DECRETO 7 agosto 1987, n. 395

Type Decreto
Publication 1987-08-07
Ultimo aggiornamento 1987-10-13
State In force
Source Normattiva
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IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto ministeriale 21 marzo 1973, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 20 aprile 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale;

Visti i decreti ministeriali:

3 agosto 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 31 agosto 1974;

27 marzo 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 10 aprile 1975;

13 settembre 1975, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 272 del 13 ottobre 1975;

18 giugno 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 3 luglio 1979;

2 dicembre 1980, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 347 del 19 dicembre 1980;

25 giugno 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198 del 21 luglio 1981;

2 giugno 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 200 de 22 luglio 1982;

20 ottobre 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 340 dell'11 dicembre 1982;

4 aprile 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 23 maggio 1985;

recanti modificazioni ed aggiornamenti al decreto 21 marzo 1973 sopracitato;

Vista la direttiva della commissione CEE del 23 luglio 1986, recante modifica alla direttiva del Consiglio (CEE) n. 83/229 del 25 aprile 1983, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale CEE n. L 123 dell'11 maggio 1983, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i materiali e gli oggetti di pellicola di cellulosa rigenerata destinati a venire in contatto con i prodotti alimentari;

Ritenuto di dover provvedere alle modificazioni ed integrazioni del decreto ministeriale 21 marzo 1973, necessarie per il recepimento della direttiva comunitaria suddetta;

Ritenuto di provvedere, nell'occasione, ad ulteriori modificazioni ed integrazioni del decreto 21 marzo 1973 già citato;

Vista la relazione della Direzione generale per l'igiene degli alimenti e la nutrizione in data 11 febbraio 1987 le cui conclusioni si intendono qui richiamate;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777;

Sentito

il Consiglio superiore di sanità; Decreta:

Art. 1

Nell'allegato II del decreto ministeriale 21 marzo 1973 riportato nelle premesse, così come modificato dal decreto ministeriale 4 aprile 1985, alla sezione 3-bis - cellulosa rigenerata, parte prima: pellicola di cellulosa rigenerata non verniciata, nella colonna intestata: condizioni, limitazioni e tolleranze di impiego, in corrispondenza dei trattini - "Bis (2-idrossietil) etere [dietilenglicole] e - Etandiolo [monoetilenglicole]" le limitazioni esistenti vengono così modificate: "Soltanto per le pellicole destinate a venire verniciate e successivamente impiegate per prodotti alimentari non umidi, che non contengano cioè acqua allo stato libero in superficie. La quantità totale di bis (2-idrossietil) etere e di etandiolo presente in un prodotto alimentare posto a contatto con tali pellicole non deve essere superiore a 50 mg/kg di prodotto alimentare;".

NOTE Nota all'art. 1: L'allegato II, sezione 3-bis, del D.M. 21 marzo 1973, nel testo modificato di cui al D.M. 4 aprile 1975 riporta, in applicazione di apposita direttiva comunitaria, l'elenco delle sostanze ammesse nella produzione di cellulosa rigenerata destinata a venire a contatto con gli alimenti, con la previsione di eventuali condizioni, limitazioni e tolleranze d'impiego.

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