rinnovo della prescrizione farmaceutica anche in assenza del paziente, su richiesta di un familiare, quando, a suo giudizio, ritenga non necessaria la visita del paziente. In relazione a quanto stabilito dall'[art. 11 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1983-09-12;463~art11), convertito, con modificazioni, nella [legge 11 novembre 1983, n. 638](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1983-11-11;638), il medico riporta sul modulo prescrizione gli estremi del documento, rilasciato dalla U.S.L., attestando il diritto dell'assistito all'esenzione dal pagamento delle quote di partecipazione alla spesa sanitaria. La prescrizione e' redatta in unica copia sul modulario regionale.
Accordo - art. 25
Art. 25. Richieste di indagine specialistica Proposte di ricovero e di cure termali Il pediatra, ove lo ritenga necessario, formula richieste di visita o indagine specialistica o proposta di ricovero o di cure termali. La richiesta di indagine o visita specialistica deve essere corredata delle diagnosi o del sospetto diagnostico. Essa puo' contenere la richiesta di consulto specialistico secondo le procedure previste dall'art. 22. Il pediatra puo' dar luogo al rinnovo della richiesta o prescrizione di indagine specialistica anche in assenza del paziente, su richiesta di un familiare quando, a suo giudizio, ritenga non necessaria la visita del paziente. Lo specialista formula esauriente risposta al quesito diagnostico, in busta chiusa con l'indicazione "al medico curante" suggerendo la terapia e segnalando l'eventuale utilita' di successivi controlli specialistici. Qualora lo specialista ritenga necessarie ulteriori indagini per la risposta al quesito del medico curante, formula direttamente le relative richieste. Gli assistiti possono accedere nelle strutture pubbliche, senza la richiesta del medico curante, alle seguenti specialita': odontoiatria, neuropsichiatria infantile e oculistica, limitatamente alle prestazioni optometriche. La proposta di ricovero ordinaria deve essere accompagnata da una apposita scheda compilata dal medico curante (allegato C) che riporti i dati relativi al paziente, estratti dalla scheda sanitaria individuale con particolare riguardo per il fatto morboso per il quale si richiede il ricovero. Il modulario di cui all'art. 24 e' utilizzato anche per le certificazioni della presente convenzione, per le proposte di ricovero e di cure termali e per le richieste di prestazioni specialistiche. Per queste ultime e' consentita la multipluri-proposta, escludendosi ogni ulteriore adempimento a carico del pediatra curante.
Accordo - art. 26
Art. 26. Assistenza programmata ad assistiti non ambulabili L'assistenza programmata si articola in due forme di interventi: a) assistenza domiciliare nei confronti dei pazienti non ambulabili; b) assistenza nei confronti di pazienti ospiti in residenze protette. L'assistenza programmata viene erogata sulla base di intese raggiunte a livello regionale con i sindacati medici di categoria maggiormente rappresentativi in sede regionale, sentito il comitato ex art. 9. Laddove in qualche regione non sia proceduto alla stipula delle suddette intese entro sei mesi dalla pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo il presente accordo, l'erogazione di questa forma di assistenza sara' disciplinata dalle suddette regioni in conformita' ai contenuti di un'intesa da concordarsi a livello nazionale sulla base della media degli specifici accordi raggiunti nelle altre regioni. In particolare, l'assistenza domiciliare nei confronti di pazienti non ambulabili si rivolge ai portatori di handicap o a malati cronici che non sono in grado di frequentare lo studio del proprio medico. La loro identificazione viene concordata tra il pediatra di fiducia e il competente servizio sanitario della U.S.L. Tale assistenza deve prevedere, al di fuori delle normali visite domiciliari per fatti acuti, un accesso periodico del pediatra di fiducia e la possibilita' per lo stesso di attivare per il paziente visite specialistiche, ricerche diagnostiche domiciliari e assistenza infermieristica. E' opportuno, ove questi pazienti usufruiscano di attivita' assistenziali di tipo sociale, uno stretto collegamento tra il pediatra e gli addetti a questo tipo di assistenza. Presso il domicilio del paziente il pediatra attivera' un diario clinico che serva da collegamento tra i vari interventi sanitari.
Accordo - art. 27
Art. 27. Interventi socio-assistenziali Il pediatra di fiducia sulla base della conoscenza del quadro anamnestico complessivo dell'assistito derivante dall'osservazione prolungata dello stesso anche in rapporto al contesto familiare, riferito oltre che alle condizioni sanitarie, anche a quelle sociali ed economiche, ove lo ritenga necessario segnala ai servizi sociali individuati dall'U.S.L. l'esigenza di particolari interventi socio-assistenziali.
