LEGGE 24 dicembre 1988, n. 541
Entrata in vigore della legge: 1/1/1989
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
CAPO I DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO
Art. 1
1.Per l'anno 1989, il limite massimo del saldo netto da finanziare resta determinato in termini di competenza in lire 147.392 miliardi, comprese lire 11.822 miliardi relative a trasferimenti di bilancio sostitutivi di anticipazioni di tesoreria all'INPS. Tenuto conto anche delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, da ultimo modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362 - ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a lire 4.000 miliardi relativo ad interventi non condiderati nel bilancio di previsione per il 1989, resta fissato, in termini di competenza, in lire 179.191 miliardi per l'anno finanziario 1989.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota all'art. 1. comma 1: Il testo dell'art. 11 della legge n. 468/1978 (Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio), quale sostituito dall'art. 5 della legge n. 362/1988, e' il seguente: «Art. 11 (Legge finanziaria). - 1. Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro delle finanze, presenta al Parlamento, entro il mese di settembre, il disegno di legge finanziaria. 2. La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi di cui al comma 2 dell'art. 3, dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo, alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione vigente al fine di adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi. 3. La legge finanziaria non puo' introdurre nuove imposte, tasse e contributi, ne' puo' disporre nuove o maggiori spese, oltre a quanto previsto dal presente articolo. Essa contiene: a) le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e degli scaglioni, le altre misure che incidono sulla determinazione del quantum della prestazione, afferenti imposte indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in vigore, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui essa si riferisce, nonche' le correzioni delle imposte conseguenti all'andamento dell'inflazione; b) il livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di competenza, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, comprese le eventuali regolazioni contabili pregresse specificamente indicate; c) la determinazione, in apposita tabella, per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale, delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati; d) la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente la cui quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria; e) la determinazione, in apposita tabella, delle riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa; f) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella, per il rifinanziamento, per non piu' di un anno, di norme vigenti che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati fra le spese in conto capitale; g) gli importi dei fondi speciali previsti dall'articolo 11-bis e le corrispondenti tabelle; h) l'importo complessivo massimo destinato, in ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego, a norma dell'art. 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93, ed alle modifiche del trattamento economico e normativo del personale dipendente da pubbliche amministrazioni non compreso nel regime contrattuale; i) altre regolazioni meramente quantitative rinviate alla legge finanziaria dalle leggi vigenti. 4. La legge finanziaria indica altresi' quale quota delle nuove o maggiori entrate per ciascun anno compreso nel bilancio pluriennale non puo' essere utilizzata per la copertura di nuove o maggiori spese. 5. In attuazione dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione la legge finanziaria puo' disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti, riduzioni di entrata e nuove finalizzazioni nette da iscrivere, ai sensi dell'art. 11-bis, [v. nota all'art. 2, comma 5], nel fondo speciale di parte corrente, nei limiti delle nuove o maggiori entrate tributarie, extratributarie e contributive e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente. 6. In ogni caso, ferme restando le modalita' di copertura di cui al comma 5, le nuove o maggiori spese disposte con la legge finanziaria non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese medesime, sia correnti che in conto capitale, incompatibili con le regole determinate, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera e), nel documento di programmazione economico-finanziaria, come deliberato dal Parlamento». Si trascrive il comma 2 dell'art. 3 della stessa legge, richiamato nell'articolo soprariportato, coma sostituito dall'art. 3, comma 1, della legge n. 362/1988: «2. Nel documento di programmazione economico-finanziaria, premessa la valutazione puntuale e motivata degli andamenti reali e degli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi fissati nei precedenti documenti di programmazione economico-finanziaria e della evoluzione economico-finaziaria internazionale in particolare nella Comunita' europea, sono indicati: a) i parametri economici essenziali utilizzati per identificare l'evoluzione dei flussi del settore pubblico allargato a «politiche invariate», intendendosi con tale termine l'invarianza della legislazione che fissa i diritti dei beneficiari delle prestazioni e il livello dei servizi da assicurare alla collettivita' e, per la parte discrezionale, la costanza dei comportamenti tenuti in passato dalle amministrazioni, b) gli