DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 gennaio 1990, n. 44
Entrata in vigore del decreto: 07/03/1990
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Vista la legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 1› febbraio 1986, n. 13, e 23 agosto 1988, n. 395, recanti disposizioni, per tutti i comparti di contrattazione collettiva del pubblico impiego, risultanti dalla disciplina prevista dagli accordi intercompartimentali emanati ai sensi dell'art. 12 della legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93;
Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, che ha istituito il comparto di contrattazione collettiva per il personale dei Ministeri, ai sensi dell'art. 5 della legge 29 marzo 1983, n. 93;
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 268, 23 agosto 1981, n. 508, 9 giugno 1981, n. 310, 25 giugno 1983, n. 344, 31 maggio 1984, n. 531, 8 maggio 1987, n. 266, e 17 settembre 1987, n. 494;
Vista la circolare del Ministro per la funzione pubblica in data 28 ottobre 1988, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 2 novembre 1988, concernente il requisito della maggiore rappresentativita' su base nazionale, richiesto dalla legge 29 marzo 1983, n. 93, alle confederazioni ed organizzazioni sindacali per partecipare alla formazione degli accordi sindacali;
Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica in data 27 aprile 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 2 maggio 1989, che ha designato i componenti delle delegazioni trattanti l'accordo sindacale per il personale del comparto ministeri;
Viste le leggi 11 marzo 1988, n. 67, e 24 dicembre 1988, n. 541, recanti disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (leggi finanziarie 1988 e 1989);
Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente la disciplina dell'attivita' di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 6 ottobre 1989, con la quale respinte o ritenute inammissibili le osservazioni formulate dalle organizzazioni sindacali dissenzienti o che non hanno partecipato alle trattative - e' stata autorizzata, previa verifica delle compatibilita' finanziarie, la sottoscrizione dell'ipotesi di accordo per il triennio 1988-1990 riguardante il personale del comparto "Ministeri" di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, definita in data 26 settembre 1989 fra la delegazione di parte pubblica, composta come previsto dall'art. 2 del citato decreto del Ministro per la funzione pubblica in data 27 aprile 1989, le organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative nel comparto CGIL/Funzione pubblica/Ministeri, CISL/Funzione pubblica/FILS, UIL/statali, CONFSAL/UNSA, Unione nazionale segretari comunali e provinciali e le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale CGIL, CISL, UIL, CIDA, CISAL, CONFSAL, CONFEDIR;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 16 novembre 1989;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 gennaio 1990, ai sensi dell'art. 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93, concernente l'approvazione della ipotesi di accordo sottoscritta in data 26 settembre 1989 dalle stesse confederazioni ed organizzazioni sindacali trattanti in precedenza indicate, nonche' il recepimento e l'emanazione delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale per il personale del comparto Ministeri di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, per il triennio 1988-1990;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale;
E M A N A il seguente regolamento:
Art. 1
Area di applicazione e durata
1.Il presente regolamento si applica al personale di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68.
2.Il presente regolamento si riferisce al periodo 1› gennaio 1988-31 dicembre 1990. Gli effetti economici decorrono dal 1› luglio 1988, fatte salve le diverse decorrenze espressamente previste nei successivi articoli per particolari istituti contrattuali.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubbblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo aggiornato della legge 29 marzo 1983, n. 93 (Legge quadro sul pubblico impiego), con le modifiche di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 426, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1985. Si trascrive il testo dell'art. 12 di detta legge: "Art. 12 (Accordi sindacali intercompartimentali). - Fermo restando quanto disposto dal precedente art. 2, al fine di pervenire alla omogeneizzazione delle posizioni giuridiche dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, sono disciplinate mediante accordo unico per tutti i comparti specifiche materie concordate tra le parti in particolare: le aspettative, i congedi e i permessi, ivi compresi quelli per malattia e maternita', le ferie, il regime retributivo di attivita' per qualifiche funzionali uguali o assimilate, i criteri per i trasferimenti e la mobilita', i trattamenti di missione e di trasferimento nonche' i criteri per la eventuale concessione di particolari trattamenti economici integrativi, rigorosamente collegati a specifici requisiti e contenuti delle prestazioni di lavoro. La delegazione della pubblica amministrazione per la contrattazione relativa all'accordo intercompartimentale e' composta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, che la presiede, dal Ministro del tesoro, dal Ministro del bilancio e della programmazione economica, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da un rappresentante per ogni regione designato dalle stesse, da cinque rappresentanti delle associazioni di enti locali territoriali e da cinque rappresentanti degli enti pubblici non economici designati secondo quanto disposto dall'art. 7. La delegazione delle organizzazioni sindacali e' composta da tre rappresentanti per ogni confederazione maggiormente rappresentativa su base nazionale. Si applicano le regole procedimentali di cui al precedente art. 6 e di cui all'ultimo comma dei precedenti articoli 8 e 10". - Si trascrive il testo dell'art. 2 del D.P.R. n. 68/1986 concernente la determinazione e composizione dei comparti di contrattazione collettiva di cui all'art. 5 della legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93: "Art. 2 (Comparto del personale dipendente dai Ministeri). - 1. Il comparto di contrattazione collettiva del personale dipendente dai Ministeri comprende: il personale di cui al titolo I della legge 11 luglio 1980, n. 312, salvo quello previsto espressamente nei successivi articoli del presente decreto; il personale in servizio nella provincia di Bolzano di cui agli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752; il personale direttivo amministrativo di cui al quarto comma dell'art. 66 della legge 11 luglio 1980, n. 312. 2. La delegazione di parte pubblica e' composta: dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, che la presiede; dal Ministro del tesoro; dal Ministro del bilancio e della programmazione economica; dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale. 3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ove non sia nominato il Ministro per la funzione pubblica, puo' delegare anche un proprio Sottosegretario; i Ministri componenti la delegazione di parte pubblica possono delegare Sottosegretari di Stato in base alle norme vigenti. 