LEGGE 11 marzo 1988, n. 67
Entrata in vigore della legge: 14-3-1988
La Camera dei deputati ed il Sento della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
CAPO I DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO
Art. 1
Il limite massimo del saldo netto da finanziare per l'anno 1988 resta determinato in termini di competenza in lire 191.060 miliardi, comprese lire 40.000 miliardi concernenti regolazione di debiti pregressi e lire 11.108 miliardi relativi a trasferimenti di bilancio sostitutivi di anticipazioni di tesoreria all'INPS. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468 - ivi compresi l'indebitmento all'estero per un importo complessivo non superiore a lire 4.000 miliardi relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 1988, nonche' le suddette regolazioni contabili - resta fissato, in termini di competenza, in lire 249.070 miliardi per l'anno finanziario 1988. 2. Non rientrano nei limiti di cui al comma 1 le somme da iscrivere in bilancio in forza dell'articolo 10, sesto e settimo comma, e dell'articolo 17, terzo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, nonche' le emissioni effettuate per la sostituzione dei buoni ordinari del tesoro in scadenza con titoli di media e lunga durata, nei limiti del valore di emissione dei titoli in scadenza, e quelle destinate alla estinzione anticipata di debiti esteri. 3. Gli importi da iscrivere in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, nelle misure indicate nella Tabella A allegata alla presente legge. 4. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 10 della legge 5 agosto 1978, n. 468, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nell'anno 1988, restano determinati in lire 30.316,578 miliardi per il fondo speciale destinato alle spese correnti, secondo il dettaglio di cui alla Tabella B allegata alla presente legge, e in lire 9.121,625 miliardi per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale secondo il dettaglio di cui alla Tabella C allegata alla presente legge. 5. Gli importi previsti al comma 4 per le Tabelle B e C e quelli corrispondenti indicati dalle medesime Tabelle per ciascuno degli anni 1989 e 1990 risultano dal saldo tra gli accantonamenti di segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate e accantonamenti di segno negativo per riduzione di spese o per incremento di entrate. Gli accantonamenti di segno positivo contrassegnati nelle dette Tabelle da lettere alfabetiche non possono essere utilizzati, ai fini della copertura finanziaria di iniziative legislative, fino all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi corrispondenti agli accantonamenti di segno negativo contrassegnati dalle medesime lettere alfabetiche, e, comunque, nei limiti della minore spesa o delle maggiori entrate da essi previsti per ciascuno degli esercizi considerati. Fino all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi corrispondenti ad accantonamenti di segno negativo non contrassegnati da lettere, gli accantonamenti di segno positivo non contrassegnati da lettere possono essere utilizzati, ai fini della copertura finanziaria di iniziative legislative, soltanto entro i limiti del saldo risultante dalla somma algebrica tra i medesimi accantonamenti positivi e negativi non contrassegnati da lettere. L'utilizzo degli accantonamenti di segno positivo che risultano in corso d'anno eccedenti rispetto a tale saldo resta subordinato all'entrata in vigore dei provvedimenti corrispondenti agli accantonamenti di segno negativo non contrassegnati da lettere, e comunque nei limiti delle minori spese o delle maggiori entrate da essi previsti per ciascuno degli esercizi finanziari considerati. Con decreto del Ministro del tesoro, gli importi derivanti da riduzioni di spesa sono portati, rispettivamente, in diminuzione ai pertinenti capitoli di spesa ovvero in aumento dell'entrata del bilancio e correlativamente assegnati in aumento alle dotazioni dei fondi di cui alle ripetute Tabelle B e C, ferme restando le destinazioni contrassegnate dalle predette lettere alfabetiche. L'eventuale parte di gettito eccedente l'importo degli accantonamenti di segno negativo che risulti a seguito dell'approvazione dei relativi provvedimenti legislativi e' destinata soltanto alla riduzione del saldo netto da finanziare stabilito al comma 1 del presente articolo. 6. Ai sensi dell'articolo 19, quattordicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio del 1988 e triennale 1988-1990 sono indicate nella Tabella D allegata alla presente legge. 7. E' fatta salva la possibilita' di provvedere in corso dell'anno alle integrazioni da disporre in forza dell'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, relativamente agli stanziamenti di cui al comma 6 relativi a capitoli ricompresi nell'elenco n. 1 allegato allo stato di previsione del Ministero del tesoro. 8. Per il triennio 1988-1990, in deroga ai termini stabiliti dall'articolo 20, dodicesimo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, per le autorizzazioni di spesa comportanti l'iscrizione in bilancio di uno o piu' limiti di impegno l'impegnabilita' di ciascuna annualita' e' ridotta all'anno successivo a quello di iscrizione. Trascorso tale termine le somme non impegnate sono considerate economie di bilancio. 9. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93, la spesa per gli anni 1989 e 1990, relativa ai rinnovi contrattuali per il triennio 1988-1991 del personale delle Amministrazioni statali, compreso quello delle Aziende autonome, resta determinata rispettivamente in lire 600 miliardi e in lire 1.000 miliardi; tali somme, comprensive delle disponibilita' occorrenti per l'adeguamento delle retribuzioni del personale militare e dei Corpi di polizia, sono iscritte in apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio relative alla ripartizione del fondo stesso. 10. Ai sensi di quanto previsto dal predetto articolo 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93, le regioni, le provincie ed i comuni nonche' gli enti pubblici non economici provvedono ad iscrivere nei bilanci relativi agli anni 1989 e 1990 le risorse occorrenti al finanziamento dei rinnovi contrattuali. 11. L'incremento della spesa complessiva derivante dagli aumenti dei trattamenti economici del personale determinati con i criteri di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, non deve annualmente superare, per le amministrazioni e gli enti a cui si applica la predetta norma, il tasso di inflazione programmato in sede di Relazione previsionale e programmatica.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota all'art. 1, comma 1: Il testo dell'art. 11 della legge n. 468/1978 (Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio) e' il seguente: "Art. 11 (Legge finanziaria). - Al fine di adeguare le entrate e le uscite del bilancio dello Stato, delle aziende autonome e degli enti pubblici che si ricollegano alla finanza statale, agli obiettivi di politica economica cui si ispirano il bilancio pluriennale e il bilancio annuale, il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro delle finanze, presenta al Parlamento, contemporaneamente al disegno di legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato, un disegno di "legge finanziaria" con la quale possono operarsi modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative aventi riflessi sul bilancio dello Stato, su quelli delle aziende autonome e su quelli degli enti che si ricollegano alla finanza statale. La legge finanziaria indica il livello massimo del ricorso al mercato finanziario. Tale ammontare concorre, con le entrate, a determinare le disponibilita' per la copertura di tutte le spese da iscrivere nel bilancio annuale. La legge finanziaria provvede a tradurre in atto alla manovra di bilancio per le entrate e le spese che si intende perseguire, in coerenza con quanto previsto dal precedente art. 4". L'art. 4 della stessa legge, richiamato nell'ultimo comma dell'articolo sopra riportato, reca norme sul bilancio pluriennale di previsione dello Stato. Note all'art. 1, comma 2: - Il testo dell'intero art. 10 della legge n. 468/1978 e' riportato nella nota all'art. 1, comma 4. - Il terzo comma dell'art. 17 della citata legge n. 468/1978 prevede: "Le riassegnazioni ai capitoli di spesa di cui all'art. 5, ultimo comma, della presente legge sono disposte con decreto del Ministro del tesoro da registrarsi alla Corte dei conti e riguardano le somme versate all'entrata entro il 31 ottobre di ciascun anno finanziario. Le somme versate dopo tale data e comunque entro la chiusura dell'esercizio sono riassegnate con decreto del Ministro del tesoro ai corrispondenti capitoli di spesa dell'anno successivo". Nota all'art. 1, comma 4: Il testo dell'art. 10 della legge n. 468/1978 e' il seguente: "Art. 10 (Fondi