obiettivi macroeconomici ed in particolare quelli relativi allo sviluppo del reddito e dell'occupazione; c) gli obiettivi, conseguentemente definiti in termini di rapporto al prodotto interno lordo, del fabbisogno del settore statale e del fabbisogno del settore pubblico allargato, al netto e al lordo degli interessi, e del debito del settore statale e del settore pubblico allargato per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale; d) gli obiettivi, coerenti con quelli di cui alle precedenti lettere b) e c), di fabbisogno complessivo, di disavanzo corrente del settore statale e del settore pubblico allargato, al lordo e al netto degli interessi, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, e gli eventuali scostamenti rispetto all'evoluzione tendenziale dei flussi della finanza pubblica di cui alla precedente lettera a), e le relalive cause; e) le conseguenti regole di variazione delle entrate e delle spese del bilancio di competenza dello Stato e delle aziende autonome e degli enti pubblici ricompresi nel settore pubblico allargato per il periodo cui si riferisce il bilancio plunennale; f) gli indirizzi per gli interventi, anche di settore, collegati alla manovra di finanza pubblica per il periodo compreso nel bilancio pluriennale, necessari per il conseguimento degli obiettivi di cui alle precedenti lettere b), c) e d), nel rispetto delle regole di cui alla lettera e), con la valutazione di massima dell'effetto economico-finanziario attribuito a ciascun tipo di intervento in rapporto all'andamento tendenziale». Nota all'art. 1, comma 9: Il testo dell'art. 15 della legge n. 93/1983 (legge-quadro sul pubblico impiego), richiamato nell'art. 11 della legge n. 468/1978 soprariportato, e' il seguente: «Art. 15 (Copertura finanziaria). - Nella indicazione delle ipotesi circa gli andamenti dell'economia che precede il bilancio pluriennale dello Stato, di cui all'art. 4 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono delineate le compatibilita' generali di tutti gli impegni di spesa da destinare al pubblico impiego. In particolare nel bilancio pluriennale viene indicata la spesa destinata alla contrattazione collettiva per il triennio, determinando la quota relativa a ciascuno degli anni considerati. L'onere derivante dalla contrattazione collettiva sara' determinato con apposita norma da inserire nella legge finanziaria, nel quadro delle indicazioni del comma precedente. Il Governo, in relazione alla contrattazione collettiva, non puo' assumere impegni di spesa superiori allo stanziamento determinato ai sensi del comma precedente se non previa espressa autorizzazione del Parlamento che, con legge, modifica la disposizione della legge finanziaria di cui al comma precedente, nel rispetto delle norme della copertura finanziaria determinata dall'art. 4 della legge 5 agosto 1978, n. 468. All'onere derivante dall'applicazione delle norme concernenti il personale statale si provvede mediante corrispondente riduzione di un apposito fondo, che sara' iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro, la cui misura sara' annualmente determinata con apposita norma da inserire nella legge finanziaria. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni di bilancio relative alla ripartizione del fondo medesimo. Analogamente provvederanno per i propri bilanci le regioni, le provincie ed i comuni nonche' gli enti pubblici non economici cui si applica la presente legge». Si trascrive il testo dell'intero art. 81 della Costituzione, richiamato anch'esso nell'art. 11 della legge n. 468/1978 soprariportato: «Art. 81. - Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo. L'esercizio provvisorio del bilancio non puo' essere concesso se non per legge e per i periodi non superiori complessivamente a quattro mesi. Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire i nuovi tributi e nuove spese. Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezz per farvi fronte».
Art. 2
1.Il maggior gettito eventualmente derivante in ciascuno degli anni 1989, 1990 e 1991 per effetto di nuove o maggiori entrate, rispetto alle previsioni iniziali di entrate tributarie per ciascuno di detti anni, e' destinato almeno nella misura del settantacinque per cento alla riduzione del saldo netto da finanziare nell'anno corrispondente, quale indicato nell'articolo 1.
2.La percentuale di compensazione stabilita dall'articolo 1, lettera a), del decreto 5 gennaio 1985 del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e con il Ministro della marina mercantile (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 7 gennaio 1985), agli effetti dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' stabilita nella misura del 10 per cento. ((1))
3.Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 5-bis del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899, concernenti agevolazioni tributarie per i trasferimenti a titolo oneroso di immobili ad uso abitativo, sono prorogate fino al 31 dicembre 1991.
4.Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 1989, 1990 e 1991, nelle misure indicate nella Tabella A allegata alla presente legge.
5.Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 1989-1991, restano determinati per l'anno 1989 in lire 30.628 miliardi per il fondo speciale destinato alle spese correnti, secondo il dettaglio di cui alla Tabella B allegata alla presente legge, e in lire 8.887 miliardi per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale secondo il dettaglio di cui alla Tabella C allegata alla presente legge.