4. La delegazione sindacale e' composta dai rappresentanti: delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative nel comparto di cui al presente articolo; delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale". - Si trascrive il testo dell'art. 5 della citata legge n. 93/1983: "Art. 5 (Comparti). - I pubblici dipendenti sono raggruppati in un numero limitato di comparti di contrattazione collettiva. Per ciascun comparto le delegazioni di cui agli articoli seguenti provvedono alla stipulazione di un solo accordo, salvo quanto previsto dal successivo articolo 12. La determinazione del numero dei comparti e la composizione degli stessi sono effettuate con decreto del Presidente della Repubblica, a seguito di delibera del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri sulla base degli accordi dallo stesso definiti con le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, sentite le regioni e previa comunicazione al Parlamento. Eventuali variazioni nel numero e nella composizione dei comparti sono disposte con il medesimo procedimento previsto nel comma precedente. Il comparto comprende, nel rispetto delle autonomie costituzionalmente garantite, i dipendenti di piu' settori della pubblica amministrazione omogenei o affini". - La legge n. 312/1980 concernente il "Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato", e' stata pubblicata nel supplemento alla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 12 luglio 1980. - Il D.P.R. n. 268/1976, recante "Disposizioni sul trattamento economico dei dipendenti dei Ministeri", e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale" n. 131 del 19 maggio 1976. - Il D.P.R. n. 508/1981, concernente l'attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo ai segretari comunali e provinciali, e' stato pubbblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 12 settembre 1981. - Il D.P.R. n. 310/1981, concernente la corresponsione di miglioramenti economici al personale statale, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 167 del 19 giugno 1981. - Il D.P.R. n. 344/1983, recante "Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 29 aprile 1983 concernente il personale dei Ministeri ed altre categorie", e' stato pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 197 del 20 luglio 1983. - Il D.P.R. n. 531/1984, contenente "Norme risultanti dalla disciplina prevista dal protocollo aggiuntivo del 23 febbraio 1984 concernente i segretari comunali", e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 1› settembre 1984. - Il D.P.R. n. 266/1987, recante "Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo 26 marzo 1987 concernente il comparto del personale dipendente dai Ministeri", e' stato pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 160 dell'11 luglio 1987. - Il D.P.R. n. 494/1987, concernente "Norme risultanti dagli accordi contrattuali definiti con le organizzazioni sindacali per il triennio 1985-87 relativi al personale dei Ministeri, degli enti pubblici non economici, degli enti locali, delle aziende e delle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, del servizio sanitario nazionale e della scuola", e' stato pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 286 del 7 dicembre 1987. - Il comma 1, lettera e), dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. - Il testo dell'art. 2 del decreto del Ministro per la funzione pubblica 27 aprile 1989 e' riportato in nota all'art. 2. - Si trascrive il testo dell'art. 6 della legge n. 93/1983: "Art. 6 (Accordi sindacali per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo). - Per gli accordi riguardanti i dipendenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, la delegazione e' composta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, che la presiede, dal Ministro del tesoro, dal Ministro del bilancio e della programmazione economica e dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale. La delegazione e' integrata dai Ministri competenti in relazione alle amministrazioni comprese nei comparti. I Ministri, anche in ordine alle disposizioni degli articoli seguenti, possono delegare sottosegretari in base alle norme vigenti. La delegazione sindacale e' composta dai rappresentanti delle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative per ogni singolo comparto e delle confederazioni maggiormente rappresentative su base nazionale. Le delegazioni, che iniziano le trattative almeno otto mesi prima della scadenza dei precedenti accordi, debbbono formulare una ipotesi di accordo entro quattro mesi dall'inizio delle trattative. Nel corso delle trattative la delegazione governativa riferisce al Consiglio dei Ministri. Le organizzazioni sindacali dissenzienti dall'ipotesi di accordo o che dichiarino di non partecipare alle trattative possono trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Ministri che compongono la delegazione le loro osservazioni. Il Consiglio dei Ministri, entro il termine di trenta giorni dalla formulazione dell'ipotesi di accordo, verificate le compatibilita' finanziarie come determinate dal successivo art. 15, esaminate anche le osservazioni di cui al comma precedente, ne autorizza la sottoscrizione; in caso di determinazione negativa le parti devono formulare entro il termine di sessanta giorni una nuova ipotesi di accordo, sulla quale delibera nuovamente il Consiglio dei Ministri. Entro il termine di sessanta giorni dalla sottoscrizione dell'accordo, con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera del Consiglio dei Ministri, sono recepite ed emanate le norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo". Nota all'art. 1: Il testo dell'art. 2 del D.P.R. n. 68/1986 e' riportato in nota alle premesse.
Art. 2
Rapporti amministrazione-cittadino
1.Nell'intento di perseguire l'ottimizzazione dell'erogazione dei servizi, le parti assumono come obiettivo fondamentale dell'azione amministrativa il miglioramento delle relazioni con l'utenza, da realizzarsi nel modo piu' congruo, tempestivo ed efficace da parte delle strutture operative in cui si articolano le amministrazioni.
2.A tale scopo, le amministrazioni devono approntare adeguati strumenti per la tutela degli interessi degli utenti, anche attraverso l'istituzione di appositi uffici di pubbliche relazioni, abilitati anche a ricevere eventuali reclami e suggerimenti degli utenti ai fini del miglioramento dei servizi.
4.Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento ed, in prosieguo, con cadenza annuale, le amministrazioni promuovono apposite conferenze con le organizzazioni e confederazioni sindacali, di cui all'art. 2 del decreto del Ministro per la funzione pubblica in data 27 aprile 1989, ed i rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative degli utenti, per esaminare l'andamento dei rapporti con l'utenza ed in particolare i risultati ottenuti e gli impedimenti riscontrati nell'ottimizzazione del processo di erogazione dei servizi, allo scopo di consentire la promozione di adeguate iniziative per la rimozione dei predetti ostacoli e per il miglioramento delle relazioni con l'utenza.