speciali). - Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro sono iscritti appositi fondi speciali, indicati dalla legge finanziaria di cui al successivo art. 11, destinati a far fronte alle spese derivanti da progetti di legge che si prevede possano essere approvati nel corso dell'esercizio. Le somme di cui al primo comma possono essere portate in aumento degli stanziamenti, di competenza e di cassa, di capitoli esistenti o di nuovi capitoli, solo dopo la pubblicazione dei provvedimenti legislativi che le autorizzano. I fondi devono essere tenuti distinti a seconda che siano destinati al finanziamento di spese correnti o di spese in conto capitale, ovvero al rimborso di prestiti. In appositi elenchi allegati allo stato di previsione del Ministero del tesoro sono indicati i provvedimenti per i quali viene predisposta la copertura con i fondi speciali. Le quote dei fondi non utilizzate, ai sensi del secondo comma, entro la chisura dell'esercizio, costituiscono economie di spesa. La copertura finanziaria - nella forma di nuove o maggiori entrate, di riduzioni di capitoli di spesa o di accantonamenti nei fondi speciali - relativa a provvedimenti legislativi non perfezionati entro il termine dell'esercizio resta valida per l'esercizio successivo purche' tali provvedimenti entrino in vigore entro il termine di detto esercizio successivo. In tal caso, ferma restando l'acquisizione della copertura finanziaria, come precisata nel comma precedente, al bilancio dell'esercizio in cui e' stata iscritta, le nuove o maggiori spese derivanti dal perfezionamento dei relativi provvedimenti legislativi sono iscritte nel bilancio dell'esercizio nel corso del quale entrano in vigore i provvedimenti stessi. Le economie di spesa da utilizzare a tal fine nell'esercizio successivo formano oggetto di appositi elenchi allegati al conto consuntivo del Ministero del tesoro". Nota all'art. 1, comma 6: Il quattordicesimo comma dell'art. 19 della legge n. 887/1984 (Legge finanziaria 1985) prevede che: "Con effetto dal 1› gennaio 1986, le disposizioni di legge che rinviano per la quantificazione dello stanziamento annuo alla legge di approvazione del bilancio dello Stato cessano di avere efficacia. La quantificazione predetta e' disposta, su base triennale, dalla legge finanziaria, con aggiornamento annuale per scorrimento. Nelle more dell'approvazione della legge finanziaria relativa all'anno 1986, il bilancio di previsione dello Stato afferente lo stesso anno considera, per le disposizioni di legge di cui al comma precedente, uno stanziamento non superiore a quello iscritto nel bilancio dello Stato per l'anno 1985". Nota all'art. 1, comma 7: Il testo dell'art. 7 della legge n. 468/1978 e' il seguente: "Art. 7 (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine). - Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e' istituito, nella parte corrente, un "Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine" le cui dotazioni sono annualmente determinate, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio. Con decreti del Ministro del tesoro, da registrarsi alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed iscritte in aumento sia delle dotazioni di competenza che di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie: 1) per il pagamento dei residui passivi di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, in caso di richiesta da parte degli aventi diritto, con reiscrizione ai capitoli di provenienza, ovvero a capitoli di nuova istituzione nel caso in cui quello di provenienza sia stato nel frattempo soppresso; 2) per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di spesa aventi carattere obbligatorio o connessi con l'accertamento e la riscossione delle entrate. Allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e' allegato l'elenco dei capitoli di cui al precedente numero 2), da approvarsi, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio". Nota all'art. 1, comma 8: Il dodicesimo comma dell'art. 20 della legge n. 468/1978 prevede che: "Decorsi i termini di impegnabilita', di cui al secondo comma dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, come risulta modificato dal secondo comma dell'art. 4 della legge 20 luglio 1977, n. 407, e dall'ottavo comma dell'art. 33 della presente legge, gli stanziamenti da iscriversi a carico del bilancio degli esercizi successivi saranno determinati in relazione alle effettive annualita' da pagare". Nota all'art. 1, comma 9: Il testo dell'art. 15 della legge n. 93/1983 (Legge- quadro sul pubblico impiego) e' il seguente: "Art. 15 (Copertura finanziaria). - Nella indicazione delle ipotesi circa gli andamenti dell'economia che precede il bilancio pluriennale dello Stato, di cui all'art. 4 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono delineate le compatibilita' generali di tutti gli impegni di spesa da destinare al pubblico impiego. In particolare nel bilancio pluriennale viene indicata la spesa destinata alla contrattazione collettiva per il triennio, determinando la quota relativa a ciascuno degli anni considerati. L'onere derivante dalla contrattazione collettiva sara' determinato con apposita norma da inserire nella legge finanziaria, nel quadro delle indicazioni del comma precedente. Il Governo, in relazione alla contrattazione collettiva, non puo' assumere impegni di spesa superiori allo stanziamento determinato ai sensi del comma precedente se non previa espressa autorizzazione del Parlamento che, con legge, modifica la disposizione della legge finanziaria di cui al comma precedente, nel rispetto delle norme della copertura finanziaria determinata dall'art. 4 della legge 5 agosto 1978, n. 468. All'onere derivante dall'applicazione delle norme concernenti il personale statale si provvede mediante corrispondente riduzione di un apposito fondo, che sara' iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro, la cui misura sara' annualmente determinata con apposita norma da inserire nella legge finanziaria. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni di bilancio relative alla ripartizione del fondo medesimo. Analogamente provvederanno per i propri bilanci le regioni, le provincie ed i comuni nonche' gli enti pubblici non economici cui si applica la presente legge". Nota all'art. 1, comma 10: Per il testo dell'art. 15 della legge n. 93/1983 si veda la precedente nota all'art. 1, comma 9. Nota all'art. 1, comma 11: Il comma 1 dell'art. 6 della legge n. 41/1986 (Legge finanziaria 1986) prevede che: "Per gli anni 1986, 1987 e 1988, la spesa complessiva per gli aumenti dei trattamenti economici del personale di ruolo e non di ruolo dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, compresa la gestione commissariale della cessata Cassa per il Mezzogiorno, dalle Aziende di Stato, dalle regioni, dagli enti locali, dagli enti pubblici non economici, dalle aziende municipalizzate, dalle unita' sanitarie locali, dalle societa' e dai consorzi di diritto privato il cui capitale sia interamente posseduto da regioni o da enti locali, dai consorzi amministrativi cui partecipino regioni o enti locali, dalle aziende pubbliche in gestione commissariale governativa, dalle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto in regime di concessione, dovuti a variazioni dell'indennita' integrativa speciale, all'attribuzione di classi e scatti di stipendio e a qualsiasi altro titolo, compresi i miglioramenti relativi ai rinnovi contrattuali, non deve superare, rispettivamente, il 6, il 5 ed il 4 per cento degli oneri sostenuti nell'anno immediatamente precedente per stipendi, indennita' integrativa speciale, tredicesima mensilita' ed ogni altro assegno comunque denominato, escluse le quote di aggiunta di famiglia e le indennita' di missione e di trasferimento".
Art. 2
(( ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 23 AGOSTO 1988, N. 362 ))
Art. 3
(( ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 23 AGOSTO 1988, N. 362 ))
CAPO II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE
Art. 4
La misura del versamento d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi prevista dalla legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni, e dal decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, convertito, con modificazioni dalla legge 23 febbraio 1978, n. 38, da effettuarsi da parte dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche per gli anni 1988, 1989 e 1990 ovvero per i tre periodi di imposta successivi a quello in corso al 24 settembre 1987 per i soggetti il cui periodo di imposta non coin- cide con l'anno solare, e' elevata dal 92 al 98 per cento. 2. Le aliquote dell'imposta sulle assicurazioni private e sui contratti di rendita vitalizia della tariffa allegato A, annessa alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e successive modificazioni, sono aumentate del 25 per cento.
