DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 agosto 1988, n. 399

Type DPR
Publication 1988-08-23
Ultimo aggiornamento 2001-05-09
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 25/09/1988

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 13 aprile 1988 (registrato alla Corte dei conti il 18 aprile 1988, registro n. 78, atti di Governo, foglio n. 31) con il quale all'on. Paolo Cirino Pomicino, Ministro senza portafoglio, e' stato conferito l'incarico della funzione pubblica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 aprile 1988 (registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 1988, registro n. 6 Presidenza, foglio n. 230) con il quale il Ministro per la funzione pubblica e' stato delegato dal Presidente del Consiglio dei Ministri all'esercizio, tra l'altro, delle funzioni spettanti al medesimo Presidente ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93, e degli adempimenti concernenti il pubblico impiego rimessi da disposizioni legislative al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, concernente la determinazione e composizione dei comparti di contrattazione collettiva di cui all'art. 5 della legge 29 marzo 1983, n. 93;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, recante norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo intercompartimentale, di cui all'art. 12 della legge 29 marzo 1983, n. 93, relativo al triennio 1988-90;

Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988);

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 agosto 1988, con la quale (respinte o ritenute inammissibili le osservazioni formulate dalle organizzazioni sindacali dissenzienti o che abbiano dichiarato di non partecipare alle trattative) e' stata autorizzata, previa verifica delle compatibilita' finanziarie, la sottoscrizione dell'ipotesi di accordo per il triennio 1988-1990 riguardante il personale del comparto scuola di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, raggiunto in data 9 giugno 1988 fra la delegazione di parte pubblica composta come previsto dal citato art. 8 e le confederazioni sindacali CISL, UIL, CONFSAL, CIDA, CISAL, CONFEDIR, CISAS, USPPI e le organizzazioni sindacali di categoria ad esse aderenti (CISL - Scuola, CISL-SISM, CISL-SINASCEL, UIL-Scuola, CONFSAL-SNALS, CONFEDIR-LANDS e CONFEDIR-ANP, CISAL-Scuola, CISAS-Scuola, USPPI-Scuola) e le organizzazioni sindacali SNIA ed UNAMS; accordo sottoscritto, successivamente, in data 15 giugno 1988 dalla FIS, in data 8 luglio 1988 dalla GILDA, in data 27 luglio 1988 dalla CGIL e CGIL-Scuola, in data 3 agosto 1988 dalla CISNAL e CISNAL-Scuola, partecipanti alle trattative ed al quale hanno aderito le seguenti organizzazioni sindacali non partecipanti alle trattative: CILDI in data 16 giugno 1988, CONF.A.I.L. in data 30 giugno 1988, CONFILL.FILS in data 7 luglio 1988, SEIOS in data 8 luglio 1988, CONFSAL in data 27 luglio 1988 e la C.I.D.I.L. in data 9 agosto 1988;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 agosto 1988 ai sensi dell'art. 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93, ai fini del recepimento e dell'emanazione con decreto del Presidente della Repubblica delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale riguardante il personale del comparto scuola, di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, per il triennio 1988-90;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica di concerto con i Ministri della pubblica istruzione, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

Campo di applicazione e durata

1.Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano al personale di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, e si riferiscono al periodo 1° gennaio 1988-31 dicembre 1990.

2.Gli effetti giuridici decorrono dal 1° gennaio 1988 e quelli economici dal 1° luglio 1988.

AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo aggiornato della legge 29 marzo 1983, n. 93 (Legge-quadro sul pubblico impiego), con le modifiche di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 426, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1985. Si trascrive il testo degli articoli 5, 6 e 12 di detta legge: "Art. 5 (Comparti). - I pubblici dipendenti sono raggruppati in un numero limitato di comparti di contrattazione collettiva. Per ciascun comparto le delegazioni di cui agli articoli seguenti provvedono alla stipulazione di un solo accordo salvo quanto previsto dal successivo art. 12. La determinazione del numero dei comparti e la composizione degli stessi sono effettuate con decreto del Presidente della Repubblica, a seguito di delibera del Consiglio dei Ministri, adottata su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri sulla base degli accordi dello stesso definiti con le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, sentite le regioni e previa comunicazione al Parlamento. Eventuali variazioni nel numero e nella composizione dei comparti sono disposte con il medesimo procedimento previsto nel comma precedente. Il comparto comprende nel rispetto delle autonomie costituzionalmente garantite, i dipendenti di piu' settori della pubblica amministrazione omogenei o affini". "Art. 6 (Accordi sindacali per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo). - Per gli accordi riguardanti i dipendenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, la delegazione e' composta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, che la presiede, dal Ministro del tesoro, dal Ministro del bilancio e della programmazione economica e dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale. La delegazione e' integrata dai Ministri competenti in relazioni alle amministrazioni comprese nei comparti. I Ministri, anche in ordine alle disposizioni degli articoli seguenti, possono delegare sottosegretari in base alle norme vigenti. La delegazione sindacale e' composta dai rappresentanti delle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative per ogni singolo comparto e delle confederazioni maggiormente rappresentative su base nazionale. Le delegazioni, che iniziano le trattative almeno otto mesi prima della scadenza dei precedenti accordi, debbono formulare una ipotesi di accordo entro quattro mesi dall'inizio delle trattative. Nel corso delle trattative la delegazione governativa riferisce al Consiglio dei Ministri. Le organizzazioni sindacali dissenzienti dall'ipotesi di accordo o che dichiarino di non partecipare alle trattative possono trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Ministri che compongono la delegazione le loro osservazioni. Il Consiglio dei Ministri, entro il termine di trenta giorni dalla formulazione dell'ipotesi di accordo, verificate le compatibilita' finanziarie come determinate dal successivo art. 15, esaminate anche le osservazioni di cui al comma precedente, ne autorizza la sottoscrizione; in caso di determinazione negativa le parti devono formulare entro il termine di sessanta giorni una nuova ipotesi di accordo, sulla quale delibera nuovamente il Consiglio dei Ministri. Entro il termine di sessanta giorni dalla sottoscrizione dell'accordo, con decreto del Presidente della Repubblica previa delibera del Consiglio dei Ministri, sono recepite ed emanate le norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo". "Art. 12 (Accordi sindacali intercompartimentali). - Fermo restando quanto disposto dal precedente art. 2, al fine di pervenire alla omogeneizzazione delle posizioni giuridiche dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, sono disciplinate mediante accordo unico per tutti i comparti specifiche materie concordate tra le parti. In particolare: le aspettative, i congedi e i permessi, ivi compresi quelli per malattia e maternita', le ferie, il regime retributivo di attivita' per qualifiche funzionali uguali o assimilate, i criteri per i trasferimenti e la mobilita', i trattamenti di missione e di trasferimento nonche' i criteri per la eventuale concessione di particolari trattamenti economici integrativi, rigorosamente collegati a specifici requisiti e contenuti delle prestazioni di lavoro. La delegazione della pubblica amministrazione per la contrattazione relativa all'accordo intercompartimentale e' composta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, che la presiede, dal Ministro del tesoro, dal Ministro del bilancio e della programmazione economica, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da un rappresentante per ogni regione designato dalle stesse, da cinque rappresentanti delle associazioni di enti locali territoriali e da cinque rappresentanti degli enti pubblici non economici designati secondo quanto disposto dall'art. 7. La delegazione delle organizzazioni sindacali e' composta da tre rappresentanti per ogni confederazione maggiormente rappresentativa su base nazionale. Si applicano le regole procedimentali di cui al precedente art. 6 e di cui all'ultimo comma dei precedenti articoli 8 e 10". - Si trascrive il testo dell'art. 8 del D.P.R. n. 68/1986: "Art. 8 (Comparto del personale della scuola). - 1. Il comparto di contrattazione collettiva del personale della scuola comprende: il personale ispettivo tecnico-periferico, direttivo. docente, educativo e non docente delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche, delle istituzioni educative e delle scuole speciali dello Stato; il personale direttivo dei conservatori di musica e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza; il personale docente e non docente delle predette istituzioni e delle accademie di belle arti, con esclusione di quello appartenente alla carriera direttiva amministrativa; gli assistenti delle Accademie di belle arti; gli accompagnatori al pianoforte dei conservatori di musica ed i pianisti accompagnatori dell'Accademia nazionale di danza; il personale direttivo, docente e non docente di ogni altro tipo di scuola statale, esclusa l'universita'. 2. La delegazione di parte pubblica e' composta: dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, che la presiede; dal Ministro del tesoro; dal Ministro del bilancio e della programmazione economica; dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale; dal Ministro della pubblica istruzione. 3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ove non sia nominato il Ministro per la funzione pubblica, puo' delegare anche un proprio Sottosegretario; i Ministri componenti la delegazione di parte pubblica possono delegare Sottosegretari di Stato in base alla norme vigenti. 4. La delegazione sindacale e' composta dai rappresentanti: delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative nel comparto di cui al presente articolo; delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale". Nota all'art. 1: Per il testo dell'art. 8 del D.P.R. n. 68/1986 si veda nelle note alle premesse.

