LEGGE 23 agosto 1988, n. 380

Type Legge
Publication 1988-08-23
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1.Dopo l'articolo 172 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, è aggiunto il seguente: "Art. 172-bis (Esenzione dalla annotazione di imbarco e sbarco). - Per i marittimi, arruolati con il patto di cui al secondo comma del successivo articolo 327, su navi e galleggianti dello stesso tipo, appartenenti al medesimo armatore e addetti al servizio nell'ambito dei porti e delle rade, o a servizi pubblici di linea o privati di carattere locale, l'autorità marittima può autorizzare che, in caso di trasbordo, non si faccia luogo alla annotazione di imbarco e sbarco sul ruolo di equipaggio o sulla licenza, qualora, per la particolare organizzazione del lavoro a bordo, vi sia necessità di far ruotare il personale tra le navi e i galleggianti medesimi. L'armatore deve comunque comunicare giornalmente all'autorità marittima, con apposita nota, la composizione effettiva dell'equipaggio di ciascuna nave o galleggiante e le successive variazioni. Copia della nota, vistata dall'autorità marittima, deve essere conservata tra i documenti di bordo di tutte le navi o galleggianti interessati. L'armatore può essere autorizzato dall'istituto assicuratore a tenere un'unica posizione contributiva per tutte le navi ovvero più posizioni contributive per gruppi di navi interessate alla procedura di cui ai precedenti commi". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 23 agosto 1988 COSSIGA DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri PRANDINI, Ministro della marina mercantile VASSALLI, Ministro di grazia e giustizia Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

NOTE AVVERTENZA: Il testo della nota qui pubblicata è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia. Nota all'art. 1: Si trascrive il testo dell'art. 327 del codice della navigazione: "Art. 327 (Arruolamento per nave determinata o per più navi dello stesso armatore). - Il contratto di arruolamento ha per oggetto la prestazione di servizio su nave determinata. Tuttavia l'arruolato può, con patto espresso contenuto nel contratto di arruolamento, obbligarsi a prestare servizio su una nave non determinata fra quelle appartenenti all'armatore o su più di esse successivamente". ______

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