Accordo - art. 28
Art. 28. Collegamenti con i servizi di guardia medica Il pediatra di fiducia secondo scienza e coscienza valuta l'opportunita' di lasciare brevi note esplicative presso quegli assistiti le cui particolari condizioni fisico patologiche suggerisca no eventuali accorgimenti nella esplicazione di interventi di urgenza da parte di medici addetti al servizio di guardia medica.
Accordo - art. 29
Art. 29. Trattamento economico Il trattamento economico del medico pediatra iscritto negli elenchi si compone delle seguenti voci: A) - Onorario professionale e quota integrativa proporzionale. B) - Quota aggiuntiva professionale. C) - Indennita' di piena disponibilita'. D) - Indennita' forfettaria a copertura del rischio e di avviamento professionale. E) - Concorso nelle spese per la produzione del reddito. F) - Compenso di variazione degli indici del costo della vita. G) - Contributo previdenziale. H) - Contributo per assicurazione di malattia. I) - Compensi per eventuali visite occasionali e prestazioni di particolare impegno professionale. In particolare: A) Onorario professionale e quota integrativa proporzionale. Ai medici pediatri iscritti negli elenchi e' corrisposto per ciascun assistibile in carico di eta' compresa fra 0 e 14 anni un compenso forfettario annuo (colonna a delle tabelle che seguono) e una quota integrativa proporzionale (colonna b delle tabelle che seguono) articolata per anzianita' di specializzazione in relazione al disposto dell'art. 48, terzo comma, punto 7), della [legge n. 833/78](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978;833). Compenso forfettario annuo e quota integrativa proporzionale dal 1 luglio 1987 al 31 dicembre 1987
Anzianita' di specializzazione del pediatra
Onorario professionale a)
Quota integrativa proporzionale b)
Totale
da 0 fino a 2 anni 33.960 8.735 42.695
oltre 2 fino a 9 anni
33.960
13.007
46.967
oltre 9 fino a 16 anni 33.960 17.278 51.238
Compenso forfettario annuo e quota integrativa proporzionale dal 1 gennaio 1988
Anzianita' di specializzazione del pediatra Onorario professionale a) Quota integrativa proporzionale b) Totale
da 0 fino a 2 anni
36.000
9.259
45.259
oltre 2 fino a 9 anni 36.000 13.788 49.788
oltre 9 fino a 16 anni
36.000
18.316
54.316
Per il periodo 1 gennaio 1986-30 giugno 1987, sui compensi liquidati ai pediatri al titolo in questione secondo la tabella di cui all'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 883/84, e' corrisposta una maggiorazione del 14,08% (quattordici e zero otto per cento). B) Quota aggiuntiva professionale. Per lo svolgimento di specifiche e piu' qualificate prestazioni professionali a favore dei propri assistiti, quali la tenuta e l'aggiornamento della scheda sanitaria e del libretto individuale (art. 20), la compilazione per estratto della suddetta scheda da rilasciarsi ai fini del ricovero in strutture di degenza (art. 23), il consulto con il medico specialista (art. 22), la continuita' assistenziale nei confronti dei propri assistiti mediante accesso alle strutture di degenza (art. 23), ai medici e' corrisposta, per ciascun assistibile in carico, una quota aggiuntiva professionale nelle misure annue specificate nelle tabelle che seguono: Quota aggiuntiva professionale dal 1 luglio 1987 al 31 dicembre 1987
Anzianita' di specializzazione del pediatra
Onorario professionale a)
Quota integrativa proporzionale b)
Totale
da 0 fino a 2 anni 2.376 611 2.987
oltre 2 fino a 9 anni
2.376
910
3.286
oltre 9 fino a 16 anni 2.376 1.209 3.585
Quota aggiuntiva professionale dal 1 gennaio 1988
Anzianita' di specializzazione del pediatra Onorario professionale a) Quota integrativa proporzionale b) Totale
da 0 fino a 2 anni
3.600
926
4.526
oltre 2 fino a 9 anni 3.600 1.379 4.979
oltre 9 fino a 16 anni
3.600
1.832
5.432
C) Indennita' di piena disponibilita'. A far data dal 1 gennaio 1986, ai pediatri che svolgono esclusivamente attivita' di pediatra di libera scelta ai sensi del presente accordo e che non hanno altro tipo di rapporto - di dipendenza o convenzione - con il Servizio sanitario nazionale, ad esclusione di rapporti nell'ambito della guardia medica e della medicina dei servizi o con altre istituzioni pubbliche o private, spetta per ciascun assistibile in carico e fino alla concorrenza del massimale di 800 scelte, un'indennita' annua, nelle misure indicate nelle tabelle che seguono: 1) per tutti gli assistibili fino al massimo di 800: Indennita' di piena disponibilita'
