DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 aprile 1990, n. 75
Entrata in vigore del decreto: 12/4/1990
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 79 della Costituzione;
Vista la legge di delegazione per la concessione di amnistia 11 aprile 1990, n. 73;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro di grazia e giustizia; Decreta:
Art. 1
(Amnistia)
2.A seguito dell'applicazione dell'amnistia ad uno dei delitti previsti dall'articolo 8 della legge 15 dicembre 1972, n. 772, l'imputato o il condannato e' esonerato dalla prestazione del servizio di leva.
3.Non si applica l'ultimo comma dell'articolo 151 del codice penale. ---------------- AGGIORNAMENTO (2) La Corte costituzionale, con sentenza 18-25 luglio 1997, n. 272 (in G.U. 1a s.s. 30/7/1997, n.31) ha dichiarato la illegittimita' costituzionale del presente art. 1, comma 1, lettera c), n. 4 "nella parte in cui non prevede l'applicazione dell'amnistia per il delitto di truffa militare aggravata, previsto e punito dall'art. 234, secondo comma, del codice penale militare di pace, sempre che non ricorra la circostanza aggravante prevista dall'art. 61, n. 7, del codice penale".
Art. 2
(Amnistia per i reati minori in materia tributaria concernenti enti non commerciali e condizioni per la concessione dell'amnistia per taluni reati tributari)
1.E' concessa amnistia per i reati di cui all'articolo 1 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, commessi fino a tutto il giorno 28 luglio 1989 in relazione ad attivita' commerciali svolte da enti pubblici e privati diversi dalle societa' che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali di cui alle lettere c) e d) dell'aticolo 87, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. ((1))
2.E' concessa altresi' amnistia per i reati previsti dal secondo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, se il versamento delle ritenute e' stato effettuato entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale del sostituto di imposta.
3.In conseguenza della errata indicazione del termine del 31 novembre 1989 per la presentazione dell'istanza di definizione ad ogni effetto amministrativo e penale contenuto nel comma 1 dell'articolo 21 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, si considerano regolarmente adempiuti gli adempimenti eseguiti entro il 31 dicembre 1989. ---------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.P.R. 24 luglio 1990, n. 203 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Ad integrazione della concessione di amnistia di cui all'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1990, n. 75, e' concessa amnistia, alle condizioni ivi previste, per i medesimi reati commessi fino a tutto il giorno 24 ottobre 1989."
Art. 3
(Esclusioni oggettive dall'amnistia)
2.Quando vi e' stata condanna ai sensi dell'articolo 81 del codice penale, ove necessario, il giudice dell'esecuzione applica l'amnistia secondo le disposizioni del decreto, determinando le pene corrispondenti ai reati estinti.
Note all'art. 3, comma 1, lettera b) : - Il capo I del titolo II del libro secondo del codice penale si intitola: "Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione". Si riportano di seguito le rubriche degli articoli da 314 a 335 ricompresi nel capo I: art. 314 - Peculato; art. 315 - Malversazione a danno di privati; art. 316 - Peculato mediante profitto dell'errore altrui; art. 317 - Concussione; art. 318 - Corruzione per un atto d'ufficio; art. 319 - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; art. 320 - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio; art. 321 - Pene per il corruttore; art. 322 - Istigazione alla corruzione; art. 323 - Abuso di ufficio in casi non preveduti specificamente dalla legge; art. 324 - Interesse privato in atti d'ufficio; art. 325 - Utilizzazione d'invenzione o scoperte conosciute per ragioni d'ufficio; art. 326 - Rivelazione di segreti di ufficio; art. 327 - Eccitamento al dispregio e vilipendio delle istituzioni, delle leggi o degli atti dell'Autorita'; art. 328 - Omissione o rifiuto di atti di ufficio; art. 329 - Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica; art. 330 - Abbandono collettivo di pubblici uffici, impieghi, servizi o lavori; art. 331 - Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessita'; art. 332 - Omissione di doveri di ufficio in occasione di abbandono di un pubblico ufficio o di interruzione di un pubblico servizio; art. 333 - Abbandono individuale di un pubblico ufficio, servizio o lavoro; art. 334 - Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dell'autorita' amministrativa; art. 335 - Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorita' amministrativa. - Il capo III del titolo VII del libro secondo del codice penale si intitola "Della falsita' in atti". Si riportano di seguito le rubriche degli articoli da 476 a 493- bis ricompresi nel capo III: art. 476 - Falsita' materiale commessa da pubblici ufficiali in atti pubblici; art. 477 - Falsita' materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative; art. 