DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 febbraio 1988, n. 141

Type DPR
Publication 1988-02-20
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 20/05/1988

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 2, 4, 5, 6, 7 e 11 della legge 29 maggio 1974, n. 256, concernente classificazione e disciplina dell'imballaggio e della etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi;

Visto, in particolare, l'art. 16 della predetta legge n. 256 del 1974 che prevede l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, dei trasporti, delle finanze, della marina mercantile, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale, dell'agricoltura e delle foreste e degli affari esteri, con il quale si procede all'aggiornamento delle prescrizioni tecniche contenute nella legge sopraindicata in conformita' alle direttive delle Comunita' europee;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1981, n. 927, concernente il recepimento della direttiva del Consiglio delle Comunita' europee n. 79/831 del 18 settembre 1979 recante la sesta modifica della direttiva n. 67/548/CEE, relativa alla classificazione, all'imballaggio ed alla etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi;

Viste le direttive della Commissione delle Comunita' europee n. 83/467 del 29 luglio 1983 e n. 86/431 del 24 giugno 1986 che adeguano rispettivamente per la quinta e settima volta al progresso tecnico la sopra citata direttiva del Consiglio delle Comunita' europee n. 67/548;

Considerata l'esigenza di adeguare l'allegato III del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1981, n. 927, a quanto riportato nelle sopra menzionate direttive della Commissione delle Comunita' europee n. 83/467 e n. 86/431;

Ravvisata altresi' l'esigenza di uniformare il terzo e quarto comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1981, n. 927, all'art. 8, primo comma, della direttiva del Consiglio delle Comunita' europee n. 79/831 del 18 settembre 1979;

Sulla proposta del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, dei trasporti, delle finanze, della marina mercantile, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale, dell'agricoltura e delle foreste, e degli affari esteri;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 gennaio 1988;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

1.L'allegato al presente decreto sostituisce l'allegato III del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1981, n. 927.

Art. 2

2.Tuttavia le sostanze nella fase di ricerca-sviluppo immesse sul mercato in quantitativi limitati allo scopo perseguito dalla ricerca-sviluppo, ma superiori ad una tonnellata all'anno per fabbricante presso clienti registrati e in numero limitato, beneficiano di una deroga valida per un anno, purche' il fabbricante ne dichiari la identita', i dati utilizzati per l'etichettatura ed i quantitativi al Ministero della sanita' e si conformi alle disposizioni eventualmente impartite dallo stesso Ministero per tale ricerca-sviluppo; oltre tale termine le sostanze devono essere sottoposte a notifica. Il fabbricante e' inoltre tenuto ad assicurare che la sostanza o il preparato in cui la sostanza e' incorporata sara' manipolata esclusivamente dal personale dei clienti in condizioni controllate e che non sara' messo a disposizione del pubblico.

Art. 3

1.E' concesso, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un periodo di mesi dodici per lo smaltimento delle sostanze gia' immesse sul mercato e non conformi nell'etichettatura alle disposizioni del presente decreto.

COSSIGA

GORIA, Presidente del Consiglio dei Ministri

DONAT CATTIN, Ministro della sanita'

FANFANI, Ministro dell'interno

VASSALLI, Ministro di grazia e giustizia

MANNINO, Ministro dei trasporti

GAVA, Ministro delle finanze

PRANDINI, Ministro della marina mercantile

BATTAGLIA, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

FORMICA, Ministro del lavoro e della previdenza sociale

PANDOLFI, Ministro dell'agricoltura e delle foreste

ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 6 aprile 1988

Atti di Governo, registro n. 73, foglio n. 16

Allegato

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