DECRETO 7 aprile 1987, n. 378

Type Decreto
Publication 1987-04-07
Ultimo aggiornamento 1987-09-30
State In force
Source Normattiva
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IL MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO

DI CONCERTO CON

MINISTRI DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO, DEL TESORO, DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 17, commi 11 e 12, della legge 1 marzo 1986, n. 64, che autorizza per un triennio la concessione a favore delle imprese ubicate in Sardegna, di un contributo nella misura massima del 30 per cento sulle tariffe di trasporto ferroviario, marittimo e aereo delle materie prime, semilavorati, impianti e macchinari destinati alle imprese industriali ubicate in Sardegna nonchè di analogo contributo per il trasporto verso il restante territorio nazionale dei beni e prodotti finiti provenienti da imprese ubicate in Sardegna;

Considerato che le modalità, le condizioni e le procedure per l'applicazione delle citate agevolazioni debbono essere determinate, ai sensi dell'art. 17, comma 12, con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del tesoro, delle poste e delle telecomunicazioni e dei trasporti;

Sentito

il Ministero della marina mercantile e la regione Sardegna che hanno espresso parere favorevole; Decreta:

Art. 1

Ai sensi dell'art. 17, comma 11, della legge 1 marzo 1986, n. 64, il contributo per la spesa del trasporto ferroviario, a titolo di parziale rimborso della tratta marittima, è stabilito nella misura del 15 per cento ed il contributo per le spese dei trasporti marittimo, postale ed aereo è pari al 30 per cento del rispettivo trasporto. Il contributo concerne il trasporto di materie prime, semilavorati, impianti e macchinari destinati alle imprese industriali localizzate in Sardegna.

NOTE Nota alle premesse: Il testo dell'art. 17, commi undicesimo e dodicesimo, della legge 1 marzo 1986, n. 64 (Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno), è il seguente: "11. È autorizzata per un triennio la concessione a favore delle imprese ubicate in Sardegna, a carico dei fondi di cui alla presente legge, di un contributo nella misura massima del 30 per cento sulle tariffe di trasporto ferroviario, marittimo e aereo delle materie prime, semilavorati, impianti e macchinari destinati alle imprese industriali localizzate in Sardegna. 12. Lo stesso contributo è concesso per il trasporto verso il restante territorio nazionale dei beni e prodotti finiti provenienti da imprese ubicate in Sardegna. Le modalità, le condizioni e le procedure per l'applicazione delle predette agevolazioni tariffarie sono determinate con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del tesoro, delle poste e delle telecomunicazioni e dei trasporti". Nota all'art. 1: Per il testo dell'art. 17, comma 11, della legge n. 64/1986 v. nota alle premesse.

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