6.Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 1989 e triennale 1989-1991, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella D allegata alla presente legge.
7.E' fatta salva la possibilita' di provvedere in corso d'anno alle integrazioni da disporre in forza dell'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, relativamente agli stanziamenti di cui al comma 6 relativi a capitoli ricompresi nell'elenco n. 1 allegato allo stato di previsione del Ministero del tesoro.
8.Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati fra le spese in conto capitale restano determinati, per l'anno 1989, in lire 1.015 miliardi, secondo il dettaglio di cui alla Tabella E allegata alla presente legge.
9.Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 5 agosto 1978, n. 468, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella Tabella F allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati nella medesima tabella.
10.L'autorizzazione di spesa recata, ai fini di quanto disposto dall'articolo 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93, dall'articolo 1 comma 9, della legge 11 marzo 1988, n. 67 - relativa ai rinnovi contrattuali per il triennio 1988-1990 del personale delle Amministrazioni statali, compreso quello delle aziende autonome, dell'universita', degli enti locali, della ricerca e della sanita' e' integrata di lire 2.742 miliardi per l'anno 1989 e di lire 4.750 miliardi a decorrere dal 1990. Tali somme, comprensive delle disponibilita' occorrenti per l'adeguamento delle retribuzioni del personale militare e dei Corpi di polizia, sono iscritte nell'apposito fondo istituito nello Stato di previsione del Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio relative alla ripartizione del fondo stesso.
11.Ai sensi di quanto previsto dal predetto articolo 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93, gli enti pubblici non economici provvedono ad iscrivere nei bilanci relativi agli anni 1989, 1990 ed esercizi successivi le risorse occorrenti al finanziamento dei rinnovi contrattuali.
12.L'importo massimo delle garanzie per il rischio di cambio che il Ministro del tesoro e' autorizzato ad accordare nell'anno 1989 per le occorrenze in linea capitale sui prestiti esteri contratti in base alla legislazione vigente resta fissato in lire 4.000 miliardi.
CAPO II DISPOSIZIONI PER I SETTORI DEI TRASPORTI E DELLE COMUNICAZIONI
Art. 3
1.Per l'anno 1989, il fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private e' stabilito in lire 4.828.7 miliardi, ivi compresa la variazione da determinarsi ai sensi dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, modificato dall'articolo 27-quarter del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalle legge 26 febbraio 1982, n. 51.
2.L'importo di lire 4.828,7 miliardi, di cui al comma 1, e' finanziato per lire 531.771.982.000 e per lire 88.614.319.000 mediante riduzione, rispettivamente, dei fondi di cui agli articoli 8 e 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, ai sensi dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151.
4.Per l'anno 1989, sono determinate in lire 730 miliardi le compensazioni spettanti all'Ente Ferrovie dello Stato per mancati aumenti tariffari di anni precedenti ed in lire 1.289 miliardi quelle a copertura del disavanzi del fondo pensioni ai sensi dell'articolo 21, ultimo comma, della legge 17 maggio 1985, n. 210.
5.Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 4 della legge 10 febbraio 1982, n. 39, concernente potenziamento dei servizi postali, l'importo complessivo di lire 2.750 miliardi previsto dall'articolo 1 della predetta legge, gia' elevato dalle leggi 27 dicembre 1983, n. 730, 28 febbraio 1986, n. 41, 22 dicembre 1986, n. 910, e 11 marzo 1988, n. 67, a lire 5.246 miliardi, viene elevato a lire 6.351 miliardi.
7.Ai fondi necessari per il finanziamento della maggiore occorrenza di lire 1.105 miliardidi cui al comma 6, da iscrivere in bilancio in ragione di lire 505 miliardi nell'anno 1990 e di lire 600 miliardi nell'anno 1991, si provvede con operazioni di credito cui si applicano tutte le disposizioni contenute negli articoli 5 e 6 della legge 10 febbraio 1982, n. 39.