Art. 2

Classificazione del personale

Art. 3

Trattamento economico

Al personale di cui all'articolo 1 competono, nelle misure e con le decorrenze sottoindicate, gli stipendi annui iniziali lordi sottoindicati: Area dei servizi ausiliari, tecnici ed amministrativi: a) ausiliari, guardarobieri ed aiutanti cuochi: dal 1° luglio 1988: L. 6.031.000 dal 1° gennaio 1989: L. 6.325.000 dal 1° maggio 1990: L. 6.564.000 a1) ausiliari, guardarobieri ed aiutanti cuochi, con sei anni di anzianita' giuridica di servizio: dal 1° luglio 1988: L. 6.759.000 dal 1° gennaio 1989: L. 7.306.000 dal 1° maggio 1990: L. 7.752.000 b) collaboratori tecnici e collaboratori amministrativi, infermieri e cuochi: dal 1° luglio 1988: L. 7.247.000 dal 1° gennaio 1989: l. 7.962.000 dal 1° maggio 1990: L. 8.544.000 b1) collaboratori tecnici e collaboratori amministrativi, infermieri e cuochi, con sei anni di anzianita' giuridica di servizio: dal 1° luglio 1988: L. 8.161.000 dal 1° gennaio 1989: L. 9.212.000 dal 1° maggio 1990: L. 10.068.000 c) coordinatori amministrativi: dal 1° luglio 1988: L. 9.104.000 dal 1° gennaio 1989: L. 10.224.000 dal 1° maggio 1990: L. 11.136.000 Gli stipendi annui lordi del personale appartenente ai profili di guardarobiere e aiutante-cuoco sono incrementati, in ciascuna posizione stipendiale, dell'importo pari a due aumenti biennali convenzionali nelle misure indicate in calce alla tabella A allegata al presente decreto. Area della funzione docente: a) docenti della scuola materna; docenti della scuola elementare; accompagnatori al pianoforte e pianisti accompagnatori; docenti diplomati della scuola secondaria superiore; personale educativo dei convitti e degli educandati femminili; assistenti delle scuole speciali statali: dal 1° luglio 1988: L. 9.143.000 dal 1° gennaio 1989: L. 10.242.000 dal 1° maggio 1990: L. 11.136.000 b) docenti della scuola media; vice rettori aggiunti dei convitti; docenti laureati delle scuole ed istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica; assistenti delle accademie di belle arti e dei licei artistici; dal 1° luglio 1988: L. 10.628.000 dal 1° gennaio 1989: l. 11.984.000 dal 1° maggio 1990: L. 12.924.000 c) docenti dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e dell'accademia nazionale di danza: dal 1° luglio 1988: L. 12.519.000 dal 1° gennaio 1989: L. 14.548.000 dal 1° maggio 1990: L. 16.200.000 d) docenti confermati dai conservatori di musica, delle accademie di belle arti e dell'accademia nazionale di danza: dal 1° luglio 1988: L. 14.163.00 dal 1° gennaio 1989: L. 16.278.000 dal 1° maggio 1990: L. 18.000.000 Area della funzione direttiva ed ispettiva: a) direttori didattici; presidi delle scuole medie; presidi delle scuole ed istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica; direttori dei conservatori di musica; direttori delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza; rettori e vice rettori dei convitti nazionali; direttrici e vice direttrici degli educandati femminili; direttori delle scuole speciali dello Stato; dal 1° luglio 1988: L. 14.991.000 dal 1° gennaio 1989: L. 17.748.000 dal 1° maggio 1990: L. 19.992.000 b) ispettori tecnici periferici: dal 1° luglio 1988: L. 15.789.000 dal 1° gennaio 1989: L.18.933.000 dal 1° maggio 1990: L. 21.492.000. 2. Al personale supplente competono, oltre all'indennita' integrativa speciale prevista dalle norme vigenti, gli stipendi annui iniziali lordi previsti nel comma 1. 3. La progressione economica per tutto il personale di ruolo di cui all'art. 1 si sviluppa secondo le posizioni stipendiali indicate nella tabella A allegata al presente decreto. 4. Nel periodo di permanenza, in ciascuna posizione stipendiale sono altresi' attribuiti, per nascita di figli o altre situazioni previste dalle disposizioni vigenti, aumenti biennali convenzionali, nella misura indicata per ciascuna qualifica in calce alla tabella di cui al comma 3. Detti aumenti biennali convenzionali, maturati in ciascuna posizione stipendiale, salvo che la norma attributiva non disponga diversamente, sono riassorbiti al conseguimento delle posizioni stipendiali successive. L'anzianita', riconosciuta ai soli fini economici, e' considerata utile per l'attribuzione di aumenti biennali convenzionali nella posizione stipendiale del primo inquadramento ed in quelle successive. 5. Al personale docente preposto alla direzione delle accademie di belle arti, limitatamente ai periodi di effettiva preposizione alla predetta direzione, compete la differenza, non pensionabile tra l'importo dello stipendio iniziale spettante ai direttori dei conservatori di musica e quello iniziale della qualifica di appartenenza. 6. Il personale docente di cui all'ultimo comma dell'art. 53 della legge 11 luglio 1980, n.312, che si trovi nelle condizioni previste dal comma stesso, ha titolo ad un trattamento economico corrispondente, a seconda del tipo di scuola in cui presta servizio, a quello spettante ai docenti laureati della scuola secondaria superiore ovvero ai docenti della scuola materna o elementare. Il posto orario di insegnamento con trattamento economico intero e' costituito nelle scuole materne con ventisette ore settimanali a decorrere dal 1 settembre 1988 e con venticinque ore settimanali dal 1 settembre 1990. 7. Nei confronti del personale che maturi i requisiti previsti dall'ultimo comma dell'art. 53 della legge 11 luglio 1980, n. 312, successivamente al 30 giugno 1988, i periodi computati ai sensi della normativa concernente l'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio sono utili, nei limiti previsti per il personale docente di ruolo, per l'inquadramento economico di cui all'art. 4. Le predette disposizioni si applicano anche al personale con orario settimanale di attivita' educativa o di insegnamento non inferiore a dodici ore nelle scuole materne ed elementari, nonche' qualora sia stato imposto da ragioni strutturale, nelle scuole secondarie. Il relativo trattamento economico e' corrisposto in misura proporzionale all'orario settimanale di attivita' educativa di insegnamento rispetto a quello previsto per la costituzione del posto orario. 8. Il personale docente di cui al comma 6, in servizio nelle scuole di ogni ordine e grado, ha diritto ad assentarsi dal servizio per gravi motivi per un periodo non superiore a nove mesi in un triennio scolastico. Fermo restando tale limite, in ciascun anno scolastico la retribuzione spettante e' corrisposta per intero nel primo mese e nella misura del cinquanta per cento nel secondo e terzo mese. Per il restante periodo il personale anzidetto ha diritto alla conservazione del posto senza assegni. 9. Le disposizioni di cui al comma 8 si applicano al personale docente supplente annuale, nominato ai sensi dell'art. 15, commi primo e terzo, della legge 20 maggio 1982, n. 270, il quale si trovi almeno nel secondo anno di servizio scolastico continuativo. 10. Il personale docente della scuola secondaria, ivi compreso quello dei licei artistici e degli istituti di arte, puo' prestare, a domanda, limitatamente agli anni scolastici 1988-89 e 1989-90, servizio di insegnamento, in eccedenza all'orario d'obbligo, fino a ventiquattro ore settimanali. Le ore eccedenti prestate per la sostituzione dei docenti assenti sono retribuite nella misura prevista dal comma 1 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 209, aumentata del venti per cento; per le ore eccedenti prestate in classi collaterali, in quanto disponibili per l'intero anno scolastico, ferma restando la struttura delle singole cattedre funzionanti, i compensi sono stabiliti nella misura prevista dal comma 2 del medesimo art. 6. 11. I nuovi stipendi di cui al presente articolo rappresentano l'avvio del ripristino del rapporto, da definire contrattualmente nel triennio 1991-93, fra i livelli retributivi del personale dell'area docente ed i livelli retributivi previsti per i docenti universitari.