Note all'art. 4, comma 1: - L'art. 1 della legge n. 97/1977 (Disposizioni in materia di riscossione delle imposte sui redditi), sostituito dall'art. 1 della legge n. 749/1977, ha istituito, a decorrere dall'anno 1977 a carico dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche e all'imposta sul reddito delle persone giuridiche un versamento, da effettuarsi nel mese di novembre di ciascun anno, a titolo di acconto dell'imposta dovuta per il periodo d'imposta in corso, pari al 75 per cento dell'imposta relativa al periodo precedente, come indicata, al netto delle detrazioni e dei crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto, nella dichiarazione dei redditi presentata per il periodo stesso. Se per il periodo precedente e' stata omessa la dichiarazione, l'acconto e' commisurato al 75 per cento dell'imposta corrispondente al reddito complessivo che avrebbe dovuto essere dichiarato, al netto delle detrazioni e crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto. La misura del versamento di acconto e' stata elevata al 90 per cento dall'art. 1 del D.L. 31 ottobre 1980, n. 693, convertito nella legge 22 dicembre 1980, n. 891, e poi al 92 per cento, per il solo anno 1982, dall'art. 10 del D.L. 22 dicembre 1981, n. 787, convertito nella legge 26 febbraio 1982, n. 52; il versamento e' stato confermato nell'anzidetta misura anche negli anni 1983, 1984 e 1985. Con decorrenza dal periodo d'imposta in corso al 1› gennaio 1986 l'art. 3 della legge n. 41/1986 ha fissatto in via permanente il predetto versamento di acconto nella misura del 92 per cento. - L'art. 2 del D.L. n. 936/1977 (Misure fiscali urgenti) ha istituito, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1› gennaio 1978, un versamento a titolo di acconto dell'imposta locale sui redditi, da effettuarsi con le modalita' e nella misura di cui alla legge n. 97/1977 sopra richiamata. La misura del versamento di acconto e' stata elevata prima al 90 per cento e poi al 92 per cento con la medesima decorrenza, dalle stesse disposizioni richiamate nella nota precedente. Nota all'art. 4, comma 2: L'allegato A, annesso alla legge n. 1216/1961 (Nuove disposizioni tributarie in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi), riporta la tariffa generale per le assicurazioni e i contratti di rendita vitalizia soggetti all'imposta in misura ordinaria. L'art. 5, comma dodicesimo, del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, nel testo di cui alla legge di conversione 28 febbraio 1983, n. 53, ha elevato dal 50 per cento le aliquote indicate nella tariffa, a decorrere dal 1› febbraio 1983. Il quattordicesimo comma del medesimo art. 5 ha ulteriormente modificato le aliquote in misura differenziata a decorrere dal 1› maggio 1983. A norma dell'art. 9 della legge 5 dicembre 1986, n. 856, recante norme per la ristrutturazione della flotta pubblica (gruppo Finmare) e interventi per l'armamento privato, l'aliquota dell'imposta per le assicurazioni contro i rischi della navigazione ed assimilate, di cui all'art. 2 della predetta tariffa generale e' diminuita al 6% a decorrere dal 1› gennaio 1987 (l'aliquota precedente era del 10%).
Art. 5
Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 5-bis del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899, concernenti agevolazioni tributarie per i trasferimenti a titolo oneroso di immobili ad uso abitativo, sono prorogate fino al 31 dicembre 1988.
Nota all'art. 5, comma 1: Il testo dei primi due commi dell'art. 5- bis del D.L. n. 708/1986, aggiunto dalla legge di conversione (Misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilita' abitative) e' il seguente: "1. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 e quelle di cui al comma 9- bis dell'art. 2 del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 1987. L'aliquota del 2 per cento ai fini dell'imposta di registro di cui ai commi 1 e 9- bis del predetto articolo e' elevata al 4 per cento. 2. Tale beneficio viene esteso ai cittadini italiani emigrati all'estero che acquistino la prima casa sul territorio italiano". Il testo dei commi da 1 a 5 e del comma 9- bis dell'art. 2 del D.L. n. 12/1985, richiamati nel comma 1 soprariportato, e' il seguente: "1. Fino al 31 dicembre 1985, i trasferimenti a titolo oneroso, effettuati nei confronti di persone fisiche da soggetti che non agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione, di fabbricati o porzioni di fabbricati destinati ad uso di abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al decreto ministeriale 2 agosto 1969 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, indipendentemente dalla data della loro costruzione, sono soggetti all'imposta di registro del due per cento ed alle imposte fisse ipotecarie e catastali, a condizione che l'immobile acquistato sia ubicato nel comune ove l'acquirente ha la propria residenza o, se diverso, in quello in cui svolge la propria attivita' o, se trasferito all'estero per ragioni di lavoro, in quello nel quale ha sede l'impresa da cui dipende e che nell'atto di acquisto il compratore dichiari, a pena di decadenza, di non possedere altro fabbricato o porzioni di fabbricato destinati ad abitazione nel comune ove e' situato l'immobile acquistato, di volerlo adibire a propria abitazione e di non aver gia' usufruito delle agevolazioni previste dal presente comma. In caso di dichiarazione mendace sono dovute le imposte nella misura ordinaria nonche' una soprattassa del trenta per cento delle imposte stesse. Le disposizioni del presente comma si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati ed alle scritture private autenticate dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche' alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione da tale data. 2. Fino al 31 dicembre 1985, sono soggetti all'aliquota del due per cento dell'imposta sul valore aggiunto le cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato destinati ad uso di abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al citato decreto ministeriale 2 agosto 1969, indipendentemente dalla data della loro costruzione, effettuate, alle condizioni previste dal comma 1, da soggetti diversi dalle imprese costruttrici nei confronti di persone fisiche, ovvero di coopertive e loro consorzi aventi i requisiti indicati all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, costituite da persone fisiche per la costruzione o l'acquisto di immobili da destinare ad uso di abitazione. 3. Sono soggette alla stessa aliquota del due per cento della imposta sul valore aggiunto le cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato destinati ad uso di abitazione non di lusso, secondo i criteri di cui al citato decreto ministeriale 2 agosto 1969, costruiti anteriormente al 18 luglio 1949, effettuate, nei termini ed alle condizioni previste nel comma 1, da imprese costruttrici nei confronti di persone fisiche, ovvero delle cooperative e loro consorzi di cui al precedente commma. 4. In caso di dichiarazione mendace l'ufficio del registro presso cui sono stati registrati gli atti di cessione di cui ai commi 2 e 3 deve recuperare nei confronti degli acquirenti una penalita' pari alla differenza fra l'aliquota del diciotto per cento dell'imposta sul valore aggiunto e quella agevolata, aumentata del trenta per cento. 5. Per gli incrementi di valore conseguenti alle cessioni e ai trasferimenti effettuati ai sensi dei commi precedenti, l'imposta di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e suc- cessive modificazioni, e' ridotta al cinquanta per cento indipendentemente dalla data di costruzione dei fabbricati o delle porzioni di fabbricati. (Omissis). 9- bis. Qualora gli enti e le imprese indicati nel primo e nel secondo comma dell'art. 1 della legge 22 aprile 1982, n. 168, intendano trasferire, alle condizioni e con i tempi ivi indicati, entro il termine del 31 dicembre 1985, immobili locati, devono comunicare il prezzo e le altre condizioni di vendita al locatario che puo' esercitare il diritto di prelazione entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione". Il termine del 31 dicembre 1985 era stato gia' in precedenza prorogato al 31 dicembre 1986 dall'art. 37 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (Legge finanziaria 1986).
Art. 6
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115 ))
Art. 7
1.(( COMMA SOPPRESSO DAL D.L. 2 MARZO 1989, N. 69, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 APRILE 1989, N. 154 )).