Nota all'art. 3, comma 1: Il testo dell'art. 9 della legge n. 151/1981 (Legge-quadro per l'ordinamento, la ristrutturazione ed il potenziamento dei trasporti pubblici locali. Istituzione del Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio e per gli investimenti nel settore), come modificato dall'art. 27-quater del decreto-legge n. 786/1981, e' il seguente: "Art. 9 - E' istituito, a partire dall'esercizio finanziario 1982, presso il Ministero dei trasporti un Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private che esercitano i servizi di cui al primo comma dell'art. 1. Il fondo viene dotato per il 1982 di un importo pari a quello corrisposto a qualsiasi titolo per l'anno 1981 dalle regioni, dalle province e dai comuni, direttamente o indirettamente, in favore delle aziende di cui al primo comma e per le finalita' ivi considerate. Per il 1983 e per gli anni successivi la variazione del fondo sara' determinata, con apposita norma da inserire nella legge finanziaria, anche in relazione all'incremento della componente prezzi nella variazione del prodotto interno lordo ai prezzi di mercato, verificatosi nell'anno precedente e risultante nella relazione generale della situazione economica del Paese. A partire dall'anno 1982 le erogazioni spettanti a ciascuna regione ai sensi degli articolo 8 e 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sono ridotte di un importo pari a quello che ogni singola regione ha corrisposto agli effetti del secondo comma. Agli effetti di quanto previsto dal secondo comma, gli enti locali dovranno evidenziare i loro interventi finanziari nella certificazione da produrre al Ministero dell'interno ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 843 (legge finanziaria). Le regioni comunicheranno al Ministero dei trasporti, entro il 31 ottobre 1981, l'importo degli stanziamenti previsti nei bilanci di previsione dell'anno finanziario 1981 per le finalita' di cui al primo comma. Il Ministero dei trasporti, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro e d'intesa con la commissione consultiva interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, stabilisce i criteri di ripartizione del fondo tra le regioni, comprese quello a statuto speciale, sulla base della dimensione dei servizi effettuati e delle caratteristiche del territorio su cui i servizi stessi si svolgono, nonche' del progressivo conseguimento delle condizioni economiche di bilancio delle aziende come previsto dall'art. 6. Il Ministro dei trasporti provvede altresi' alla effettiva corresponsione del fondo cosi' ripartito alle regioni. Le regioni a loro volta assegnano i rispettivi finanziamenti agli enti o alle aziende di trasporto con riferimento a quanto disposto dall'art. 6. Sara' sentito, altresi', il parere della commissione consultiva interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sui programmi annuali di attuazione dei piani di risanamento tecnico-economico delle ferrovie in concessione previsti dalla legge 8 giugno 1978, n. 297. Il parere sara' vincolante sulla utilizzazione dei capitoli di bilancio relativi agli interventi a favore delle ferrovie in concessione per le quali, ai sensi della stessa legge, sia intervenuta la delega alle regioni di cui all'art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616". Note all'art. 3, comma 2: - Il testo degli articoli 8 e 9 della legge n. 281/1970 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni delle regioni a statuto ordinario) e' il seguente: "Art. 8 (Partecipazione al gettito di imposte erariali). - Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e' istituito un fondo il cui ammontare e' commisurato al gettito annuale dei seguenti tributi erariali nelle quote sotto indicate: a)il 15 per cento dell'imposta di fabbricazione sugli oli minerali, loro derivati e prodotti analoghi; b)il 75 per cento dell'imposta di fabbricazione e dei diritti erariali sugli spiriti; c) il 75 per cento dell'imposta di fabbricazione sulla birra; d)il 75 per cento delle imposte di fabbricazione sullo zucchero, sul glucosio, maltosio e analoghe materie zuccherine; e) il 75 per cento dell'imposta di fabbricazione sui gas incondensabili di prodotti petroliferi e sui gas resi liquidi con la compressione; f) il 25 per cento dell'imposta erariale sul consumo dei tabacchi. Le quote suindicate sono commisurate all'ammontare complessivo dei versamenti in conto competenza e residui, relativi al territorio delle regioni a statuto ordinario ed affluiti alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato nel penultimo anno finanziario antecedente a quello di devoluzione, al netto di rimborsi per qualsiasi causa effettuati nel medesimo anno. Sono riservati allo Stato i proventi derivanti da maggiorazioni di aliquote