Anzianita' di specializzazione del pediatra
Dal 1-1-1986 al 31-12-1986
Dal 1-1-1987 al 30-6-1987
da 0 fino a 2 anni 1.674 3.348
oltre 2 fino a 9 anni 1.798 3.596
oltre 9 fino a 16 anni 1.923 3.846
2) per i primi 250 assistibili: Indennita' di piena disponibilita'
Anzianita' di specializzazione del pediatra Dal 1-7-1987 al 31-12-1987 1988
da 0 fino a 2 anni 3.710 5.622
oltre 2 fino a 9 anni 3.959 5.999
oltre 9 fino a 16 anni 4.208 6.376
3) per gli assistibili da 251 a 800: Indennita' di piena disponibilita'
Anzianita' di specializzazione del pediatra Dal 1-7-1987 al 31-12-1987 1988
da 0 fino a 2 anni 3.359 5.090
oltre 2 fino a 9 anni 3.608 5.467
oltre 9 fino a 16 anni 3.857 5.844
D) Indennita' forfettaria a copertura del rischio e di avviamento professionale. I) Ai medici pediatri, e' corrisposto, per ciascun assistibile in carico un'indennita' forfettaria annua, come da tabella che segue: Indennita' di rischio e avviamento professionale
=====================================================================
|Dal 1-7-1987|Dal 1-1-1988
=====================================================================
per i primi 250 assistibili | 20.942 | 22.200
per gli assistibili da 251 fino al | |
massimale o alla quota individuale | 14.920 | 15.816
Per il periodo 1 gennaio 1986-30 giugno 1987, sulle indennita' liquidate ai pediatri al titolo in questione secondo i valori indicati nell'articolo 34, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 883/84, e' corrisposta una maggiorazione del 14,08% (quattordici e zero otto per cento). II) Per lo svolgimento delle specifiche e piu' qualificate prestazioni indicate alla precedente lett. B), all'indennita' di rischio e di avviamento professionale di cui al punto I) che precede sono apportate le maggiorazioni annue appresso indicate: Indennita' di rischio e avviamento professionale
=====================================================================
|((Dal 1-7-1987))|Dal 1-1-1988|
=====================================================================
fino a 250 assistibili | 1.709 | 2.590
da 251 assistibili fino al massimale o alla quota individuale | 1.845 | 1.218 III) Nulla e' dovuto a titolo d'indennita' di rischio e avviamento professionale per gli assistibili oltre il massimale o la quota individuale. E) Concorso nelle spese per la produzione del reddito. I) Ai medici pediatri iscritti negli elenchi e' corrisposto un concorso nelle spese sostenute in relazione alle attivita' professionali e in particolare per la disponibilita' dello studio medico, per la disponibilita' del telefono, per i mezzi di trasporto necessari e per ogni altro strumento utile allo svolgimento dell'attivita' a favore degli assistiti. Al titolo in questione per ciascun assistibile in carico e' corrisposto un concorso spese nelle misure risultanti dalla tabella che segue: Concorso nelle spese di produzione del reddito
=====================================================================
|Dal 1-7-1987|Dal 1-1-1988
=====================================================================
per i primi 250 assistibili | 20.942 | 22.200
per gli assistibili da 251 fino al | |
massimale o alla quota individuale | 14.920 | 15.816
Per il periodo 1 gennaio 1986-30 giugno 1987, sulle somme liquidate ai pediatri a titolo di concorso spese secondo i valori indicati nell'art. 34, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 883/84, e' corrisposta una maggiorazione del 14,08% (quattordici e zero otto per cento). II) Per lo svolgimento delle specifiche e piu' qualificate prestazioni indicate alla precedente lett. B), al concorso nelle spese di cui al punto I) che precede sono apportate le maggiorazioni annue appresso indicate: Concorso nelle spese di produzione del reddito
=====================================================================
|Dal 1-7-1987|Dal 1-1-1988
=====================================================================
per i primi 250 assistibili | 1.221 | 1.850
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.
Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio.
Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)