2.L'aliquota di cui al secondo comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e succes- sive modificazioni ed integrazioni, attualmente determinata nella misura dello 0,75 per cento, e' ridotta allo 0,25 per cento per le operazioni di credito agrario di esercizio, di cui al n. 2 dell'articolo 16 del predetto decreto del Presidente della Repubblica, aventi durata sino a dodici medi ed erogate in base a contratti conclusi a decorrere dal 1 gennaio 1988.
3.Gli interessi per la riscossione o per il rimborso di imposte, previsti dagli articoli 9, 20, 21, 39 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, nella misura del 12 per cento annuo e del 6 per cento semestrale, sono dovuti, a decorrere dal 1 gennaio 1988, rispettivamente, nelle misure del 9 e del 4,5 per cento.
4.Gli interessi previsti dalla legge 26 gennaio 1961, n. 29, e successive modificazioni, nella misura semestrale del 6 per cento, sono dovuti, a decorrere dal 1 gennaio 1988, nella misura del 4,5 per cento. Dalla stessa data gli interessi previsti in materia di imposta sul valore aggiunto nella misura del 12 per cento annuo sono dovuti nella misura del 9 per cento.
5.Nell'articolo 81, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera c) e' sostituita, con effetto dalla data di entrata in vigore dello stesso testo unico, dalla seguente: "c) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni sociali, escluse quelle acquisite per successione o donazione, superiori al 2, al 5 o al 15 per cento del capitale della societa' secondo che si tratti di azioni ammesse alla borsa o al mercato ristretto, di altre azioni o di partecipazioni non azionarie, se il periodo di tempo intercorso tra la data dell'ultimo acquisto a titolo oneroso, o dell'ultima sottoscrizione per ammontare superiore a quello spettante in virtu' del diritto di opzione, e la data della cessione o della prima cessione non e' superiore a cinque anni. La percentuale di partecipazione e' determinata tenendo conto di tutte le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi ancorche' nei confronti di soggetti diversi; si considerano cedute le prime partecipazioni acquisite in data piu' recente;".
6.All'articolo 123 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 2, le parole da: "ne' delle plusvalenze" fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: "e delle plusvalenze iscritte in bilancio non si tiene conto fino a concorrenza della differenza tra il costo delle azioni o quote delle societa' incorporate annullate per effetto della fusione e il valore del patrimonio netto delle societa' stesse risultante dalle scritture contabili". La disposizione di cui al presente comma ha effetto dalla data di entrata in vigore del citato testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.
7.Il comma 5 dell'articolo 123 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' sostituito, con effetto dalla data di entrata in vigore dello stesso testo unico, dal seguente: "5. Le perdite della societa' che partecipano alla fusione, compresa la societa' incorporante, possono essere portate in diminuzione del reddito della societa' risultante dalla fusione o incorporante per la parte del loro ammontare che non eccede l'ammontare del rispettivo patrimonio netto quale risulta dalla situazione patrimoniale di cui all'articolo 2502 del codice civile, senza tener conto dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi ventiquattro mesi anteriori alla data cui si riferisce la situazione stessa, e sempre che dal conto dei profitti e delle perdite della societa' le cui perdite sono riportabili, relativo all'esercizio precedente a quello in cui la fusione e' stata deliberata, risulti un ammontare di ricavi, di cui all'articolo 2425-bis, parte prima, n. 1, del codice civile, e un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi, di cui all'articolo 2425-bis, parte seconda, n. 3, del codice civile, superiore al 40 per cento di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori".
8.Sino al riordinamento del regime fiscale dei redditi da capitale e comunque non oltre tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, la ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti dei depositi e conti correnti bancari e postali di cui al secondo comma dell'articolo 26 del decreto el Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, maturati dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' elevata al 30 per cento salvo quanto disposto dal successivo comma 10.
9.E' altresi' elevata al 30 per cento la ritenuta operata, ai sensi del terzo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, da soggetti residenti nel territorio dello Stato incaricati del pagamento, sugli interessi, premi ed altri frutti indicati nel comma 8 dovuti da soggetti non residenti. La disposizione si applica alle ritenute operate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
10.Resta ferma al 25 per cento la ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti sui certificati di depositi nominativi raccolti dalle aziende di credito e vincolati a non meno di tre mesi, nonche' sui depositi a risparmio postale. Il presente comma non si applica ai depositi estinti prima della scadenza del vincolo.
11.Sono fatti salvi gli effetti prodotti dai decreti-legge 29 dicembre 1987, n. 533, e 13 gennaio 1988, n. 3, nei confronti dei certificati di deposito e dei depositi estinti nel periodo di vigenza dei predetti decreti-legge.
12.Nell'anno 1988 il versamento di acconto di cui all'articolo 35 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 1976, n. 249, e successive modificazioni, e' elevato, con esclusione dei depositi di cui al comma 10, al 60 per cento per ciascuna delle due scadenze stabilite. Per gli anni 1989 e 1990 il suddetto versamento di acconto e' fissato al 50 per cento per ciascuna delle due scadenze stabilite.
Art. 8
1.Le tasse sulle concessioni governative previste dalla tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni, sono aumentate del 20 per cento, con esclusione delle tasse di cui al n. 125 della medesima tariffa nonche' dell'imposta sulle concessioni governative di cui alla legge 6 giugno 1973, n. 312. Si applicano le disposizioni del secondo e del terzo periodo del ventinovesimo comma dell'articolo 5 del decreto- legge 30 dicembre 1982, n. 953, nel testo sostituito dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, di conversione del decreto stesso. Per le patenti di guida la differenza di tassa annuale puo' essere corrisposta anche con le normali marche di concessione governativa da annullarsi a cura del contribuente. L'aumento si applica alle tasse sulle concessioni governative il cui termine di pagamento decorre dal 1 gennaio 1988.
2.La tassa erariale automobilistica, nella misura risultante dall'applicazione dell'articolo 3, comma 3, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e' aumentata del 25 per cento. L'aumento non influisce sulla tassa regionale automobilistica.
3.La soprattassa annua dovuta per le autovetture e gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose azionati con motori die- sel, di cui all'articolo 8 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976, n. 786, e successive modificazioni, e' stabilita in lire 33.750 per ogni CV di potenza fiscale del motore. Per gli anzidetti autoveicoli con potenza fino a 15 CV la soprattassa annua e' stabilita in lire 375.000.
4.La tassa speciale istituita con l'articolo 2 della legge 21 luglio 1984, n. 362, e' elevata a lire 18.000 per CV per gli autoveicoli muniti di impianto di alimentazione a gas di petrolio liquefatto (GPL) e a lire 12.600 per CV per quelli muniti di impianto di alimentazione a gas metano. Per gli autoveicoli con potenza fiscale fino a 15 CV la tassa speciale annua e' stabilita in lire 198.000 se alimentati con GPL e in lire 126.000 se alimentati a gas metano.
5.Le disposizioni contenute nei commi 2, 3 e 4 si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1988. Se anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge sono stati effettuati pagamenti per i tributi indicati nei commi 2, 3 e 4 per periodi fissi scadenti nell'anno 1988 in misura inferiore a quella ivi stabilita, l'integrazione deve essere corrisposta nei termini e con le modalita' determinati con decreto del Ministro delle finanze.
6.L'imposta di fabbricazione sulla birra e' aumentata da lire 2.000 a lire 2.600 per ettolitro e per ogni grado di saccarometrico del mosto, misurato con saccarometro ufficiale alla temperatura di gradi 17,50 del termometro centesimale.
7.La ricchezza saccarometrica del mosto, come sopra misurata, viene arrotondata, agli effetti dell'accertamento dell'imposta, a un decimo di grado.
8.Le frazioni di grado superiori a cinque centesimi sono computate per un decimo di grado.
9.Agli effetti della liquidazione dell'imposta il limite massimo dei gradi saccarometrici e' fissato a gradi 16 ed il limite minimo a gradi 11.