o altre modificazioni dei tributi di cui sopra, che siano disposte successivamente alla entrata in vigore della presente legge, quando siano destinati per legge alla copertura di nuove o maggiori spese a carico del bilancio statale. La percentuale di gettito complessivo del tributo, attribuibile alle modificazioni e maggiorazioni di aliquote previste dal precedente comma, e' determinata con la legge del bilancio. Il fondo comune e' ripartito fra le regioni a statuto ordinario con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con quello per le finanze nel modo seguente: A) per i sei decimi, in proporzione diretta alla popolazione residente in ciascuna regione, quale risulta dai dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica relativi al penultimo anno antecedente a quello della devoluzione; B) per un decimo in proporzione diretta alla superficie di ciascuna regione, quale risulta dai dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica relativi al penultimo anno antecedente a quello della devoluzione; C) per i tre decimi, fra le regioni in base ai seguenti requisiti: a) tasso di emigrazione al di fuori del territorio regionale, relativo al penultimo anno antecedente a quello della devoluzione, quale risulta dai dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica; b) grado di disoccupazione, relativo al penultimo anno antecedente a quello della devoluzione, quale risulta dal numero degli iscritti nelle liste di collocamento appartenenti alla prima e seconda classe, secondo i dati ufficiali rilevati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale; c) carico pro capite dell'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo posta in riscossione mediante ruoli nel penultimo anno antecedente a quello della devoluzione, quale risulta dai dati ufficiali pubblicati dal Ministero delle finanze. Con l'entrata in vigolre dei provvedimenti di attuazione della riforma tributaria, il carico pro capite sara' riferito ad altra imposta corrispondente. La determinazione delle somme spettanti alle regioni sui tre decimi del fondo e' fatta in ragione diretta della popolazione residente, quale risulta dai dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica, relativa al penultimo anno antecedente a quello della ripartizione, nonche' in base alla somma dei punteggi assegnati a ciascun requisito nella tabella annessa alla presente legge. Al pagamento delle somme spettanti alle regioni, il Ministero del tesoro provvede bimestralmente con mandati diretti intestati a ciascuna regione. Con successiva legge, da emanarsi non appena l'Istituto centrale di statistica abbia elaborato e pubblicato i dati relativi alla distribuzione regionale del reddito nazionale e comunque non oltre due anni, saranno riveduti i criteri di ripartizione del fondo comune di cui alla lettera C) del quinto comma del presente articolo, osservando il principio di una perequazione in ragione inversamente proporzionale al reddito medio pro capite di ciascuna regione. Art. 9 (Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo). - Nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica e' istituito un fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, il cui ammontare e' determinato per ogni quinquennio della legge di approvazione del programma economico nazionale e per la quota annuale dalla legge di bilancio. Tale fondo e' assegnato alle regioni secondo le indicazioni del programma economico nazionale sulla base dei criteri che saranno annualmente determinati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e con particolare riguardo alle esigenze di sviluppo del Mezzogiorno". - Il testo dell'art. 9 della legge n. 151/1981 e' riportato nella nota all'art. 3, comma 1. Note all'art. 3, comma 3: - Il testo delle lettere b), c) e d) del quarto comma dell'art. 17 della legge n. 210/1985 (Istituzione dell'ente "Ferrovie dello Stato", e' il seguente: "All'attivo del bilancio aziendale affluiscono il gettito tariffario, le altre entrate eventuali nonche' gli apporti statali relativi alle seguenti voci: (Omissis). b) contributi ed aiuti, ai sensi del regolamento CEE n. 1107/1970, e successive modificazioni, riguardanti la ricerca e lo sviluppo del settore ferroviario, nonche' i costi per manutenzione, funzionamento e rinnovo ed altri oneri di infrastruttura successivi alla data di cui all'ultimo comma dell'art. 26; c) contributi finanziari diretti, ai sensi della decisione del Consiglio CEE n. 327/1975, per la realizzazione di nuovi investimenti e relative scorte nonche' per gli oneri di mancato rinnovo, per la parte non coperta dagli utili netti dell'ente e dai mezzi ricavati dalla contrazione di mutui e dalla emissione di obbligazioni, da definire, con appositi programmi predisposti