LEGGE 21 dicembre 1988, n. 535
Entrata in vigore della legge: 22/12/1988
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1.Il decreto-legge 21 ottobre 1988, n. 445, concernente interventi urgenti a tutela del diritto di difesa, e' convertito in legge con le seguenti modificazioni: L'articolo 1 e' sostituito dal seguente: "Art. 1. - 1. Nel primo comma dell'articolo 511 del codice di procedura penale sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: 'Tuttavia, se si tratta di appello contro sentenza pronunciata in seguito a dibattimento che sia stata depositata in cancelleria dopo il novantesimo giorno da quello della pronuncia, entro venti giorni dalla scadenza del termine indicato nell'articolo 201 possono essere presentati motivi nuovi ed aggiunti nelle sedi indicate dallo stesso articolo 201, dove le altre parti possono prenderne visione ed estrarne copia. Detti motivi non valgono a sanare l'impugnazione se questa e' inammissibile'".
AVVERTENZA: Il decreto-legge 21 ottobre 1988, n. 445, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 249 del 22 ottobre 1988. Non si procedera' alla pubblicazione del testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione in quanto la legge stessa, qui pubblicata, sostituisce l'intero art. 1, lasciando inalterato l'altro articolo del decreto-legge (l'art. 2), nel quale e' indicata la data della sua entrata in vigore (22 ottobre 1988).
Art. 2
1.Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti in forza dell'articolo 1 del decreto-legge 21 ottobre 1988, n. 445, prima dell'entrata in vigore della presente legge.
2.Le disposizioni della presente legge entrano in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
COSSIGA
DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri
VASSALLI, Ministro di grazia e giustizia
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
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