10.Sulla birra importata dall'estero e' riscossa una sovrimposta di confine equivalente all'imposta di fabbricazione da commisurare al volume della birra stessa ed al suo grado saccarometrico, determinato mediante analisi da eseguirsi dal competente laboratorio chimico delle dogane e imposte indirette sui campioni prelevati all'atto dell'importazione.
11.Agli effetti dell'applicazione dell'imposta e della sovrimposta di confine sulla birra, sono considerati come birra anche i suoi succedanei.
12.Gli aumenti d'imposta e sovrimposta di confine stabiliti con i commi da 6 a 11 si applicano anche al prodotto che abbia assolto il tributo vigente precedentemente e che alla data del 16 gennaio 1988 si trovi tuttora in recinti, spazi o locali sui quali viene esercitata la vigilanza finanziaria nelle fabbriche produttrici, negli opifici di imbottigliamento o comunque e dovunque in possesso dei fabbricanti, degli importatori e degli imbottigliatori. A tal uopo il possessore del prodotto a norma del presente comma deve fare denuncia delle quantita' possedute entro il mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione o alla dogana, secondo la rispettiva competenza.
14.I maggiori tributi dovuti in base alle disposizioni dei commi da 6 a 13 debbono essere versati alla competente sezione provinciale di tesoreria entro venti giorni dalla data di notificazione della liquidazione.
15.Sulle somme non versate tempestivamente si applica l'indennita' di mora del 6 per cento. Detta indennita' e' ridotta al 2 per cento quando il pagamento avvenga entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine.
16.Sulle somme non versate tempestivamente si applica, inoltre, l'interesse nella misura stabilita dall'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1982, n. 873.
17.Nel caso di tardiva presentazione della denuncia di cui all'ultimo periodo del comma 12 o di presentazione di denuncia inesatta, si applica la pena pecuniaria dal doppio al decuplo del tributo dovuto.
18.La pena pecuniaria e' ridotta ad un decimo del minimo di cui al comma 17 quando sia stata presentata denuncia, riconosciuta regolare, entro cinque giorni successivi alla scadenza dei termini stabiliti nell'ultimo periodo del comma 12.
19.A decorrere dal 16 gennaio 1988 l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sullo spirito (alcole etilico) sono aumentate da lire 420.000 a lire 546.000 per ettanidro, alla temperatura di 20 gradi centigradi.
20.A decorrere dal 16 gennaio 1988 l'aliquota ridotta dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine per i prodotti indicati nell'articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge 15 giugno 1984, n. 232, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1984, n. 408, e' aumentata da lire 340.000 a lire 442.000 per ettanidro, alla temperatura di 20 gradi centigradi e si applica fino al 31 dicembre 1992.(14)(17)
21.Gli aumenti di imposta stabiliti dai commi 19 e 20 si applicano agli alcoli, anche se contenuti nei prodotti nazionali o di importazione, da chiunque o comunque detenuti o viaggianti che, alla data del 16 gennaio 1988, non hanno ancora assolto l'imposta di fabbricazione o la corrispondente sovrimposta di confine nonche' alle acqueviti in invecchiamento a imposta ridotta.
23.Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel comma 22 valgono le norme di cui agli articoli 9 e 10 della legge 11 maggio 1981, n. 213, ad eccezione del termine di effettuazione del versamento della differenza d'imposta sulle giacenze e del termine per la denuncia delle quantita' possedute, che vengono fissati nell'ultimo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.
24.A decorrere dal 16 gennaio 1988 la restituzione di fabbricazione prevista dalle vigenti disposizioni per gli alcoli contenuti nei prodotti esportati e' effettuata nelle misure di lire 442.000 ad ettanidro fino al 31 dicembre 1992 e di lire 546.000 ad ettanidro dal 1 gennaio 1993.
25.Per le profumerie alcoliche condizionate a norma del regio decreto-legge 2 febbraio 1933, n. 23, convertito dalla legge 3 aprile 1933, n. 353, l'obbligo della circolazione con bolletta di legittimazione si intende assolto qualora il prodotto risulti scortato dal documento di accompagnamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, integrato, a cura del mittente, con l'indicazione della quantita' idrata e di quella anidra, e in tal caso gli scarichi possono essere effettuati con le modalita' previste per le operazioni senza obbligo di emissione di bolletta di legittimazione, mediante annotazione sul registro C. 38.
26.I depositi soggetti all'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico possono ricevere profumerie alcoliche scortate dal documento di accompagnamento indicato nel comma 25 ed integrato secondo quanto previsto nel comma medesimo, in tali casi, la presa in carico nel registro si effettua sulla base di detto documento.
27.Nei casi di impiego di alcoli denaturati in lavorazioni industriali ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 1948, n. 1388, l'eventuale superamento dei limiti quantitativi annualmente autorizzati, sempreche' l'eccedenza risulti effettivamente impiegata sotto il controllo dell'Amministrazione nelle lavorazioni anzidette, non puo' intendersi come fatto che comporti il recupero di tributi, salvo quello del diritto erariale speciale nell'ipotesi prevista dall'articolo 2, secondo comma, della legge 28 marzo 1968, n. 415.
28.Il quinto comma dell'articolo 3 della legge 11 maggio 1981, n. 213, concernente modificazioni al regime fiscale degli spiriti, e' sostituito dal seguente: "Per la preparazione di liquori, di acquaviti e di frutta allo spirito, effettuata ai sensi dell'articolo 2 del predetto regio decreto-legge 1 marzo 1937, n. 226, e dell'articolo 14, secondo comma, del decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1955, n. 1037, e' concesso l'abbuono dell'imposta di fabbricazione o della corrispondente sovrimposta di confine sui cali effettivamente accertati di spirito impiegato, purche' non superino le seguenti misure: a) per cento per tutte le operazioni di preparazione, di trasformazione e di confezionamento; b) in aggiunta al calo di cui alla lettera a), 4 per cento o 6 per cento rispettivamente dopo sei mesi o dopo dodici mesi di giacenza in magazzino. Per i periodi duccessivi ai cali suddetti si aggiunge il 5 per cento annuo. Gli abbuoni di cui alla presente lettera sono frazionabili per mese".
29.A decorrere dal 16 gennaio 1988 l'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile e' aumentata da lire 30 a lire 40 al metro cubo.
30.A decorrere dal 16 gennaio 1988 per le cessioni di oli combustibili diversi da quelli speciali, fluidi, per il riscaldamento, di cui al punto H/1-c della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto e' stabilita nella misura del 18 per cento.
31.A decorrere dal 16 gennaio 1988 per le cessioni di gas metano per uso domestico distribuito a mezzo rate urbana ad eccezione di quello destinato esclusivamente ad uso domestico di cottura cibi e produzione di acqua calda si applica l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto nella misura del 18 per cento. Per le cessioni effettuate nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, l'aliquota rimane stabilita al 9 per cento.(29)
32.Le disposizioni di cui alle lettere c e d) del secondo comma dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nel testo sostituito dal primo comma dell'articolo 5 del decreto legge, 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, sono prorogate fino al 31 dicembre 1990.
33.L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 2 per cento prevista per le somministrazioni di alimenti e bevande deve intendersi applicabile anche se le somministrazioni stesse sono eseguite sulla base di contratti di appalto.
34.I versamenti eseguiti dagli enti pubblici per l'esecuzione di corsi di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione del personale, non devono intendersi, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, quali corrispettivi di prestazioni di servizi ne' devono intendersi soggetti alla ritenuta d'acconto.