Nota all'art. 3: - Si trascrive il testo dell'ultimo comma dell'art. 53 della legge n. 312/1980: "Ai docenti di religione dopo quattro anni di insegnamento si applica una progressione economica di carriera con classi di stipendio corrispondenti all'ottanta per cento di quelle attribuite ai docenti laureati di ruolo, con l'obbligatorieta' di costituzione e accettazione di posto orario con trattamento cattedra". - Si trascrive il testo dei commi primo, secondo e terzo dell'art. 15 della legge n. 270/1982: "Per la copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento vacanti entro il 31 dicembre e per l'intera durata dell'anno scolastico, qualora non sia possibile provvedere mediante il personale docente di ruolo delle dotazioni aggiuntive, ai sensi del precedente art. 14, il provveditore agli studi conferisce supplenze annuali sulla base delle graduatorie provinciali compilate ai sensi dell'art. 2 della legge 9 agosto 1978, n. 463. Per la copertura dei posti di personale non docente vacanti entro il 31 dicembre e per l'intera durata dell'anno scolastico, il provveditore agli studi conferisce supplenze annuali sulla base delle graduatorie compilate ai sensi dell'art. 3 della legge 9 agosto 1978, n. 463. Le cattedre e i posti conferiti, ai sensi dei precedenti primo e secondo comma, dal provveditore agli studi per supplenza annuale e rimasti disponibili dopo la data del 31 dicembre, per rinuncia o decadenza del personale cui e' stata conferita la nomina, saranno assegnati dal direttore didattico o preside in base alle apposite graduatorie di circolo o di istituto". - Si trascrive il testo dell'art. 6, comma 1, del D.P.R. n. 209/1987: "1. Negli istituti e scuole di istruzione secondaria, nei licei artistici e negli istituti d'arte, i docenti di ruolo e non di ruolo che, sulla base di dichiarata disponibilita', suppliscono i docenti che si assentino per non piu' di 6 giorni, nonche' nei tempi strettamente tecnici per la nomina del supplente temporaneo, i docenti che si assentino per un periodo piu' lungo, hanno diritto, per l'effettiva prestazione, ad una retribuzione commisurata, per ogni ora eccedente l'orario settimanale obbligatorio di insegnamento di 18 ore, ad 1/78 della retribuzione mensile iniziale di livello, ivi compresa la quota di indennita' integrativa speciale".

Art. 4

Inquadramento economico Passaggi di qualifica funzionale

1.L'inquadramento economico nelle nuove posizioni stipendiali, di cui alla allegata tabella A, e' effettuato alla data del 1 luglio 1988 sulla base dell'anzianita' giuridica ed ((economica)) maturata alla data del 30 giugno 1988. Per la valutazione dell'anzianita' riconosciuta ai soli fini economici si applica il comma 4 dell'art. 3.

2.L'inquadramento del nuovo reticolo retributivo avverra' sulla base delle anzianita' come sopra determinate. L'eventuale eccedenza temporale viene utilizzata ai fini dell'ulteriore progressione di carriera.

Art. 5

Effetti dei nuovi stipendi

1.Le nuove misure degli stipendi risultanti dell'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulle indennita' di buonuscita e di licenziamento, sull'assegno alimentare previsto dall'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata Tesoro, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto nonche' sulla determinazione degli importi dovuti per indennita' integrativa speciale.

2.In ottemperanza al disposto dell'art. 13 della legge quadro 29 marzo 1983, n. 93, i benefici economici risultanti dall'applicazione del presente decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze previste dall'art. 3 e nelle percentuali di cui all'art. 4, al personale comunque cessato da servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza contrattuale.