dall'ente distintamente per nuovi investimenti e rinnovi, nell'ambito del piano nazionale dei trasporti; d) eventuali sovvenzioni straordinarie, in conformita' della decisione del Consiglio CEE n. 327/1975, ai fini dell'equilibrio del bilancio di previsione, cui vanno informati anche i piani di recupero di produttivita' aziendale". - Il n. 3) dell'art. 3 della predetta legge n. 210/1985 dispone che spetti al Ministro dei trasporti di approvare, di concerto con il Ministro del tesoro, i bilanci, i programmi di attivita' annuali e poliennali deliberati dal consiglio di amministrazione dell'ente. - Il testo degli articoli 3 e 4 della legge n. 280/1969 (Copertura del disavanzo della gestione 1968 dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato), e' il seguente: "Art. 3 - Le obbligazioni da emettersi in forza dell'art. 1 della presente legge sono parificate ad ogni effetto alle cartelle di credito comunale e provinciale emesse dalla Cassa depositi e prestiti. Le obbligazioni medesime sono ammesse di diritto alla quotazione ufficiale delle borse valori, sono comprese fra i titoli sui quali l'Istituto di emissione e' autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettate quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni. Gli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione e la previdenza, nonche' gli enti morali sono autorizzati,m anche in deroga a disposizioni di legge, di regolamento o di statuti, ad investire le loro disponibilita' nelle obbligazioni predette. Art. 4. - In attesa di poter procedere all'emissione delle obbligazioni di cui all'art. 1 della presente legge, l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato puo' essere autorizzata, con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, di concerto con il Ministro per il tesoro, a ricorrere ad aperture di credito bancario, da estinguersi con il ricavo delle obbligazioni suddette". Nota all'art. 3, comma 4: L'ultimo comma dell'art. 21 della legge n. 210/1985 (per il titolo si veda nelle note all'art. 3, comma 3), prevede che: "Fino a quando non sara' disciplinato l'assetto generale del trattamento previdenziale e pensionistico dei lavoratori dipendenti, rimane fermo il trattamento in atto all'entrata in vigore della presente legge, trasferendosene a carico dell'ente "Ferrovie dello Stato" l'onere finanziario finora gravante sullo Stato, salvo le compensazioni dovute in forza dei regolamenti comunitari". Note all'art. 3, comma 5: - Il testo dell'art. 1 e dell'ultimo comma dell'art. 4 della legge n. 39/1982 (Autorizzazione alle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni a proseguire nella realizzazione dei programmi di potenziamento e di riassetto dei servizi e di costruzione di alloggi di servizio per il personale postelegrafonico - Disciplina dei collaudi), e' il seguente: "Art. 1 (Interventi straordinari dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni). - Fermo restando quanto disposto dalla legge 23 gennaio 1974, n. 15, e della legge 7 giugno 1975, n. 227, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dello stato di attuazione dei programmi al 31 dicembre dell'anno precedente nonche' della valutazione, ripartita per annualita', delle maggiori occorrenze eventualmente necessarie per il completamento delle opere e delle forniture previste. Gli stanziamenti per tali maggiori occorrenze verranno disposti annualmente con la legge finanziaria di cui all'ultimo comma del precedente art. 3". - Con la legge n. 730/1983 e' stata approvata la legge finanziaria 1984. L'art. 34, quinto comma, di detta legge eleva lo stanziamento a lire 4.579 miliardi. - Con la legge n. 910/1986 e' stata approvata la legge finanziaria 1987. L'art. 2, comma 8, della predetta legge eleva lo stanziamento a lire 5.189 miliardi. - Con la legge n. 67/1988 e' stata approvata la legge finanziaria 1988. L'art. 13, comma 7, della predetta legge eleva lo stanziamento a lire 5.246 miliardi. Nota all'art. 3, comma 6: I settori di intervento di cui all'art. 2 della legge n. 39/1982, ai quali e' destinato l'importo di cui all'art. 1 della legge stessa (si veda nelle note all'art. 3, comma 5), sono: a) il completamento degli impianti di meccanizzazione della rete del movimento delle corrispondenze e dei pacchi; b) il completamento dell'automazione dei servizi amministrativo-contabili, nonche' per il potenziamento dei servizi di bancoposta; c) il completamento e l'integrazione della rete telex e trasmissione dati; d) il rinnovamento e potenziamento dei centri radio gestiti dall'Amministrazione postelegrafonica; e) il completamento degli edifici destinati a sede degli impianti di meccanizzazione della rete del movimento delle corrispondenze e dei pacchi, nonche' per la costruzione di edifici per i