478 - Falsita' materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti; art. 479 - Falsita' ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici; art. 480 - Falsita' ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative; art. 481 - Falsita' ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessita'; art. 482 - Falsita' materiale commessa dal privato; art. 483 - Falsita' ideologica commessa dal privato in atto pubblico; art. 484 - Falsita' in registri e notificazioni; art. 485 - Falsita' in scrittura privata; art. 486 - Falsita' in foglio firmato in bianco. Atto privato; art. 487 - Falsita' in foglio firmato in bianco. Atto pubblico; art. 488 - Altre falsita' in fogli firmato in bianco. Applicabilita' delle disposizioni sulle falsita' materiali; art. 489 - Uso di atto falso; art. 490 - Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri; art. 491 - Documenti equiparati agli atti pubblici agli effetti della pena; art. 492 - Copie autentiche che tengano luogo degli originali mancanti; art. 493 - Falsita' commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico; art. 493- bis - Casi di perseguibilita' e querela. Nota all'art. 3, comma 1, lettera c), n. 3): Il quarto comma dell'art. 319 del codice penale prevede che: "Qualora il pubblico ufficiale riceva il denaro o la utilita' per aver agito contro i doveri del suo ufficio, o per aver omesso o ritardato un atto di ufficio, la pena e' della reclusione da uno a tre anni e della multa da lire duecentomila a due milioni". (La multa e' stata cosi' aumentata per effetto dell'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603 e poi dell'art. 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689). Nota all'art. 3, comma 1, lettera c), n. 4): Il primo comma dell'art. 318 del codice penale (per il quarto comma dell'art. 319 si veda nella nota precedente) cosi' dispone: "Il pubblico ufficiale, che per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per se' o per un terzo, in denaro o altra utilita', una retribuzione che non gli e' dovuta, o ne accetta la promessa, e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da lire centomila a due milioni". (La multa e' stata cosi' aumentata per effetto dell'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603 e poi dell'art. 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689). Nota all'art. 3, comma 1, lettera c), n. 10): Il comma terzo dell'art. 378 del codice penale cosi' dispone: "Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena e' della multa fino a lire un milione". Nota all'art. 3, comma 1, lettera c), n. 11): Il comma secondo dell'art. 385 del codice penale, come sostituito dall'art. 15 della legge 12 gennaio 1977, n. 1, cosi' dispone: "La pena e' della reclusione da uno a tre anni se il colpevole commette il fatto usando violenza o minaccia verso le persone, ovvero mediante effrazione; ed e' da tre a cinque anni se la violenza o minaccia e' commessa con armi o da piu' persone riunite". Nota all'art. 3, comma 1, lettera c), n. 12): Il primo comma dell'art. 391 del codice penale cosi' dispone: "Chiunque procura o agevola l'evasione di una persona sottoposta a misura di sicurezza detentiva, ovvero nasconde l'evaso o comunque lo favorisce nel sottrarsi alle ricerche dell'autorita', e' punito con la reclusione fino a due anni. Si applicano le disposizioni del terzo capoverso dell'art. 386". Nota all'art. 3, comma 1, lettera c), n. 17): Il n. 3 del comma primo dell'art. 452 del codice penale ed il comma secondo del medesimo articolo cosi' dispongono: "Chiunque commette, per colpa, alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 438 e 439 e' punito: (omissis); 3) con la reclusione da sei mesi a tre anni, nel caso in cui l'art. 439 stabilisce la pena della reclusione. Quando sia commesso per colpa alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 440, 441, 442, 443, 444 e 445 si applicano le pene ivi rispettivamente stabilite ridotte da un terzo a un sesto". Nota all'art. 3, comma 1, lettera c), n. 22): L'art. 520 reca come rubrica: "Congiunzione carnale commessa con abuso della qualita' di pubblico ufficiale". Note all'art. 3, comma 1, lettera c), n. 23: - I commi secondo e terzo dell'art. 590 del codice penale cosi' dispongono: "Se la lesione e' grave la pena e' della reclusione da uno a sei mesi o della multa da lire quattrocentomila a due milioni; se e' gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da lire un milione a quattro milioni. (La multa e' stata cosi' aumentata per effetto dell'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603 e poi dell'art. 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689). Se i fatti di cui al precedente capoverso sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi e' della reclusione da due a sei mesi o della multa da lire quattrocentottantamila a un milione duecentomila; e la pena per le lesioni gravissime e' della reclusione da sei mesi a due anni o della multa da lire un milione duecentomila a due milioni quattrocentomila". (Il presente comma e' stato aggiunto dalla legge 11 maggio 1966, n. 296; la multa e' stata cosi' triplicata dall'art. 