3.Ai fini della corresponsione dei nuovi stipendi derivanti dall'applicazione del presente decreto si applica l'art. 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

Note all'art. 5: - L'art. 82 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. n. 3/1957, e' cosi' formulato: "Art. 82 (Assegno alimentare). - All'impiegato sospeso e' concesso un assegno alimentare in misura non superiore alla meta' dello stipendio, oltre gli assegni per carichi di famiglia". - Si trascrive il testo dell'art. 13 della legge-quadro n. 93/1983: "Art. 13 (Efficacia temporale degli accordi). - Gli accordi stipulati ai sensi degli articoli precedenti hanno durata triennale. La disciplina emanata sulla base degli accordi conserva provvisoriamente efficacia fino all'entrata in vigore di nuove normative, fermo restando che le stesse si applicano alla data di scadenza dei precedenti accordi". - Si trascrive il testo dell'art. 172 della legge n. 312/1980: "Art. 172 (Disposizioni per la sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico). - Gli uffici che liquidano gli stipendi sono autorizzati a provvedere al pagamento dei nuovi trattamenti economici, in via provvisoria e fino al perfezionamento dei provvedimenti formali, fatti salvi comunque i successivi conguagli, sulla base dei dati in possesso o delle comunicazioni degli uffici presso cui presta servizio il personale interessato relative agli elementi necessari per la determinazione del trattamento stesso".

Art. 6

Indennita' di funzione per il personale ispettivo e direttivo

1.L'indennita' di funzione prevista dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983 n. 345, a favore del personale di cui all'art. 3, lettera a) e b), dell'area della funzione ispettiva e direttiva, e' rideterminata in L. 4.940.000 annue lorde per il personale direttivo al livello iniziale ed in L. 5.460.000 annue lorde per gli ispettori tecnici periferici al livello iniziale.

3.L'indennita' di cui ai commi 1 e 2 e' corrisposta in ragione di tredici mensilita' ad anno. Le misure annue, correlate alle anzianita' di servizio prestato nella qualifica di appartenenza, sono indicate nella tabella B allegata al presente decreto.

4.L'indennita' di cui al comma 1, e' prevista per il personale direttivo di cui all'art. 3, lettera a), dell'area della funzione direttiva ed ispettiva, e' attribuita, nella misura iniziale, anche al personale docente incaricato di cui all'art. 54, quinto e sesto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, come integrato dall'art. 2, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 209, ed al personale preposto alla direzione delle accademie di belle arti, limitatamente ai periodi di effettiva preposizione alla predetta direzione. Si applica, altresi', il comma 2, con le stesse decorrenze.

Note all'art. 6: - Si trascrive il testo dell'art. 5 del D.P.R. n. 345/1983: "Art. 5 - Con la stessa decorrenza di cui al precedente art. 1, l'indennita' di cui all'art. 54 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e' rideterminata nella misura unica di L. 2.000.000 annue lorde. Per il personale ispettivo tecnico periferico e direttivo di ruolo la predetta indennita' e' resa pensionabile, e' assoggettata ad ogni effetto, in relazione all'anzianita' di effettivo espletamento delle predette funzioni anche nella posizione di incaricato, alla medesima disciplina dello stipendio, tranne che ai fini della tredicesima mensilita', e ne subisce in pari misura la progressione, la sospensione, la riduzione o il ritardo. Essa compete anche quando detto personale di ruolo e' comandato o collocato in posizione di stato che comporti l'effettivo esercizio della funzione. Al personale di cui al quinto e al sesto comma dell'art. 54 della legge 11 luglio 1980, n. 312, compete una indennita' annua lorda nella misura fissa di L. 2.000.000 nell'ipotesi in cui sostituisce il capo di istituto per assenza o impedimento. Negli altri casi e' attribuita con le modalita' di cui al citato art. 54. I miglioramenti economici risultanti dalla differenza tra le nuove misure derivanti dall'applicazione del presente articolo e quelle vigenti alla data del 31 dicembre 1982 saranno corrisposti con le modalita' di cui al successivo art. 7". - Si trascrive il testo dei primi sei commi dell'art. 54 della legge n. 312/1980 e dell'art. 2, comma 6, del D.P.R. n. 209/1987: "Art. 54 legge n. 312/1980. - "A decorrere dal 1› aprile 1979 ed in attesa di una piu' organica regolamentazione della materia, al personale ispettivo tecnico-periferico e direttivo della scuola compete, in aggiunta allo stipendio, una indennita' nella seguente misura annua lorda: ispettori tecnici-periferici L. 1.500.000; personale direttivo con anzianita' di servizio superiore a 5 anni L. 1.500.000; personale direttivo con anzianita' di servizio fino a 5 anni L. 1.000.000. La predetta indennita' e' intesa a compensare tutte le attivita' connesse all'esercizio della funzione direttiva, svolte anche fuori dal normale orario di servizio. L'indennita' non e' dovuta al personale comandato o collocato in posizione che non comporti l'effettivo esercizio della funzione ispettiva o della direzione di istituzioni scolastiche. In nessun caso puo' essere percepita piu' di una indennita'. Al personale direttivo con qualifica di vice rettore, di vice direttore e di vice direttrice e al docente che a norma dell'art. 3, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, sostituisce il capo d'istituto per assenza o impedimento dello stesso, la indennita' e' corrisposta in relazione all'effettivo esercizio della direzione dell'istituzione educativa o scolastica, nei periodi in cui detta indennita' non e' corrisposta rispettivamente al rettore, al direttore e alla direttrice titolari dell'istituzione educativa, o al capo d'istituto. Nei circoli didattici affidati in reggenza perche' privi di titolare, al docente collaboratore scelto dal direttore didattico ai sensi del citato art. 3, ultimo comma del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, l'indennita' e' corrisposta nella misura della meta' di quella prevista per il personale direttivo incaricato. Al personale direttivo incaricato l'indennita e' attribuita, in aggiunta allo stipendio in godimento, in misura pari a quella prevista per il personale direttivo con anzianita' di servizio fino a 5 anni". Al personale direttivo incaricato l'indennita' e' attribuita in aggiunta allo stipendio in godimento, in misura pari a quella prevista per il personale direttivo con anziantia' di servizio fino a 5 anni". - Art. 2, comma 6, D.P.R. n. 209/1987. - 6. L'indennita' di cui all'art. 54 della legge 11 luglio 1980, n. 312, come rideterminata dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 345, e' ulteriormente rideterminata nelle misure di L. 2.300.000 annue lorde per il personale direttivo, e di L. 2.500.000, per il personale ispettivo tecnico periferico. Le differenze annue rispettivamente di L. 300.000 e di L. 500.000 sono corrisposte in ragione di L. 90.000 dal 1› gennaio 1986; di L. 105.000 dal 1› gennaio 1987 e di ulteriori L. 105.000 dal 1› gennaio 1988 al personale direttivo ed in ragione di L. 150.000 dal 1› gennaio 1986, di L. 175.000 dal 1› gennaio 1987 e di ulteriori L. 175.000 dal 1› gennaio 1988 al personale ispettivo tecnico periferico. Detta indennita', salvi gli altri casi previsti dal predetto art. 54, e' corrisposta pro-quota, nel periodo in cui il capo di istituto, di ruolo o incaricato, fruisce del congedo ordinario, anche in favore del docente vicario che, a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, lo sostituisce".