35.((COMMA ABROGATO DAL D.L. 16 SETTEMBRE 2024, N. 131, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 14 NOVEMBRE 2024, N. 166)). ((62))
36.Le cessioni e importazioni effettuate dal 1 gennaio 1973 di gas petroliferi liquefatti contenuti in bombole da 10 e 15 chilogrammi sono considerate per uso domestico in qualunque fase della commercializzazione. Non si da' luogo a rimborsi, ne' e' consentita la variazione di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. (10) ----------------- AGGIORNAMENTO (10) Il D.L. 29 maggio 1989, n. 202, convertito con modificazioni dalla L. 28 luglio 1989, n. 263 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che " Il comma 36 dell'articolo 8 della legge 11 marzo 1988, n. 67, va interpretato nel senso che uso domestico in qualunque fase della commercializzazione si ha ogni qualvolta vi sia cessione ed importazione di gas petroliferi liquefatti destinati ad essere commercializzati in bombole da dieci e da quindici chilogrammi." ----------------- AGGIORNAMENTO (14) Il D.L. 15 settembre 1990, n. 261, convertito con modificazioni dalla L. 12 novembre 1990, n. 331 ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che " L'aliquota ridotta dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista fino al 31 dicembre 1992 dall'articolo 8, comma 20, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e' aumentata, fino alla predetta data, da L. 442.000 a L. 618.800 per ettanidro, alla temperatura di 20 'C." ----------------- AGGIORNAMENTO (17) IL D.L. 13 maggio 1991, n. 151, convertito con modificazioni, dalla L. 12 luglio 1991, n. 202 ha disposto (con l'art. 5, comma 2) che " L'aliquota ridotta dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista fino al 31 dicembre 1992 dall'articolo 8, comma 20, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e' aumentata, fino alla predetta data, da L. 618.800 a L. 928.200 per ettanidro, alla temperatura di 20 C." ----------------- AGGIORNAMENTO (29) Il D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 1997, n. 30 ha disposto (con l'art. 2, comma 5) che "E abrogato il comma 31 dell'articolo 8 della legge 11 marzo 1988, n. 67, che stabilisce l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto in misura ridotta limitatamente alle somministrazioni di gas metano effettuate nei territori del Mezzogiorno." AGGIORNAMENTO (62) Il D.L. 16 settembre 2024, n. 131, convertito con modificazioni dalla L. 14 novembre 2024, n. 166, ha disposto (con l'art. 16-ter, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai prestiti e ai distacchi di personale stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2025; sono fatti salvi i comportamenti adottati dai contribuenti anteriormente a tale data in conformita' alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea dell'11 marzo 2020, nella causa C-94/19, o in conformita' all'articolo 8, comma 35, della legge n. 67 del 1988, per i quali non siano intervenuti accertamenti definitivi".
Art. 9
1.A decorrere dal 1 gennaio 1988 la misura del contributo capitario aggiuntivo di cui all'articolo 22, comma 1, lettera f), della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e' elevata a lire 370.000 annue.
2.A decorrere dal 1 gennaio 1988 il contributo capitario aggiuntivo di cui al comma 1 e' dovuto anche dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni con aziende ubicate nei territori montani di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e nelle zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, in misura pari a lire 135.000 annue.
3.La misura contributiva di cui all'articolo 4, primo comma, della legge 16 febbraio 1977, n. 37, gia' fissata all'8 per cento dall'articolo 20, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e' elevata al 9 per cento dal 1 gennaio 1988. Per i lavoratori autonomi ed i concedenti di terreni a mezzadria e a colonia, la quota capitaria annua, di cui all'articolo 4, secondo comma, della legge 16 febbraio 1977, n. 37, come modificata dal decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e dall'articolo 13 della legge 10 maggio 1982, n. 251, gia' fissata in lire 250.000 dall'articolo 20, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e' aumentata di lire 50.000 dal 1 gennaio 1988, di ulteriori lire 100.000 dal 1 gennaio 1989 e di ulteriori lire 100.000 dal 1 gennaio 1990.
4.Per le aziende situate nei territori montani di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nonche' nelle zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, la quota capitaria annua, gia' fissata in lire 170.000 dall'articolo 20, comma 2, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e' aumentata di lire 250.000 dal 1 gennaio 1988, di ulteriori lire 50.000 dal 1 gennaio 1989 e di ulteriori lire 50.000 dal 1 gennaio 1990.
5.I premi ed i contributi relativi alle gestioni previdenziali ed assistenziali, dovuti dai datori di lavoro agricolo per il proprio personale dipendente, occupato a tempo indeterminato e a tempo determinato nei territori montani di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sono fissati nella misura del 20 per cento a decorrere dal 1 ottobre 1994, del 25 per cento a decorrere dal 1 ottobre 1995 e del 30 per cento a decorrere dal 1 ottobre 1996. I predetti premi e contributi dovuti dai datori di lavoro agricolo operanti nelle zone agricole svantaggiate, delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sono fissati nella misura del 30 per cento a decorrere dal 1 ottobre 1994, del 40 per cento a decorrere dal 1 ottobre 1995, del 60 per cento a decorrere dal 1 ottobre 1996. (39a)(42)(43)(48)((61))
5-bis.Le agevolazioni di cui al comma 5 non spettano ai datori di lavoro agricolo per i lavoratori occupati in violazione delle norme sul collocamento. (39a)(42)(43)((61))
5-ter.Le agevolazioni di cui al comma 5 si applicano soltanto sulla quota a carico del datore di lavoro.(39a)(42)(43)((61))
6.Per i calcoli delle agevolazioni di cui al comma 5 non si tiene conto delle fiscalizzazioni previste dai commi 5 e 6 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48.(38)
7.A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1 gennaio 1988, le misure dei contributi a percentuale per il finanziamento del Fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo di cui all'articolo 2, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, e successive modificazioni e integrazioni, sono rispettivamente elevate dal 24,20 per cento al 25,50 per cento, di cui il 17 per cento a carico dei datori di lavoro, e dal 23,38 per cento al 24,60 per cento, di cui il 17,45 per cento a carico dei datori di lavoro.
8.Per le imprese di esercizio delle sale cinematografiche il contributo a percentuale e' elevato dal 21,38 per cento al 22,50 per cento, di cui il 15,45 per cento a carico dei datori di lavoro.
9.La misura del contributo di solidarieta' di cui all'articolo 2, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, e successive modificazioni e integrazioni, e' elevata dal 3 per cento al 5 per cento, di cui il 2,50 per cento a carico dei datori di lavoro.
10.Resta fermo il disposto del secondo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420.
Art. 10
A decorrere dal periodo di paga in corso al 1› gennaio 1988 la quota di contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 31, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e' stabilita nella misura del 10,65 per cento, di cui il 9,60 per cento a carico dei datori di lavoro e l'1,05 per cento a carico dei lavoratori dipendenti. Per i periodi di paga successivi al 31 dicembre 1988, l'aliquota contributiva e' ridotta al 10,50 per cento, di cui il 9,60 per cento a carico dei datori di lavoro e lo 0,90 per cento a carico dei lavoratori dipendenti. 2. Nell'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. A decorrere dal 1› gennaio 1988 il contributo istituito dall'articolo 2 della legge 30 ottobre 1953, n. 841, successivamente modificato dall'articolo 4 della legge 6 dicembre 1971, n. 1053, posto a carico dei pensionati delle amministrazioni statali, delle aziende autonome e dell'Ente Ferrovie dello Stato sui trattamenti pensionistici dagli stessi percepiti e' ridotto allo 0,50 per cento; a decorrere dal 1› gennaio 1989 il suddetto contributo e' soppresso". 3. Il contributo previsto dall'articolo 31, commi 8 e 11, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e' fissato nella misura del 6,5 per cento dal 1› gennaio 1988 e nella misura del 5 per cento dal 1o gennaio 1989. 4. Una quota pari al 15 per cento della misura del contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale, di cui ai commi 8 e 11 dell'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 versato per l'anno 1987 dai soggetti di cui ai commi 8, 9 e 11 dello stesso articolo 31, e' portata in detrazione del contributo dovuto per l'anno 1988. 5. I soggetti di cui al comma 4 che nel 1988 cessano dall'obbligo del versamento in questione, o che comunque sono tenuti a versare importi inferiori a quello corrispondente al 15 per cento del contributo 1987, potranno a domanda ottenere il rimborso. 6. In ogni caso le quote capitarie di cui all'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, si intendono dovute salvo prova contraria da parte del contribuente, sulla base dell'aliquota dovuta ai sensi dell'articolo 31 della medesima legge, come modificato dalle presenti disposizioni, e dell'imponibile effettivo.
