DECRETO 11 settembre 1987, n. 487
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Visto il decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, recante norme urgenti in materia di agevolazioni alla produzione industriale delle piccole e medie imprese e di rifinanziamento degli interventi di politica mineraria;
Rilevato che a norma dell'art. 1, comma 3, del suindicato decreto-legge occorre stabilire le modalità, i tempi e le procedure per la presentazione delle domande e per la concessione dei benefici;
Ritenuto,
ai fini di cui sopra, di confermare, con le integrazioni di cui al successivo art. 2, le modalità, i tempi e le procedure per la concessione delle agevolazioni, stabiliti con decreto ministeriale 4 giugno 1987, n. 255, registrato alla Corte dei conti l'11 giugno 1987, registro n. 6 Industria, foglio n. 248 e pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 152 del 2 luglio 1987; Decreta:
Art. 1
Sono confermati le modalità, i tempi e le procedure per la presentazione delle domande e per la concessione di contributi a fondo perduto alle piccole e medie imprese industriali ed alle imprese artigiane per l'acquisto di macchinari ad elevata tecnologia, stabiliti con decreto ministeriale 4 giugno 1987, n. 255. Restano efficaci le domande di contributo presentate a norma dell'art. 1 del decreto-legge 1 giugno 1987, n. 212.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. NOTE Note all'art. 1: - Per il D.M. 4 giugno 1987, n. 255, si veda nelle premesse. - Il D.L. n. 212/1987, non convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali (il relativo comunicato è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 179 del 3 agosto 1987), recava lo stesso titolo del D.L. n. 318/1987 (si veda nelle premesse).
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