Art. 7

Indennita' di funzione docente

Art. 8

Indennita' di funzione per il personale amministrativo tecnico ed ausiliario

2.Le indennita' di cui al comma 1, competono nelle misure annue lorde, correlate alla anzianita' di servizio maturata nella qualifica di appartenenza, stabilite nell'allegata tabella B.

Art. 9

Effetti delle indennita' di funzione

1.Le indennita' di funzione previste dagli articoli 6, 7 ed 8 hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulle indennita' di buonuscita e di licenziamento. Le predette indennita' sono assoggettate ad ogni effetto alla medesima disciplina dello stipendio e ne subiscono, in pari misura, la sospensione, la riduzione o il ritardo. La predetta indennita' e' attribuita anche al personale di ruolo, comandato o collocato in posizione di stato, che non comporti l'effettivo esercizio della funzione inerente alla qualifica rivestita.

2.In ottemperanza al disposto dell'art. 13 della legge 29 marzo 1983, n. 93, i benefici economici risultanti dall'applicazione del presente decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e nelle percentuali previste dagli articoli 6, 7 ed 8 al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza dell'accordo recepito nel presente decreto.

3.Ai fini della corresponsione dei benefici di cui agli articoli 6, 7 ed 8, derivanti dall'applicazione del presente decreto, si applica l'art. 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

Note all'art. 9: - Il testo dell'art. 13 della legge quadro n. 93/1980 e' riportato nelle note all'art. 5. - Il testo dell'art. 172 della legge n. 312/1980 e' riportato nelle note all'art. 5.

Art. 10

Indennita' di istituto

1.Il fondo di cui al comma 4 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 209, a decorrere dal 1› maggio 1990 e' incrementato di lire 1.500 milioni in ragione d'anno per la corresponsione al personale direttivo dell'indennita' di istituto prevista dalla stessa norma.

2.Analoga indennita' e' attribuita, a decorrere dal 1› maggio 1990, ai coordinatori amministrativi. Detta indennita' sara' determinata, ferma restando la disciplina prevista dalle vigenti disposizioni per il lavoro straordinario, con le modalita' ed i criteri stabiliti per l'indennita' di istituto di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 209. Il relativo fondo e' costituito da un importo pari a lire 2.500 milioni in ragione d'anno.

3.Restano confermate le modalita' della contrattazione decentrata a livello nazionale per la ripartizione del fondo di cui ai commi 1 e 2:

Nota all'art. 10: - Si trascrive il testo dell'art. 7 del D.P.R. n. 209/1987: "Art. 7 (Indennita' di istituto). - 1. Al personele direttivo spetta, a decorrere dal 1› settembre 1987, oltre all'indennita' di funzione di cui all'art. 5 delle norme allegate al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 345, nella misura rideterminata dal comma 6 dell'art. 2, anche una indennita' di istituto, non utile ai fini dei trattamenti di previdenza e di quiescenza, da commisurare ai carichi di lavoro connessi con la dimensione e la complessita' dell'istituzione scolastica cui esso e' preposto. 2. Detta indennita' di istituto e' volta a compensare tutte le prestazioni rese al predetto personale direttivo al di fuori del normale orario di servizio, in connessione con il funzionamento dell'istituzione scolastica cui esso e' preposto; essa assorbe, pertanto, i compensi per lavoro straordinario. 3. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sulla base di apposito accordo in sede di negoziazione decentrata nazionale, saranno stabiliti i parametri di riferimento per la determinazione della misura dell'indennita' medesima che tengano conto dei criteri indicati nel comma 1. 4. L'indennita' di istituto e' corrisposta su un fondo costituito dagli stanziamenti relativi ai compensi per lavoro straordinario del personale direttivo, incrementati, per ciascuno degli anni a partire dall'anno scolastico 1987-1988, compresi nel periodo di vigenza del presente decreto, di una somma pari a L. 200.000 annue per il numero di unita' di personale interessato".