Nota all'art. 10, comma 1: L'art. 31, comma 1, della legge n. 41/1986 (Legge finanziaria 1986) fissa la misura del contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale per i lavoratori dipendenti di tutti i settori, pubblici e privati. Nota all'art. 10, comma 2: La legge n. 841/1953 estende l'assistenza sanitaria ai pensionati statali e provvede alla sistemazione economica della gestione assistenziale dell'E.N.P.A.S. Agli oneri relativi all'assistenza sanitaria dei pensionati di cui all'art. 1, l'art. 2 pone a carico dei titolari dei trattamenti di quiescenza un contributo commisurato all'1 per cento dell'ammontare lordo delle pensioni o assegni e relativi caroviveri e delle altre integrazioni, di qualsiasi natura, fruite dalle categorie indicate nel medesimo art. 1. Nota all'art. 10, commi 3 e 4: Il testo dei commi 8, 9 e 11 dell'art. 31 della legge n. 41/1986 (Legge finanziaria 1986) e' il seguente: "8. Per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale, dagli artigiani, dagli esercenti attivita' commerciali e loro rispettivi familiari coadiutori, dai liberi professionisti, nonche' dai lavoratori dipendenti e pensionati, e' dovuto un contributo, comprensivo di quello di cui all'art. 4 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, stabilito nella misura del 7,5 per cento del reddito complessivo ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente a quello cui il contributo si riferisce, con esclusione dei redditi gia' assoggettati a contribuzione per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale e dei redditi da pensione. I redditi dominicali e agrari, dei fabbricati e di capitale concorrono, per la parte eccedente, complessivamente, i 4 milioni di lire. 9. Il contributo di cui al precedente comma 8 e' dovuto anche dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni e rispettivi concedenti, nonche' da ciascun componente attivo dei rispettivi nuclei familiari. Il contributo predetto e' ridotto al 50 per cento per i redditi delle aziende agricole situate nei territori montani di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nonche' nelle zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984 (si vedano le note all'art. 9, comma 2). (Omissis). 11. Il contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale, dovuto (dai cittadini non mutuati) ai sensi dell'art. 63 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nel testo modificato dall'art. 15 del decreto-legge 1› luglio 1980, n. 285, convertito con modificazioni, nella legge 8 agosto 1980, n. 441, e' stabilito nella misura del 7,5 per cento del reddito complessivo ai fini dell'IRPEF per l'anno relativo a quello cui il contributo si riferisce. Il relativo versamento sara' effettuato in unica soluzione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello cui il contributo si riferisce. Restano ferme le disposizioni vigenti per la determinazione del contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale a carico dei cittadini stranieri". Nota all'art. 10, comma 6: Si vedano le precedenti note all'art. 10.
Art. 11
1.L'articolo 129, primo comma, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155, va interpretato nel senso che la prescrizione ivi prevista si applica anche alle rate di pensione comunque non poste in pagamento. ((11)) ----------------- AGGIORNAMENTO (11) La Corte Costituzionale, con sentenza 17-25 maggio 1989, n. 283 (in G.U. 1a s.s. 31/5/1989, n. 22) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo.
Art. 12
L'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), in deroga al disposto dell'articolo 14, terzo comma, lettera q), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, provvede agli accertamenti, alle certificazioni e ad ogni altra prestazione medico- legale sui lavoratori infortunati e tecnopatici. 2. Al fine di garantire agli infortunati sul lavoro e ai tecnopatici la maggiore tempestivita' delle prestazioni da parte dell'INAIL, le regioni stipulano convenzioni con detto Istituto secondo uno schema- tipo approvato dal Ministro della sanita', di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per disciplinare l'erogazione da parte dell'Istituto stesso, congiuntamente agli accertamenti medico-legali, delle prile cure ambulatoriali necessarie in caso di infortunio sul lavoro e di malattia professionale, e per stabilire gli opportuni coordinamenti con le unita' sanitarie locali.
Nota all'art. 12, comma 1: L'art. 14, terzo comma, lettera q), della legge n. 833/1978 (Istituzione del Servizio sanitario nazionale) affida all'unita' sanitaria locale territorialmente competente le incombenze indicate nel presente comma.
CAPO III DISPOSIZIONI PER I SETTORI DEI TRASPORTI E DELLE COMUNICAZIONI
Art. 13
1.Per l'anno 1988, il fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private e' stabilito in lire 4.643 miliardi, ivi compresa la variazione da determinarsi ai sensi dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, modificato dall'articolo 27-quater del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito con modificazioni, della legge 26 febbraio 1982, n. 51.
2.L'importo di lire 4.643 miliardi, di cui al comma 1, e' finanziato per lire 531.771.982.000 e per lire 88.614.319.000 mediante riduzione, rispettivamente, dei fondi di cui agli articoli 8 e 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, ai sensi dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151.
4.Per l'anno 1988, sono determinate in lire 730 miliardi le compensazioni spettanti all'ente Ferrovie dello Stato per mancati aumenti tariffari di anni precedenti ed in lire 1.141,1 miliardi quelle a copertura del disavanzo del fondo pensioni ai sensi dell'articolo 21, ultimo comma, della legge 17 maggio 1985, n. 210.
5.Il comma 6 dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 1986, n. 910, e' sostituito dal seguente: "6. E' assunto a carico del bilancio dello Stato ed iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro, in ragione di lire 700 miliardi per l'anno 1987, lire 400 miliardi per l'anno 1988, lire 1.700 miliardi per l'anno 1989, lire 2.400 miliardi per l'anno 1990, lire 3.000 miliardi per l'anno 1991 e lire 1.800 miliardi per l'anno 1992, l'onere per l'attuazione da parte dell'Ente Ferrovie dello Stato di un programma nazionale per l'alta velocita' sulla direttrice Battipaglia-Napoli-Roma-Milano, con particolare riguardo allo sviluppo dei terminali meridionali, nonche', per una quota pari a lire 5.000 miliardi nell'arco del periodo sopra indicato, per l'attuazione di un programma di adeguamento funzionale e per la realizzazione anche di nuovi collegamenti della rete dell'Italia meridionale ed insulare allo scopo di consentire la circolazione intermodale e ridurre i tempi di viaggio".
6.L'Ente Ferrovie dello Stato, nell'ambito dei programmi di intervento previsti dal piano integrativo e dalle norme successive, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, indica le priorita', tra le quali deve comunque figurare la realizzazione del potenziamento della relazione Roma-Torino e, per quanto riguarda le linee trasversali l'integrale completamento della "Pontremolese" e della "Orte-Falconara".
7.Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 4 della legge 10 febbraio 1982, n. 39, concernente potenziamento dei servizi postali, l'importo complessivo di lire 2.750 miliardi previsto dall'articolo 1 della predetta legge, gia' elevato dalle leggi 27 dicembre 1983, n. 730, 28 febbraio 1986, n. 41, e 22 dicembre 1986, n. 910, a lire 5.189 miliardi, viene ulteriormente elevato a lire 5.246 miliardi.
9.Ai fondi necessari per il finaziamento della maggiore occorrenza di lire 57 miliardi, di cui al comma 7, si provvede con operazioni di credito cui si applicano tutte le disposizioni contenute negli articoli 5 e 6 della legge 10 febbraio 1982, n. 39.