Note all'art. 2: - Si trascrive il testo dell'art. 2 del decreto del Ministro per la funzione pubblica 27 aprile 1989: "Art. 2. - La delegazione sindacale di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, e' composta: dai rappresentanti delle seguenti organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative nel comparto del personale dipendente dai Ministeri: l'organizzazione di categoria aderente alla C.G.I.L.; l'organizzazione di categoria aderente alla C.I.S.L.; l'organizzazione di categoria aderente alla U.I.L.; l'organizzazione di categoria aderente alla CONF.S.A.L.; dai rappresentanti dell'organizzazione Unione nazionale segretari comunali e provinciali (UNSCP) in via eccezionale ed in attesa della definizione legislativa riguardante la predetta categoria, in considerazione dell'alta rappresentativita' di personale che si colloca in una peculiare posizione funzionale ed esplica attivita' con rilevanza esterna e titolarita' di funzioni di direzione in uffici di enti territoriali ricompresi in altro comparto di contrattazione collettiva, pur mantenendo il rapporto d'impiego con l'Amministrazione centrale dello Stato; dai rappresentanti delle seguenti confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale: Confederazione generale italiana del lavoro (C.G.I.L.); Confederazione italiana sindacato lavoratori (C.I.S.L.); Confederazione unione italiana del lavoro (U.I.L.); Confederazione italiana dirigenti d'azienda (C.I.D.A.); Confederazione italiana sindacati nazionali lavoratori (C.I.S.N.A.L.); Confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori (C.I.S.A.L.); Confederazione sindacati autonomi lavoratori (CONF.S.A.L.); Confederazione autonoma dei quadri direttivi della funzione pubblica (CONF.DIR.)". - La legge n. 15/1968 recante "Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme", e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 27 gennaio 1968.
Art. 3
Norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali - Servizi pubblici essenziali
Nota all'art. 3: - Il D.P.R. n. 395/1988, recante "Norme risultanti dalla disciplina dell'accordo intercompartimentale di cui all'art. 12 della legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, relativo al triennio 1988-89", e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 9 settembre 1988. Si trascrive il testo del relativo art. 10: "Art. 10 (Norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali). - 1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e comunque prima dell'inizio delle trattative per i rinnovi degli accordi di comparto, fermo restando l'obbligo di adozione di codici di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero da allegare agli stessi, le delegazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, provvederanno a concordare norme dirette a garantire la continuita' delle prestazioni indispensabili, in relazione alla essenzialita' dei servizi, per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati. Le suddette norme faranno parte integrante degli accordi di comparto e dei rispettivi decreti del Presidente della Repubblica di recepimento. 2. Le confederazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto si impegnano a definire e presentare, prima dell'inizio delle trattative di comparto, codici di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero unificati per ciascun comparto. 3. La violazione delle norme di cui al comma 1 e dei codici di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero costituisce causa di sospensione dell'organizzazione responsabile dalla titolarita' dell'azione contrattuale".
Art. 4
Norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali Prestazioni indispensabili e contingenti di personale per il funzionamento dei servizi pubblici essenziali.
1.Al fine di cui all'art. 3 sono individuati, per le diverse qualifiche e professionalita' addette ai servizi pubblici essenziali indicati nello stesso art. 3, appositi contingenti di personale che dovranno essere esonerati dallo sciopero per garantire, senza ricorso al lavoro straordinario, la continuita' delle prestazioni indispensabili inerenti ai servizi medesimi.
2.Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, con apposito accordo decentrato a livello nazionale per singola amministrazione - da definirsi prima dell'inizio di ogni altra trattativa decentrata - sono individuate le professionalita' e le qualifiche di personale che formano i contingenti e sono disciplinati i criteri per la determinazione dei contingenti medesimi, necessari a garantire la continuita' delle prestazioni indispensabili per il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati.
3.La quantificazione dei contingenti numerici di cui ai commi 1 e 2 e' effettuata in sede di contrattazione decentrata a livello locale entro quindici giorni dall'accordo di cui al comma 2 e comunque prima dell'inizio di ogni altra trattativa decentrata. Nelle more delle definizioni degli accordi di cui al comma 2 sono comunque assicurati i servizi pubblici essenziali.
4.In conformita' agli accordi di cui ai commi 2 e 3, le amministrazioni individuano, in occasione di ciascuno sciopero che interessi i servizi essenziali di cui all'art. 3, i nominativi dei dipendenti in servizio presso le aree interessate tenuti alle prestazioni indispensabili ed esonerati dallo sciopero stesso per garantire la continuita' delle predette prestazioni, comunicando cinque giorni prima della data di effettuazione dello sciopero, i nominativi inclusi nei contingenti, come sopra individuati, alle organizzazioni sindacali locali ed ai singoli interessati. Il lavoratore individuato ha il diritto di esprimere, entro ventiquattro ore dalla ricezione della comunicazione, la volonta' di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione, nel caso sia possibile.
5.Gli accordi decentrati di cui ai commi 2 e 3 hanno validita' per il periodo di vigenza dell'accordo recepito dal presente regolamento.
Art. 5
Ordinamento professionale
1.Ai profili professionali allegati al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219, sono apportate le integrazioni e modificazioni di cui all'allegato 1 e le sostituzioni di cui all'allegato 2 del presente regolamento.
2.I profili professionali della nona qualifica funzionale, non ricompresi nell'allegato di cui al comma 1, sono individuati secondo la numerazione e la denominazione di cui all'allegato 3; le relative prestazioni lavorative sono identificate nelle attivita' indicate nell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, con riferimento anche ai contenuti professionali dei corrispondenti profili di ottava qualifica funzionale.
3.I profili professionali della settima ed ottava qualifica funzionale, non ricompresi nell'allegato 1 di cui al comma 1, ed i relativi contenuti professionali restano quelli individuati dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219.
4.Le dotazioni organiche dei profili professionali di nona qualifica funzionale, nelle singole amministrazioni, sono determinate ai sensi dell'art. 6 della legge 11 luglio 1980, n. 312, entro i limiti delle dotazioni organiche complessive della nona qualifica funzionale gia' definite nelle amministrazioni medesime ai sensi dell'art. 21, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266.
