DECRETO 20 luglio 1988, n. 368

Type Decreto
Publication 1988-07-20
Ultimo aggiornamento 1988-09-11
State In force
Source Normattiva
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IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto il proprio decreto 30 novembre 1987, n. 529, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 1987, con il quale sono stati stabiliti i termini per l'adozione di targhe ripetitrici retroriflettenti;

Visto il proprio decreto 4 febbraio 1988, n. 52, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 2 marzo 1988, con il quale sono stati differiti i termini del primo decreto;

Preso atto delle ulteriori difficoltà tecniche riscontratesi a provvedere con immediatezza ai prescritti adempimenti;

Considerata

l'opportunità di mantenere scaglionati nel tempo i termini di scadenza per l'adozione delle targhe ripetitrici retroriflettenti; Decreta:

Art. 1

I termini di cui all'art. 1 del decreto del Ministro dei trasporti 30 novembre 1987, n. 529, già differiti di due mesi dal decreto 4 febbraio 1988, n. 52, sono ulteriormente differiti di dieci mesi. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, addì 20 luglio 1988 Il Ministro: SANTUZ Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

NOTE AVVERTENZA: Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge qui modificata, della quale restano invariati il valore e l'efficacia. Nota all'art. 1: I termini di cui all'art. 1 del D.M. 30 novembre 1987, n. 529, così come modificati prima dal D.M. 4 febbraio 1988, n. 52, e poi dal presente decreto, risultano essere i seguenti: Ultima cifra del Mese di scadenza numero di targa del termine __ __ 1 gennaio 1989 2 febbraio 1989 3 marzo 1989 4 aprile 1989 5 maggio 1989 6 giugno 1989 7 luglio 1989 8 agosto 1989 9 settembre 1989 0 ottobre 1989

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