LEGGE 30 novembre 1989, n. 387
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1.Il personale assunto ai sensi dell'articolo 15, comma 8, della legge 8 luglio 1986, n. 349, è inquadrato, a domanda e previo superamento di una prova di idoneità, nei ruoli del Ministero dell'ambiente, conservando la qualifica, i livelli in godimento e l'anzianità maturata.
2.Con decreto del Ministro dell'ambiente, sentito il Ministro per la funzione pubblica, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti il termine di presentazione delle domande di inquadramento, nonchè le modalità ed i contenuti della prova di idoneità di cui al comma 1 che dovranno corrispondere a quelli previsti per l'accesso in via ordinaria ai rispettivi profili professionali.
AVVERTENZA: Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia. Nota all'art. 1: Il testo del comma 8 dell'art. 15 della legge n. 349/1986 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale) è il seguente: "8. Per sopperire alle prime esigenze organizzative e funzionali del Ministero dell'ambiente, il Ministro dell'ambiente può avvalersi, nel limite massimo di 35 unità, di personale assunto con contratti a tempo determinato di durata non superiore a due anni scelto tra elementi di adeguata qualificazione tecnico-professionale ed il cui compenso sarà determinato con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro".
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