5.Ai fini dell'accesso ai profili della nona qualifica funzionale si applicano le disposizioni di cui all'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266.
6.La sfera di autonomia nei profili professionali di nona qualifica funzionale, nell'ambito delle norme generali concernenti l'esercizio delle funzioni e la conseguente utilizzazione funzionale del personale addetto, e' piena e diretta, salve le prerogative proprie del personale con qualifiche dirigenziali.
7.Il grado di responsabilita' del personale con profili professionali ascritti alla nona qualifica funzionale e' relativo alla direzione dei lavori, all'organizzazione del lavoro proprio e dei collaboratori, al risultato conseguito dalla struttura cui e' preposto.
8.Per il periodo di vigenza dell'accordo recepito dal presente regolamento, le amministrazioni sono tenute a dare attuazione, per tutti i profili professionali, al disposto di cui al comma 3 dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento; qualora entro il detto termine le amministrazioni non abbiano provveduto, si applica, per i fini di cui al comma 3 dell'art. 26, il disposto di cui all'art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494.
9.Ai fini di quanto richiesto dai requisiti di accesso dall'esterno per i profili professionali di ottava qualifica funzionale, il superamento dei corsi-concorsi di reclutamento, anche in fase di espletamento, tenuti dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, e successive modificazioni e integrazioni, e' considerato equivalente al superamento di un corso di specializzazione post-laurea.
10.Al personale che e' immesso nei ruoli delle amministrazioni dello Stato previo superamento di corsi-concorsi di reclutamento previsti dalle vigenti disposizioni e' corrisposta, durante la frequenza del corso di reclutamento, una borsa di studio pari al settanta per cento del trattamento economico iniziale della qualifica cui accede.
11.Nei pubblici concorsi la riserva relativa al personale in servizio dovra' prevedersi per coloro che siano inquadrati nella qualifica immediatamente inferiore da almeno cinque anni ed in possesso del titolo di studio immediatamente inferiore a quello richiesto ai candidati esterni.
12.Per i profili professionali per i quali e' previsto l'obbligo di selezione ai sensi dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, sono fatte salve le percentuali di cui all'art. 14 della legge 11 luglio 1980, n. 312, riservate al personale in servizio, adottando i medesimi criteri definiti per le prove di selezione.
13.A seguito dell'inquadramento nei profili professionali ed entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, devono essere adeguate, sentite le organizzazioni e le confederazioni sindacali di cui all'art. 2 del decreto del Ministro per la funzione pubblica in data 27 aprile 1989, le precedenti corrispondenze tra le qualifiche e le funzioni all'estero previste dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, a nuove corrispondenze tra i profili professionali e le funzioni all'estero.
14.Il personale che, con atto formale di data certa, e' assegnato per un periodo non inferiore a tre anni a funzioni di differente profilo professionale, nell'ambito della medesima qualifica funzionale, e' inquadrato, a domanda e previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, nel profilo della stessa qualifica funzionale corrispondente alle funzioni esercitate, sempre che tale profilo offra la necessaria vacanza.
15.Per le amministrazioni dello Stato si procede, in relazione alle modifiche ed integrazioni all'ordinamento professionale di cui al presente articolo ed in relazione a nuove esigenze funzionali ed organizzative, alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale con gli strumenti previsti dalle vigenti disposizioni normative.
Note all'art. 5: - Il D.P.R. n. 1219/1984, concernente l'individuazione dei profili professionali del personale dei Ministeri in attuazione dell'art. 3 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e' stato pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 256 del 30 ottobre 1985. - Si trascrive il testo dell'art. 20 del D.P.R. n. 266/1987: "Art. 20 (Nona qualifica funzionale). - 1. Il personale appartenente alla nona qualifica funzionale, istituita dall'art. 2 del decreto-legge 28 gennaio 1986, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1986, n. 78, espleta le seguenti funzioni: a) sostituzione del dirigente in caso di assenza o impedimento; b) reggenza dell'ufficio in attesa della destinazione del dirigente titolare; c) collaborazione diretta alla attivita' di direzione espletata dal dirigente; d) direzione di uffici, istituti o servizi di particolare rilevanza o di stabilimenti di notevole complessita' non riservati a qualifiche dirigenziali; e) prestazioni per elaborazione, studio e ricerca altamente qualificata, richiedenti capacita' professionali di livello universitario nei campi amministrativo, tecnico o scientifico, convalidate da documentate esperienze nel settore, ed ove necessario, da abilitazione all'esercizio della professione, ovvero da specializzazione post-universitaria; f) attivita' ispettive di particolare importanza, anche sulla gestione di progetti-obiettivo e di attivita' programmate, in funzione del conseguimento dei risultati e verifica degli stessi". - Si trascrive il testo dell'art. 6 della legge n. 312/1980: "Art. 6 (Contingenti di qualifica). - Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge di concerto con il Ministro del tesoro, previo parere del Consiglio superiore della pubblica amministrazione e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, saranno determinate, in attesa della legge di cui al primo comma del precedente art. 5 ed entro la dotazione cumulativa di cui al secondo comma dell'articolo stesso, le dotazioni organiche di ciascuna qualifica e dei profili professionali relativi a ciascuna qualifica in relazione ai fabbisogni funzionali delle varie amministrazioni. Con gli stessi criteri e procedure si provvedera' alle successive variazioni. Il parere del Consiglio superiore della pubblica amministrazione e quello delle organizzazioni sindacali si considerano acquisiti se non pervenuti entro 30 giorni dalla loro richiesta. - Si trascrive il testo del comma 1 dell'art. 21 del D.P.R. n. 266/1987: "1. In sede di prima applicazione del presente decreto, con decreto del Ministro competente, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, saranno determinate le dotazioni organiche della nona qualifica funzionale, per ciascuna amministrazione e per ogni singolo ruolo, in numero pari alla meta' della dotazione organica dell'ottava qualifica funzionale alla data di entrata in vigore