LEGGE 10 novembre 1989, n. 367
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la
seguente legge: (Disposizioni generali)
Art. 1
1.Nello stato di previsione dell'entrata, negli stati di previsione dei Ministeri e nei bilanci delle amministrazioni e aziende autonome, approvati con la legge 24 dicembre 1988, n. 542, sono introdotte, per l'anno finanziario 1989, le variazioni di cui alle annesse tabelle.
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