servizi operativi e del movimento postale; f) la costruzione e l'acquisto di edifici destinati agli uffici di settore e di quartiere nelle grandi citta', come previsto nei piani regolatori postali; g) la costruzione e l'acquisto di immobili da destinare ad alloggi di servizio da assegnare in locazione semplice ai dipendenti dell'Amministrazione postelegrafonica; h) la costruzione e l'acquisto di edifici da adibire a sede di uffici locali non ubicati in capoluogo di provincia, sulla base delle proposte dei comitati tecnico-amministrativi, previsti dall'art. 14 della legge 12 marzo 1968,n. 325; i) l'acquisto dei mezzi operativi occorrenti per il potenziamento dei trasporti postali urbani ed interurbani su strada in gestione diretta, nonche' delle relative infrastrutture; l) il potenziamento e lo sviluppo dell'attivita' scientifica; m) il risanamento delle sedi e degli impianti di uffici e stabilimenti postali non idonei sotto il profilo dell'igiene e della sicurezza del lavoro. Gli importi originari indicati nell'art. 2 sono stati elevati in precedenza prima dall'art. 34 della legge n. 730/1983, poi dall'art. 10, comma 4, della legge n. 41/1986, quindi dall'art. 2, comma 9, della legge n. 910/1986 e infine dall'art. 13, comma 8, della legge n. 67/1988. Nota all'art. 3, comma 7: Il testo degli articoli 5 e 6 della legge n. 39/1982 (per il titolo si veda nelle note all'art. 3, comma 5) e' il seguente: "Art. 5 (Finanziamenti). - Ai fini del finanziamento della spesa per le opere e le forniture di cui al precedente art. 2, si provvedera' con anticipazione della Cassa depositi e prestiti sui fondi dei conti correnti postali, di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 22 novembre 1945, n. 822, fino all'ammontare di lire 2.750 miliardi da somministrarsi secondo gli importi stabiliti dal precedente art. 3. In alternativa anche parziale alle anticipazioni della Cassa depositi e prestiti, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e' autorizzata a contrarre mutui a medio e lungo termine, in lire o in valuta, con istituti di credito. I predetti mutui potranno essere contratti anche con istituti di credito esteri. I mutui previsti dal precedente comma saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalita' che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipulare tra l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e gli enti mutuanti con l'intervento del Ministro del tesoro e da approvarsi con decreto del Ministro stesso. Con lo stesso decreto, nel caso di mutui in valuta, e' concessa la garanzia per i rischi di cambio rispetto a quello vigente al momento della stipula o della erogazione dei mutui. Qualora alla chiusura dell'esercizio finanziario non siano state perfezionate le operazioni di credito di cui al precedente comma, l'importo corrispondente alla parte rimasta da finanziare viene iscritto in bilancio fra i residui attivi. La stessa facolta' deve intendersi riconosciuta all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni dalla locuzione "e' autorizzata ad assumere, anche in via immediata, impegni" di cui all'art. 3 della legge 7 giugno 1975, n. 227. L'ammortamento delle singole anticipazioni della Cassa depositi e prestiti e' effettuato in non piu' di 35 anni al tasso del 3,70 per cento annuo. Le rate di ammortamento, per capitale ed interessi, delle anticipazioni e dei mutui iscritte, con distinta imputazione, nel bilancio dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e specificatamente vincolate a favore della Cassa depositi e prestiti e degli enti mutuanti. L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ha facolta' di avvalersi delle disposizioni del presente articolo per la realizzazione dei programmi previsti dalla legge 7 giugno 1975, n. 227, relativamente alla parte dei programmi stessi non ancora finanziata. Art. 6 (Ammortamenti). - Le quote di capitale delle rate di ammortamento delle anticipazioni e dei mutui di cui alla presente legge sono rimborsate dal Ministero del tesoro all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e i corrispondenti importi sono iscritti negli stati di previsione della spesa di detto Ministero e, correlativamente, negli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni. La quota relativa alle operazioni di indebitamento effettuate nell'anno 1982, valutata in lire 10,500 milioni, sara' iscritta nel bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1983".
CAPO III DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVIDENZA
Art. 4
1.Il complesso dei trasferimenti dello Stato all'INPS, a titolo di pagamenti di bilancio e di anticipazioni di tesoreria, e' fissato per l'anno 1989 in lire 37.500 miliardi. Le anticipazioni di tesoreria sono autorizzate senza oneri di interessi.