del presente decreto". - Si trascrive il testo dell'art. 24 del D.P.R. n. 266/1987: "Art. 24 (Accesso alla nona qualifica funzionale). - 1. Dopo gli inquadramenti di cui all'art. 23, l'accesso alla nona qualifica funzionale avviene, nel limite dei posti vacanti e con le modalita' indicate nei singoli profili professionali, mediante concorso per esami riservato al personale appartenente all'ottava e settima qualifica funzionale in possesso di un'anzianita' di servizio effettivo di almeno tre e cinque anni rispettivamente maturata in profili professionali della stessa area funzionale delle predette qualifiche". - Si trascrive il testo del comma 3 dell'art. 26 del D.P.R. n. 266/1987: "3. Le singole ammministrazioni individueranno, d'intesa con le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito con il presente decreto, anche sulla scorta delle proposte di cui al comma 2, i profili professionali da istituire, modificare o sopprimere, formulando le relative proposte al Dipartimento della funzione pubblica per l'attivazione della procedura prevista dall'art. 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93. Nella stessa sede si fara' luogo, ove necessario, alla revisione delle modalita' di accesso ai singoli profili e dei requisiti necessari". - Si trascrive il testo dell'art. 7, comma 1, del D.P.R. n. 494/1987, che ha integrato, con commi aggiuntivi, l'art. 18 del D.P.R. n. 266/1987: "Art. 7. - 1. Alla fine dell''art. 18 sono aggiunti i seguenti commi: '4. Trascorso l'ulteriore termine di quindici giorni, senza che si sia raggiunta una ipotesi di accordo, si fara' ricorso all'intervento delle delegazioni trattanti previste dall'art. 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93, limitando la composizione della delegazione di parte pubblica al Ministro per la funzione pubblica, che la presiede, ed al Ministro competente. 5. All'intervento delle medesime delegazioni si fara' ricorso nel caso in cui, nei termini previsti dal comma 2, non fosse raggiunto l'accordo per le materie demandate alla contrattazione decentrata di livello nazionale e comunque per la negoziazione decentrata territoriale qualora la delegazione di parte pubblica sia presieduta dal Ministro o dal commissario del Governo'" - Si trascrivono i testi degli articoli 1 e 2 del D.P.R. n. 472/1972: "Art. 1 (Finalita' della Scuola superiore della pubblica amministrazione). - La Scuola superiore della pubblica amministrazione ha i seguenti compiti, oltre quelli previsti dall'art. 150 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3: 1) organizza e tiene i corsi di preparazione, con concessione di borsa di studio, per il reclutamento degli impiegati delle carriere direttive amministrative, di cui al successivo art. 2; 2) organizza e tiene i corsi di formazione dirigenziale previsti per la nomina a primo dirigente dal decreto del Presidente della Repubblica concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali delle amministrazioni dello Stato ed emanato in attuazione della delega contenuta negli articoli 16 e 16- bis della legge 18 marzo 1968, n. 249 (2), quale modificata con la legge 28 ottobre 1970, n. 775 (3); 3) sovraintende agli istituti e scuole per il personale istituiti presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo. Quando le esigenze di carattere organizzativo lo richiedano, la scuola puo' autorizzare lo svolgimento, presso le amministrazioni interessate, di singoli corsi di formazione, per gli impiegati in prova delle carriere inferiori a quella direttiva, di aggiornamento e di integrazione. Le amministrazioni presso le quali esistono gli istituti e scuole di cui al precedente n. 3), possono essere autorizzate a tenere corsi anche per la formazione degli impiegati direttivi. In tali casi, i programmi di insegnamento e le modalita' di svolgimento dei corsi e degli esami vengono stabiliti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri interessati, sentiti il comitato didattico ed il comitato direttivo della Scuola superiore della pubblica amministrazione. La scuola puo', altresi', organizzare e tenere corsi di formazione e di aggiornamento per il personale dipendente dalle regioni, dalle province, dai comuni e dagli enti pubblici a carattere nazionale, d'intesa con le amministrazioni interessate. Per il raggiungimento delle proprie finalita' istituzionali, la scuola puo' avvalersi delle amministrazioni dello Stato, delle universita', di enti o istituti culturali. La Scuola superiore ha sede a Caserta. Le sedi decentrate eventualmente necessarie sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro. Art. 2 (Corsi di preparazione per il reclutamento). - Ai corsi con borsa di studio, previsti dal precedente art. 1, n. 1), si e' ammessi mediante pubblico concorso per titoli ed esame-colloquio. I concorsi di cui al precedente comma sono banditi per un numero di posti non superiore alla meta' di quelli che si prevede si renderanno disponibili, nei singoli ruoli organici delle carriere direttive amministrative, alla data di conclusione del corso. Al corso medesimo puo' essere ammesso un numero di allievi pari a quello dei posti messi a concorso maggiorato del venti per cento. Ai concorsi di cui ai precedenti commi possono partecipare: a) i cittadini in possesso del prescritto diploma di laurea e degli altri requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; b) i cittadini iscritti all'ultimo anno dei corsi di laurea corrispondenti al titolo di studio normalmente richiesto, in regola con gli esami, di eta' non superiore agli anni ventiquattro e che siano in possesso degli altri requisiti previsti dalla legge. Non sono ammesse elevazioni del limite di eta'. L'ammissione al concorso e' subordinata alla condizione che nel piano di studi, seguito o da seguire per il conseguimento della laurea, siano comprese le materie indicate nel bando di concorso, nonche', per gli studenti, che abbiano superato gli esami specificati nel bando medesimo. Il corso ha la durata di dodici mesi; durante il suo svolgimento gli allievi possono essere applicati, per un periodo complessivamente non superiore a tre mesi, presso organi centrali e periferici delle amministrazioni dello Stato. Alla fine del corso gli allievi devono sostenere un esame teorico-pratico sulle singole materie di insegnamento, il cui favorevole esito comporta, nel limite dei posti indicati al precedente secondo comma, e in base all'ordine della graduatoria di merito, la nomina in prova, nella qualifica iniziale delle carriere per le quali hanno concorso, subordinatamente al conseguimento da parte degli studenti universitari, del prescritto diploma di laurea. Per la nomina in prova si osservano le vigenti disposizioni in materia di precedenze e preferenze. L'esame finale puo' essere tenuto in due diverse sessioni. Gli allievi utilmente collocati in graduatoria, che al momento della formazione di questa non abbiano conseguito il diploma di laurea, potranno chiedere di essere inseriti nella graduatoria del successivo corso, sempreche' abbiano conseguito il predetto titolo di studio. Gli allievi che non abbiano conseguita l'idoneita' nelle prove di esame finali non possono essere ammessi ad un successivo corso; gli idonei vi possono essere ammessi una sola volta, fermo restando l'obbligo del superamento del relativo concorso di ammissione ed il possesso di tutti gli altri prescritti requisiti. Le materie degli esami per l'ammissione e quelle per il superamento del corso, le modalita' di svolgimento del medesimo, la composizione delle commissioni esaminatrici ed i criteri di formazione delle graduatorie, nonche' le altre disposizioni eventualmente necessarie, saranno stabiliti con regolamento di esecuzione. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077. Gli esami superati al termine del corso presso la Scuola superiore sono validi, a giudizio dei competenti consigli accademici, ai fini del conseguimento del diploma di laurea. Salvo quanto previsto dai precedenti commi, restano ferme le vigenti disposizioni concernenti la nomina alla qualifica iniziale delle carriere direttive amministrative". - Il testo dell'art. 16 della legge n. 56/1987 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro), come modificato dall'art. 4, commi 4- bis e 4-quinquies, del D.L. 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160, e' il seguente: "Art. 16 (Disposizioni concernenti lo Stato e gli enti pubblici). - 1. Le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici non economici a carattere nazionale e quelli che svolgono attivita' in una o piu' regioni, le province, i comuni e le unita' sanitarie locali effettuano le assunzioni dei lavoratori da inquadrare nei livelli retributivo-funzionali per i quali non e' richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, sulla base di selezioni effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento ed in quelle di mobilita' che abbiano la professionalita' eventualmente richiesta e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego. Essi sono avviati numericamente alla selezione secondo l'ordine delle graduatorie risultante dalle liste delle circoscrizioni territorialmente competenti. 2. I lavoratori di cui al comma 1 hanno facolta' di iscriversi nella lista di collocamento di una seconda circoscrizione, anche di altra regione, mantenendo l'iscrizione presso la prima. L'anzianita' maturata presso quest'ultima viene riconosciuta ai fini della graduatoria. 3. Gli avviamenti vengono effettuati sulla base delle graduatorie circoscrizionali, ovvero, nel caso di enti la cui attivita' si esplichi nel territorio di piu' circoscrizioni, con riferimento alle graduatorie delle circoscrizioni interessate e, per gli enti la cui attivita' si esplichi nell'intero territorio regionale, con riferimento alle graduatorie di tutte le circoscrizioni della regione, secondo un sistema integrato definito ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 4. 4. Le modalita' di avviamento dei lavoratori nonche' le modalita' e i criteri delle selezioni tra i lavoratori avviati sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. 5. Le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti pubblici non economici a carattere nazionale e quelli che svolgono attivita' in piu' regioni, per i posti da ricoprire nella sede centrale, procedono all'assunzione dei lavoratori di cui al comma 1 mediante selezione sulla base della graduatoria delle domande presentate dagli interessati. Con il decreto di cui al comma 4 sono stabiliti i criteri per la formazione della graduatoria unica nonche' i criteri e le modalita' per la informatizzazione delle liste. 6. Le offerte di lavoro da parte della pubblica amministrazione sono programmate in modo da rendere annuale la cadenza dei bandi, secondo le direttive impartite dal Ministro per la funzione pubblica. 7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 hanno valore di principio e di indirizzo per la legislazione delle regioni a statuto ordinario. 8. Sono escluse dalla disciplina del presente articolo le assunzioni presso le Forze armate e i corpi civili militarmente ordinati". Il comma 4- ter dell'art. 4 del D.L. n. 86/1988 (Norme in materia previdenziale, di occupazione giovanile e di mercato del lavoro, nonche' per il potenziamento del sistema informatico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale) prevede che: "L'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, trova applicazione anche nei casi di assunzione a tempo determinato previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276 (relativo alle assunzioni temporanee di personale presso le amministrazioni dello Stato, n.d.r.), e dall'art. 6 della legge 20 marzo 1975, n. 70 (riguardante assunzioni temporanee di personale straordinario presso gli enti pubblici, n.d.r.), nonche' in ogni altro caso di assunzioni a termine consentite nelle regioni a statuto ordinario, nelle provincie, nei comuni e nelle unita' sanitarie locali". - Si trascrive il testo dell'art. 14 della legge n. 312/1980: "Art. 14 (Riserva di posti). - Nei concorsi pubblici sono riservate le seguenti aliquote di posti: 50 per cento dalla 1a alla 2a qualifica; 40 per cento dalla 2a alla 3a e dalla 3a alla 4a qualifica; 30 per cento dalla 4a alla 5a qualifica; 30 per cento dalla 5a alla 6a qualifica; 30 per cento dalla 6a alla 7a qualifica; 30 per cento dalla 7a all'8a qualifica. Di tali riserve potranno fruire i candidati interni che abbiano un'anzianita' di cinque anni, maturata nella qualifica immediatamente inferiore a quella cui si concorre, ed il titolo di studio richiesto ai candidati esterni per l'accesso a tale qualifica inferiore, salvo altro titolo di studio. Ai fini suddetti, nel primo quinquennio del nuovo ordinamento, viene considerata equipollente all'anzianita' di qualifica quella della carriera di appartenenza che ha dato titolo all'inquadramento nella stessa qualifica. La riserva sara' totale per i profili la cui professionalita' di base puo' essere acquisita soltanto in un profilo appartenente alla qualifica immediatamente inferiore, sempreche' cio' risulti espressamente dal profilo professionale della qualifica di accesso". - Il testo dell'art. 2 del decreto del Ministro per la funzione pubblica 27 aprile 1989 e' riportato in nota all'art. 2. - Il D.P.R. n. 18/1967, concernente l'ordinamento del Ministero degli affari esteri, e' stato pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 44 del 18 febbraio 1967.