Art. 11

Indennita' aggiuntiva per la funzione docente

Art. 12

Indennita' di funzione per il personale supplente

1.Le indennita' di funzioni nelle misure iniziali di cui agli articoli 6, 7 ed 8 competono anche al personale supplente, con le decorrenze e le percentuali previste per il corrispondente personale di ruolo, in misura correlata alle ore di impegno lavorativo.

Art. 13

Lavoro straordinario

1.Per il triennio 1988-90, continua ad applicarsi la disciplina di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 209.

3.In concomitanza con l'incremento della tariffa sara' proporzionalmente diminuito il numero di prestazioni straordinarie autorizzabili.

Nota all'art. 13: - Si trascrive il testo dell'art. 5 del D.P.R. n. 209/1987: "Art. 5 (Lavoro straordinario). - 1. Il lavoro straordinario non puo' essere utilizzato come fattore ordinario di programmazione del lavoro ed e' consentito solo per esigenze eccezionali, imprevedibili e non programmabili. 2. Per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, le ore di lavoro straordinario, a richiesta del dipendente, possono essere compensate con ore libere da fruire entro il mese successivo con modalita' che tengano conto dell'organizzazione e delle esigenze dell'amministrazione. 3. Le autorizzazioni all'attuazione di prestazioni straordinarie sono disciplinate sulla base della normativa vigente. 4. Dal 31 dicembre 1987 la misura oraria dei compensi per lavoro straordinario e' determinata maggiorando quella di lavoro ordinario calcolata convenzionalmente dividendo per 156 i seguenti elementi retributivi: stipendio tabellare base iniziale di livello mensile; indennita' integrativa speciale (I.I.S.) in godimento nel mese di dicembre dell'anno precedente; rateo di tredicesima delle due precedenti voci. 5. La maggiorazione di cui al comma 4 e' pari al 15% per lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo. In concomitanza con l'incremento della tariffa sara' proporzionalmente diminuito il numero di prestazioni straordinarie autorizzabili. 6. Per le prestazioni di lavoro straordinario effettuate dal personale docente in attivita' non di insegnamento in eccedenza al normale orario di servizio, si applicano i commi 3, 4 e 5".

Art. 14

Orario di servizio

1.La funzione docente della scuola materna, della scuola elementare, degli istituti e scuole di istruzione secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte si articola in attivita' di insegnamento ed in attivita' connesse con il funzionamento della scuola.

2.Gli obblighi di servizio comprendono ogni impegno inerente alla funzione docente, incluse la preparazione delle lezioni, la correzione degli elaborati, le valutazioni periodiche e finali, i rapporti con le famiglie, gli scrutini e gli esami.

3.Le attivita' connesse con il funzionamento della scuola assicurano, nel quadro del principio della liberta' di insegnamento, la piena esplicazione della funzione docente nella dimensione individuale e collegiale, la partecipazione agli organi di gestione della scuola ed i rapporti con le famiglie.

4.L'attivita' di insegnamento per la scuola materna si svolge in ventisette ore settimanali dal 1› settembre 1988 ed in venticinque ore settimanali dal 1› settembre 1990, nonche' in ventiquattro ore settimanali per la scuola elementare ed in diciotto ore settimanali per gli istituti e scuole di istruzione secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte.

5.Prima dell'inizio delle lezioni di ciascun anno scolastico, il capo di istituto, nell'esercizio delle competenze previste dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, predispone, sulla base delle eventuali proposte formulate dal collegio dei docenti, dai consigli di circolo o di istituto e dai consigli di classe o di interclasse o intersezione, il piano annuale delle attivita' specificamente connesse con l'attivita' didattica, inclusa la programmazione didatticoeducativa, e con il funzionamento della scuola, ivi compresi i criteri di organizzazione degli scutini ed i rapporti con le famiglie. Detto piano, che prevedera', in particolare, le modalita' operative di attuazione ed i conseguenti impegni orari del personale docente,dovra' essere deliberato dal collegio dei docenti nel quadro della programmazione dell'azione educativa. Con la stessa procedura il piano sara' modificato, nel corso dell'anno scolastico, per far fronte ad eventuali esigenze sopravvenute. Il disposto di cui al comma 7 dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 209, e' abrogato.

6.Nelle scuole elementari, in cui si svolge la sperimentazione dei moduli didattici previsti dai nuovi programmi o si attuano esperienze di tempo pieno, il collegio dei docenti destinera' due delle ore di cui al comma 4. alla attivita' di programmazione.

7.Negli istituti e scuole di istruzione secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti di arte, i docenti, il cui orario di cattedra sia inferiore alle diciotto ore settimanali, sono tenuti ai sensi dell'art. 88 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, al completamento dell'orario di insegnamento, entro il predetto limite, mediante l'utilizzazione nella stessa scuola in eventuali supplenze, anche per la copertura di ore di insegnamento disponibili in classi collaterali non utilizzate per la costituzione di cattedre-orario, ferma restando l'inscindibilita' degli insegnamenti compresi nella stessa cattedra, o in corsi di recupero, di integrazione ed extracurriculari e, in mancanza, rimanendo a disposizione della scuola per attivita' parascolastiche ed interscolastiche. Per i docenti impegnati nelle classi in cui si realizzano attivita' di sperimentazione autorizzata, nei corsi sperimentali di scuola media per lavoratori (150 ore) o nelle classi a tempo prolungato resta ferma l'articolazione dell'orario obbligatorio secondo le modalita' stabilite dai rispettivi decreti autorizzativi o di costituzione degli obblighi di insegnamento.