2.Al fine di proseguire nella separazione tra previdenza e assistenza e' fissato per l'anno 1989 un contributo straordinario di lire 17.225 miliardi a carico dello Stato a favore per lire 12.886 miliardi del fondo pensioni lavoratori dipendenti, per lire 61 miliardi del fondo pensioni lavoratori dello spettacolo e per lire 4.278 miliardi delle gestioni speciali degli artigiani, degli esercenti attivita' commerciali,dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri e dei minatori,rispettivamente ripartito per lire 912 miliardi alla gestione degliartigiani, lire 883 miliardi alla gestione speciale degli esercenti attivita' commerciali, lire 2.480 miliardi alla gestione speciale dei coltivatori diretti, dei coloni e dei mezzadri e lire 3 miliardi alla gestione speciale dei minatori, con riassorbimento dei finanziamenti relativi agli oneri derivanti dall'applicazione per le gestioni suddette delle disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e successive modificazioni e integrazioni, rispettivamente perlire 1.51 miliardi, lire 7 miliardi, lire 98 miliardi, lire 95 miliardi, lire 282 miliardi, per complessive lire 1.993 miliardi, del finanziamento di cui all'articolo 20 della legge 3 giugno 1975, n. 160, per la gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri per lire 410 miliardi, nonche' del finanziamento di cui all'articolo 11 della legge 15 aprile 1985, n. 140, per il fondo pensioni lavoratori dipendenti per lire 3.000 miliardi, per complessive lire 5.403 miliardi.
Note all'art. 4, comma 2: - Il testo dell'art. 1 della legge n. 903/1965 (Avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale) e' il seguente: "Art. 1. - I titolari di pensioni delle assicurazioni obbligatorie per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori delle miniere, cave e torbiere, dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e loro familiari, disciplinate rispettivamente dal regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, dalla legge 3 gennaio 1960, n. 5, dalla legge 26 ottobre 1957, n. 1047, dalla legge 4 luglio 1959, n. 463, e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto ad una pensione nella misura di lire 12.000 mensili a carico del Fondo sociale di cui al successivo art. 2, a decorrere dal 1 gennaio 1965. La pensione di cui sopra e' maggiorata di un'aliquota pari ad un dodicesimo del suo ammontare annuo da corrispondersi con la rata di dicembre". L'art. 1 della legge n. 153/1969 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale) con riferimento all'articolo soprariportato prevede che: "A decorrere dal 1 gennaio 1976 lo Stato assume a suo completo carico l'onere della pensione sociale di cui all'art. 1 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e di quella istituita con l'art. 26 della presente legge". - Il testo dell'art. 20 della legge n. 160/1975 (Norme per il miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il collegamento alla dinamica salariare) e' il seguente: "Art. 20. (Apporto dello Stato per la gestione previdenziale per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri). - Annualmente, con la legge di bilancio, e' determinato l'intervento dello Stato a favore della gestione per l'assicurazione invalidita', vecchiaia ed i superstiti dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, destinato, per un importo pari al doppio del gettito del contributo addizionale di cui all'art. 17, agli oneri delle operazioni finanziarie previste dall'art. 18, e, per l'eventuale differenza, al ripianamento del disavanzo della gestione alla quale va devoluta. L'intervento dello Stato, di cui al precedente comma, non potra' essere inferiore, a decorrere dal 1977, all'ammontare del contributo stabilito per il 1976 dalla tabella allegata al decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114". - Il testo dell'art. 11 della legge n. 140/1985 (Miglioramento e perequazione di trattamenti pensionistici e aumento della pensione sociale) e' il seguente: "Art. 11 (Copertura finanziaria). - 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 2.162 miliardi per l'anno 1985, in lire 2.973 miliardi per l'anno 1986 ed in lire 4.244 miliardi per l'anno 1987, si provvede, per il 1985, quanto a lire 2.000 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Minstero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento preordinato per "Riforma del sistema pensionistico, perequazione dei trattamenti pensionistici pubblici e privati, integrazione dei trattamenti minimi e delle pensioni sociali dei soggetti senza altra fonte di reddito", e quanto a lire 162 miliardi con le maggiori entrate IRPEF per l'anno finanziario medesimo; quanto a lire 2.700 miliardi per l'anno 1986 e 3.800 miliardi per l'anno 1987, mediante riduzione delle proiezioni risultanti per i detti anni al suddetto accantonamento iscritto al capitolo 6856 del citato stato di previsione del Ministero del tesoro ai fini del bilancio triennale 1985-1987 e quanto a lire 273 miliardi per il 1986 e lire 444 miliardi per il 1987 con le maggiori entrate IRPEF che saranno conseguite nei rispettivi esercizi. 2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
CAPO IV DISPOSIZIONI DIVERSE
Art. 5
1.Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.
2.La presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1989. La presente legge munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 24 dicembre 1988 COSSIGA DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri AMATO, Ministro del tesoro Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Tabella A
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