Art. 6
Fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi
1.Il fondo di incentivazione di cui all'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, resta disciplinato dalla stessa disposizione fino al 30 giugno 1990.
4.La riduzione delle spese di cui alla lettera b) del comma 3 e' determinata ponendo a raffronto le risultanze complessive del bilancio consuntivo, al netto degli incrementi stabiliti sulla base dei dati ISTAT sul costo della vita, con quelle del bilancio consuntivo dell'anno 1988, preso a riferimento per il periodo di vigenza del presente regolamento. (1)
5.Le quote di incremento di cui al comma 3 sono definite in sede di contrattazione decentrata a livello nazionale e confluiscono nel fondo di cui al comma 2 con decreto del Ministro interessato. (1)
6.Per le amministrazioni destinatarie di disposizioni legislative di istituzione, di finanziamento o di incremento dei fondi di incentivazione della produttivita', compresi quelli correlati all'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, di altre indennita' di istituto e similari, comunque denominate, e di incremento del compenso incentivante di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, ovvero per le amministrazioni eventualmente destinatarie di analoghe future disposizioni legislative, la quota aggiuntiva di cui alla lettera d) del comma 2 e' posta a carico, fino a concorrenza, degli stanziamenti derivanti dall'applicazione delle predette disposizioni.
7.Per la istituzione del fondo di cui al comma 2 il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. -------------- AGGIORNAMENT0 (1) Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 6 non erano state ammesse a registrazione da parte della Corte dei conti. Tali disposizioni sono state successivamente registrate con riserva dalla Corte dei conti in data 5 maggio 1990.
Art. 7
Utilizzo del Fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi
1.Il fondo di cui all'art. 6 e' destinato alla erogazione di compensi al personale, escluso quello con qualifiche dirigenziali ed equiparate, secondo le disposizioni del presente articolo, per la realizzazione di piani, progetti e altre iniziative, individuate con la contrattazione decentrata a livello nazionale, volti ad ottenere il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi istituzionali.
3.I criteri per l'attuazione, le modalita' e la periodicita' di erogazione dei compensi ed indennita' di cui al comma 2 sono definiti in sede di negoziazione decentrata a livello nazionale. Resta in ogni caso garantita la corresponsione nelle amministrazioni cui competono, con periodicita' mensile e per undici mesi ad anno, di tutti gli importi pari alle misure previste per ciascuna qualifica funzionale dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 aprile 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 149 del 31 maggio 1984, e successive modificazioni ed integrazioni; il compenso base di cui al predetto decreto e' corrisposto agli stessi destinatari e con le stesse modalita' ivi previste ed e' elevato di un importo, pari al venti per cento, non utile ai fini delle maggiorazioni che restano ferme negli attuali importi, salvi aumenti o diminuzioni da definirsi in sede di negoziazione decentrata nazionale in relazione alle esigenze di funzionalita' delle singole amministrazioni.
4.Le eventuali quote di incremento del fondo di cui al comma 3 dell'art. 6 sono utilizzabili soltanto per le finalita' di cui al comma 2, esclusa ogni possibilita' di erogazioni di piu' indennita' o compensi al medesimo titolo.
5.Con la negoziazione decentrata a livello nazionale, la gestione di una quota del fondo complessivo di cui all'art. 6 puo' essere affidata a ciascuna delle strutture di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494, per la realizzazione di obiettivi definiti localmente sulla base di priorita', indirizzi e limiti stabiliti a livello nazionale.
6.La corretta utilizzazione del fondo sara' soggetta a verifica da parte delle singole amministrazioni attraverso nuclei di valutazione anche esterni, in conformita' al comma 9 dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 1› febbraio 1986, n. 13.
7.Ove non fossero apportate, nel termine del 30 giugno 1990 di cui al comma 2 dell'art. 6, le modifiche tecniche ai bilanci delle singole amministrazioni necessarie per consentire la realizzazione delle condizioni operative per la erogazione del fondo di cui al medesimo art. 6, continuano ad operare le disposizioni vigenti e le relative modalita' di erogazione per gli istituti indicati nell'articolo stesso.
Note all'art. 7: - Si trascrive il testo dell'art. 12 del D.P.R. n. 13/1986: "Art. 12 (Produttivita'). - 1. La produttivita' nelle pubbliche amministrazioni va direttamente collegata ad una programmazione per obiettivi da raggiungere in un certo tempo e con determinate risorse e ad una valutazione sperimentale degli standards medi di esecuzione, tenendo conto della peculiarita' di taluni servizi. 2. A tal fine saranno avviate adeguate sperimentazioni, iniziando da settori facilmente quantificabili per giungere gradualmente a sistemi effettivi di controllo della produttivita'-efficienza e della produttivita'-efficacia delle attivita' di settore opportunamente programmate. 3. Con le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale sara' concordato un piano di progetti, diretti ad ottenere, entro l'arco di vigenza degli accordi di comparto, significativi recuperi di funzionalita' e di produttivita'. 4. Il piano sara' costituito da progetti di tipo strumentale e progetti di risultato. 5. I progetti di tipo strumentale saranno finalizzati ad acquisire nella pubblica amministrazione metodologie, strutture e tecniche per un corretto governo delle problematiche gestionali dell'amministrazione pubblica (organizzazione e programmazione, tecniche di gestione, nuclei di valutazione gestionale, analisi di organizzazione e procedure informatizzate). 6. I progetti di risultato saranno diretti a influire sulle modalita' di svolgimento delle attivita' direttamente produttive e di conseguenza sulla produttivita' complessiva e di singole linee di prodotto. 7. I progetti saranno normalmente individuati nella contrattazione di comparto o di settore, che dovra' indicare criteri e strumenti per la loro attuazione e verifica a livello decentrato. 8. Il Governo e le altre componenti la delegazione di parte pubblica attiveranno, per le parti di loro competenza, tutte le iniziative necessarie per rimuovere gli ostacoli di tipo procedurale, amministrativo e contabile alla realizzazione del piano. 9. A ogni livello negoziale cui i progetti si riferiscono potranno essere costituiti appositi nuclei di valutazione (amministrazione-sindacato) che, servendosi eventualmente di centri specializzati anche esterni, definiranno l'impostazione complessiva dei progetti stessi e ne verificheranno periodicamente l'attuazione ed i risultati. 