10.L'Amministrazione postelegrafonica e' autorizzata ad assumere, anche in via immediata, impegni fino alla concorrenza della predetta maggiore occorrenza di lire 57 miliardi.
12.Al fine di far fronte agli oneri derivanti dall'ammortamento dei mutui che le ferrovie in regime di concessione e in gestione commissariale governativa sono autorizzate a contrarre ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, lo stanziamento che in ciascuno degli anni dal 1988 al 1990 e' iscritto allo specifico capitolo 7304 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti per la concessione dei previsti contributi per capitale ed interessi e' rideterminato in lire 200 miliardi per l'anno 1988, in lire 500 miliardi per l'anno 1989 ed in lire 700 miliardi per l'anno 1990. Per gli anni successivi si provvede ai sensi dell'articolo 19, quattordicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887. I mutui di cui al presente comma possono essere utilizzati anche per la realizzazione di investimenti ferroviari che comprendano infrastrutture di interscambio e di collegamento con altri modi di trasporto e parcheggi di corrispondenza. ((49))
13.I comuni gi impegnati nella costruzione di sistemi ferroviari passanti sono autorizzati ad assumere mutui fino alla concorrenza di lire 700 miliardi da destinare al parziale finanziamento delle opere. Con decreto del Ministro del tesoro e' stabilita la misura del concorso statale nell'ammortamento dei predetti mutui, entro un limite massimo di 12 punti percentuali. Il contributo e' corrisposto, in misura costante, per tutto il periodo di ammortamento ed e' commisurato al capitale iniziale mutuato. Il relativo onere e' valutato in lire 80 miliardi annui. I mutui sono assunti dai comuni anche per il finanziamento della quota di spesa posta a carico delle rispettive regioni in conformita' di accordi risultanti da apposite convenzioni.
14.Per la redazione del progetto di massima dell'attraversamento stabile dello stretto di Messina, nonche' per i relativi studi e le necessarie verifiche, ivi comprese le valutazioni di impatto ambientale, e' autorizzata la spesa di lire 10 miliardi in ragione di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei trasporti per la erogazione in favore della Societa' dello stretto di Messina.
15.Per la realizzazione di nuovi approdi e delle infrastrutture necessarie di collegamento per la razionalizzazione del traghettamento sullo stretto di Messina e per l'organizzazione di un sistema integrato di trasporti e di servizi e' autorizzata la spesa di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990.
16.Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dei trasporti presenta al Parlamento una relazione sui finanziamenti sino ad oggetti erogati per lo studio del progetto dell'attraversamento stabilito dello stretto di Messina, sui destinatari e sui risultati di tali studi.
17.Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Ente Ferrovie dello Stato adotta, ai sensi dell'articolo 3, numero 3), della legge 17 maggio 1985, n. 210, un programma quinquiennale volto a conseguire il graduale azzeramento della sovvenzione straordinaria dello Stato di cui all'articolo 17, quarto comma, lettera d), della richiamata legge n. 210 del 1985, nonche' la progressiva riduzione dei trasferimenti di cui alla lettera b) del quarto comma del medesimo articolo 17. Ferma restando la previsione di cui all'articolo 8 della legge n. 210 del 1985, a decorrere dal 1989 la predetta sovvenzione straordinaria e' comunque ridotta annualmente in misura pari a un quinto della somma a tale titolo stanziata nel bilancio dello Stato per l'anno 1988.
18.Nell'ambito del programma di riorganizzazione di cui al comma 17, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Ente Ferrovie dello Stato provvede alla revisione economica e gestionale delle linee a scarso traffico e degli impianti di cui al quarto comma dell'articolo 8 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, al fine del recupero e ampliamento dell'utenza del servizio ferroviario, anche attraverso la cessione delle linee e degli impianti medesimi a societa' cui possono partecipare le regioni interessate, gli enti locali, gli organismi gestori delle ferrovie concesse, le imprese esercenti pubblici servizi di trasporto, operatori privati, nonche' l'Ente Ferrovie dello Stato. Restano sospese le autorizzazioni a sopprimere i servizi viaggiatori e merci ancora in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge. (9)(16)
19.L'Ente Ferrovie dello Stato, tramite il Ministero dei trasporti, e' tenuto a presentare annualmente al CIPE, entro il 30 giugno, una relazione sullo stato di attuazione delle iniziative di cui all'articolo 17, quarto comma, lettere b) e c), della legge 17 maggio 1985, n. 210. L'ulteriore assegnazione di contributi statali a tale titolo e' subordinata all'effettivo utilizzo delle disponibilita' gia' autorizzate.
20.Al fine di incentivare la realizzazione degli impianti fissi, sedi delle attivita' di interporto, e' autorizzata la spesa di lire 25 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990 da effettuare secondo gli indirizzi del Piano generale dei trasporti. Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, sentito il comitato di cui all'articolo 34 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, provvedera' alla ripartizione delle somme stanziate e definira' i criteri specifici e le procedure per l'erogazione.
21.Per le esigenze di cui al comma 4 dell'articolo 17 del decreto- legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1987, n. 132, e' autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1988, e di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990.
22.Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e' tenuta a predisporre e dare immediato avviso ad un piano di riorganizzazione produttiva, di miglioramento del servizio e razionalizzazione degli organici di personale, al fine di conseguire, attraverso un recupero di produttivita', risultati di gestione che consentano la progressiva riduzione dei trasferimenti statali a pareggio di bilancio.
23.COMMA SOPPRESSO DA D.L. 22 MAGGIO 1993, N. 155 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 19 LUGLIO 1993, N. 243.
24.Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6, quarto comma, della legge 10 aprile 1981, n. 151, gli enti locali o i loro consorzi sono tenuti a dare attuazione al piano predisposto per il raggiungimento dell'equilibrio di bilancio entro il termine perentorio del 31 dicembre 1989, a tal fine provvedendo ai necessari aggiornamenti del piano anche attraverso la riorganizzazione produttiva e la razionalizzazione degli organici di personale. Il piano e' articolato in programmi annuali.
25.Le eventuali perdite o disavanzi dei servizi di trasporto non coperti dai contributi regionali restanto comunque a carico delle singole imprese ed esercizi di trasporto, nonche' a carico dei bilanci degli enti locali o dei loro consorzi, senza possibilita' di rimborso da parte dello Stato.
26.I mutui di cui all'articolo 14, quindicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, destinati al finanziamento dei programmi di investimento nel settore delle telecomunicazioni, possono essere contratti, oltre che con la Cassa depositi e prestiti, anche con altri istituti di credito. Con decreto del Ministro del tesoro e' stabilita la misura del concorso statale nel pagamento degli interessi sui mutui contratti con detti istituti di credito, entro il limite massimo di 4 punti percentuali. All'onere annuo, valutato in lire 40 miliardi, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 5957 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
27.Il limite di mutui che il comune di Roma e' autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti, previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 380, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 453, e' elevato di lire 50 miliardi per l'anno 1988 per la progettazione e la realizzazione del collegamento del sistema delle linee metropolitane di Roma con Tor Vergata. Il relativo onere di ammortamento e' valutato in lire 5 miliardi annui a decorrere dal 1989. ----------------- AGGIORNAMENTO (9) Il D.L. 4 marzo 1989, n. 77, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 1989, n. 160 ha disposto (con l'art. 1, comma 6) che "Ai fini anche del complessivo riordino del sistema di trasporto locale, il termine di un anno di cui al comma 18 dell'articolo 13 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e' elevato a due anni." ----------------- AGGIORNAMENTO (16) La L. 15 dicembre 1990, n. 385 ha disposto (con l'art. 2, comma 6) che "Il termine di un anno previsto dal comma 18 dell'articolo 13 della legge 11 marzo 1988, n. 67, prorogato a due anni dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, e' ulteriormente prorogato di un anno."
Art. 14
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