8.Nelle scuole elementari e secondarie, ivi compresi gli istituti di arte ed i licei artistici, a decorrere dal 1› settembre 1990 i docenti possono, prima dell'inizio delle lezioni di ciascun anno scolastico, dichiarare la propria disponibilita' a svolgere per l'intero anno scolastico altre tre ore settimanali di servizio in aggiunta a quelle previste dal presente articolo. Dette attivita' sono preordinate alla predisposizione ed all'attuazione di isegnamenti individualizzati, ad interventi di prevenzione e recupero dello svantaggio scolastico, di arricchimento e di integrazione dell'offerta formativa, di orientamento e di studio-lavoro. Le predette ore, che possono essere utilizzate con cadenze diverse da quelle settimanali ed anche in orari pomeridiani, vanno inserite nel programma deliberato dal collegio dei docenti ed effettivamente svolte. La concreta applicazione della normativa di cui al presente comma sara' definita in sede di negoziazione decentrata a livello nazionale, sulla base di criteri definiti per gli aspetti finanziari dal Ministro della pubblica istruzione di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica.

9.I docenti che abbiano optato per l'orario aggiuntivo di cui al comma 8 non possono ottenere l'autorizzazione all'esercizio di libere professioni prevista dal sesto comma dell'art. 92 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

10.Al fine di assicurare il funzionamento della scuola, una delle tre ore settimanali di cui al comma 8 e' riservata, nel caso si renda necessario, allo svolgimento di attivita' di insegnamento nella stessa scuola.

11.I docenti degli istituti e delle scuole di istruzione secondaria, dei licei artistici e degli istituti di arte, che abbiano optato per l'orario aggiuntivo di cui al comma 8, sono tenuti alla copertura di ore di insegnamento disponibili in classi collaterali, non utilizzate per la costituzione delle cattedre-orario, con priorita' rispetto ai docenti di cui al comma 7, nonche' ad eventuali supplenze nel limite di diciannove ore settimanali.

12.Negli istituti e scuole di istruzione secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti di arte, i docenti che si assentino per un periodo non superiore a dieci giorni sono sostituiti dal personale in servizio nella scuola. Nel caso in cui nella stessa classe un docente si assenti, anche in periodi diversi, complessivamente per piu' di trenta giorni, si provvedera' alla sua sostituzione con un docente a disposizione solo se della stessa disciplina, a condizione che possa essere garantito dal medesimo docente l'insegnamento nella classe per tutte le ore previste.

13.L'orario di servizio dei docenti dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza resta confermato, in attesa della riforma delle predette istituzioni, in quello previsto dalle vigenti disposizioni.

14.L'orario di servizio del personale direttivo ed ispettivo resta confermato in trentasei ore settimanali.

15.L'orario di servizio del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di trentasei ore settimanali puo' essere articolato secondo i criteri previsti negli articoli 35, 36 e 37 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 209. Per i collaboratori tecnici l'organizzazione dell'orario di lavoro dovra' tenere conto dell'attivita' di manutenzione delle attrezzature tecnico-scientifiche del laboratorio e di preparazione del materiale per le esercitazioni pratiche; le modalita' di attuazione della predetta articolazione dell'orario di lavoro saranno definite in sede di negoziazione decentrata a livello nazionale.

16.L'orario di servizio del personale educativo dei convitti nazionali, degli educandati femminili dello Stato e dei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali e' stabilito in ventiquattro ore settimanali, a cui si aggiungono altre nove ore settimanali di servizio ordinario per assicurare il funzionamento delle predette istituzioni.

17.L'orario di servizio del personale assistente delle istituzioni scolastiche speciali, individuato nella tabella organica di cui alla legge 30 luglio 1973, n. 488 e dell'istituto statale "A. Romagnoli" di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista, di cui alla tabella allegata alla legge 30 dicembre 1960, n. 1734, resta fissata nella misura attualmente in vigore. Le prestazioni eccedenti l'orario d'obbligo di ventiquattro ore settimanali sono retribuite nella misura stabilita dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1978, n. 567, maggiorata del trenta per cento.

18.L'orario del personale di cui ai commi 14, 16 e 17 viene articolato secondo criteri di flessibilita' in relazione ad una programmazione che consenta l'espletamento delle funzioni dell'ambito di competenza.

19.Le disposizioni di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 209, concernenti le prestazioni eccedenti l'orario obbligatorio di insegnamento, non trovano applicazione nei confronti del personale docente che abbia optato per l'orario aggiuntivo di cui al comma 8.

20.Il personale comandato presso le scuole magistrali o presso gli istituti magistrali per le attivita' di tirocinio ha un obbligo di servizio, per lo svolgimemnto delle attivita' stesse, rispettivamente di venti e diciotto ore settimanali.

21.Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro della pubblica istruzione assumera' iniziative volte a raggiungere una intesa con il Ministero dell'interno e con l'Associazione nazionale comuni d'Italia (ANCI) al fine di definire i rapporti inerenti al servizio mensa per il personale insegnante preposto alla vigilanza ed all'assistenza degli alunni durante il servizio medesimo.

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