10. Il premio di produttivita' verra' corrisposto a obiettivo programmato raggiunto tenendo conto di parametri oggettivi quali il tempo ed il livello di professionalita', ma anche delle capacita' di iniziativa e dell'impegno partecipativo alla realizzazione del progetto-obiettivo; la valutazione di questi ultimi elementi compete, nell'ambito di criteri generali definiti negli accordi di comparto, al dirigente responsabile del progetto". - Il D.P.C.M. 13 aprile 1984, relativo alla disciplina del compenso incentivante in attuazione dell'art. 10 del D.P.R. n. 334/1983 recante "Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 29 aprile 1983 concernente il personale dei Ministeri e altre categorie", e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 31 maggio 1984. - Si trascrive il testo dell'art. 5 del D.P.R. n. 494/1987, che ha integrato l'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266: "Art. 5. - 1. Nell'art. 16 e' inserito tra i commi 1 e 3, il seguente: '2. Per le strutture di rilievo territoriale non inferiore a quella provinciale o per gli uffici, istituti o servizi di particolare rilevanza o stabilimenti di notevole complessita' non riconducibili alla circoscrizione provinciale per il territorio nazionale e alla circoscrizione di rappresentanza diplomatica per il territorio extra nazionale, la delegazione di parte pubblica, salva diversa delega da parte del Ministro, e' presieduta dal titolare di uno degli uffici interessati all'accordo che rivesta qualifica dirigenziale'".
Art. 8
Nuovi stipendi
1.I valori stipendiali annui lordi di cui all'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, comprensivi del conglobamento di L. 1.081.000 di cui all'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494, sono cosi' stabiliti, a regime: Qualifica I . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 6.081.000 Qualifica II . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 6.981.000 Qualifica III . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 7.981.000 Qualifica IV . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 9.031.000 Qualifica V . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 10.081.000 Qualifica VI . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 11.331.000 Qualifica VII . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 13.331.000 Qualifica VIII . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 15.531.000 Qualifica IX . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 18.071.000
2.Gli aumenti stipendiali annui lordi derivanti dall'applicazione dei nuovi trattamenti di cui al comma 1 sono attribuiti con decorrenza 1› luglio 1990.
3.Dal 1› luglio 1988 al 30 settembre 1989 competono i seguenti aumenti stipendiali annui lordi: Qualifica I . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 152.000 Qualifica II . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 190.000 Qualifica III . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 264.600 Qualifica IV . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 310.000 Qualifica V . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 354.600 Qualifica VI . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 385.600 Qualifica VII . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 486.600 Qualifica VIII . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 512.000 Qualifica IX . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 592.000
4.Dal 1› ottobre 1989 al 30 giugno 1990 competono i seguenti aumenti stipendiali annui lordi: Qualifica I . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 715.000 Qualifica II . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 894.000 Qualifica III . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.246.000 Qualifica IV . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.459.000 Qualifica V . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.668.600 Qualifica VI . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.815.200 Qualifica VII . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 2.290.500 Qualifica VIII . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 2.410.000 Qualifica IX . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 2.789.000
5.Dal 1› luglio 1990 al 31 dicembre 1990 competono i seguenti aumenti stipendiali annui lordi: Qualifica I . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.200.000 Qualifica II . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.500.000 Qualifica III . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 2.100.000 Qualifica IV . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 2.450.000 Qualifica V . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 2.800.000 Qualifica VI . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 3.050.000 Qualifica VII . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 3.850.000 Qualifica VIII . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 4.050.000 Qualifica IX . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 4.690.000
6.Ciascuno degli aumenti di cui ai commi 3 e 4 ha effetto fino alla data del conseguimento di quello successivo.
7.Ai segretari comunali compete il trattamento economico dell'ottava qualifica. Ai medesimi e' attribuito il trattamento economico previsto per la nona qualifica al compimento di un biennio di effettivo servizio senza demerito.
8.Gli aumenti stipendiali annui lordi derivanti dall'applicazione dei nuovi trattamenti di cui al comma 7 sono attribuiti con decorrenza 1› luglio 1990.
9.Dal 1› luglio 1988 al 30 settembre 1989 gli incrementi di cui al comma 8 competono nella misura del dodici per cento.
10.Dal 1› ottobre 1989 al 30 giugno 1990 gli incrementi di cui al comma 8 competono nella misura del sessanta per cento.
11.Dal 1› luglio 1990 competono i trattamenti annui lordi a regime.
12.Il trattamento stipendiale annuo lordo dei segretari comunali di nona qualifica funzionale e' incrementato, con effetto dal 1› luglio 1990 ed al compimento degli anni sottoindicati di effettivo servizio maturato alla predetta data, dei seguenti importi: 5 anni: lire duemilioni; 10 anni: lire quattromilioni; 15 anni: lire seimilioni.
13.Ciascuno degli importi di cui al comma 12 ha effetto fino alla data del conseguimento di quello successivo.
14.Nei confronti dei segretari comunali di ottava e di nona qualifica non trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7. Per il predetto personale l'indennita' di funzione e di coordinamento di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1984, n. 531, come integrata dall'art. 51, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, che non e' pensionabile, e' rideterminata nelle seguenti misure annue lorde, a decorrere dal 1› luglio 1990: ottava qualifica funzionale: L. 2.500.000; nona qualifica funzionale: L. 3.000.000; nona qualifica funzionale con cinque anni di effettivo servizio al 1› luglio 1990: L. 4.000.000; nona qualifica funzionale con dieci anni di effettivo servizio al 1› luglio 1990: L. 5.000.000; nona qualifica funzionale con quindici anni di effettivo servizio al 1› luglio 1990: L. 6.000.000;
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