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689). - Il n. 2) del primo comma dell'art. 583 del codice penale e il secondo comma del medesimo articolo cosi' dispongono: "La lesione personale e' grave, e si applica la reclusione da tre a sette anni; (omissis); 2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo. La lesione personale e' gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva: 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile; 2) la perdita di un senso; 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacita' di procreare, ovvero una permanente e grave difficolta' della favella; 4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso". Nota all'art. 3, comma 1, lettera c), n. 24: Il comma terzo dell'art. 595 (Diffamazione) del codice penale cosi' dispone: "Se l'offesa e' recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicita', ovvero in atto pubblico, la pena e' della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a lire un milione". (La multa e' stata cosi' aumentata per effetto dell'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603 e poi dell'art. 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689). Note all'art. 3, comma 1, lettera c), n. 25: - Il comma secondo dell'art. 610 del codice penale cosi' dispone: "La pena e' aumentata se concorrono le condizioni prevedute dall'art. 339". - Per il testo dell'art. 339 si veda la nota all'art. 1, comma 1, lettera c), n. 1. Note all'art. 3, comma 1, lettera e), n. 1: - Le lettere b) e c) del comma primo dell'art. 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come modificato dall'art. 3 del D.L. 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 298, cosi' dispongono: "Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato e ferme le sanzioni amministrative, si applica: (omissis); b) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da lire dieci milioni a lire cento milioni nei casi di esecuzione dei lavori in totale difformita' o assenza della concessione o di prosecuzione degli stessi nonostante l'ordine di sospensione; c) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da lire trenta milioni a lire cento milioni nel caso di lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio, come previsto dal primo comma dell'art. 18. La stessa pena si applica anche nel caso di interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, in variazione essenziale, in totale difformita' o in assenza della concessione". - Il comma primo dell'art. 33 della legge n. 47/1985 cosi' dispone: "Le opere di cui all'art. 31 non sono suscettibili di sanatoria quando siano in contrasto con i seguenti vincoli, qualora questi comportino inedificabilita' e siano stati imposti prima della esecuzione delle opere stesse: a) vincoli imposti da leggi statali e regionali nonche' dagli strumenti urbanistici a tutela di interessi storici, artistici, architettonici, archeologici, paesistici, ambientali, idrogeologici; b) vincoli imposti da norme statali e regionali a difesa delle coste marine, lacuali e fluviali; c) vincoli imposti a tutela di interessi della difesa militare e della sicurezza interna; d) ogni altro vincolo che comporta la inedificabilita' delle aree". Nota all'art. 3, comma 1, lettera e), n. 2): Il testo dell'art. 1-sexies del D.L. 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, e' il seguente: "Art. 1-sexies. - 1. Ferme restando le sanzioni di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la violazione delle disposizioni di cui al presente decreto, si applicano altresi' quelle previste dall'art. 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. 2. Con la sentenza di condanna viene ordinata la rimessione in pristino dello stato originario dei luoghi a spese dei condannato". Note all'art. 3, comma 1, lettera e), n. 3): - Il testo degli articoli 21 (come modificato dall'art. 19 della legge 24 dicembre 1979, n. 650 e dall'art. 144 della legge 24 novembre 1981, n. 689), 22 e 24- bis (aggiunto dall'art. 3 della legge 2 maggio 1983, n. 305) della legge n. 319/1976 e' il seguente: "Art. 21. - Chiunque apre o comunque effettua nuovi scarichi nelle acque indicate nell'art. 1 della presente legge, sul suolo o nel sottosuolo, senza aver richiesto la prescritta autorizzazione, ovvero continua ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata negata o revocata, e' punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire dieci milioni. Alla stessa pena soggiace chi - effettuando al momento di entrata in vigore della presente legge scarichi nei corpi ricettori di cui al precedente comma - non presenta la domanda di autorizzazione o di rinnovo di cui all'art. 15, secondo comma, lettere a) e b); ovvero non ottempera alle disposizioni di cui all'art. 25; ovvero chi, avendo presentato la domanda, mantiene lo scarico dopo che essa e' stata respinta, o dopo che l'autorizzazione e' stata revocata. Si applica sempre la pena dell'arresto se lo scarico supera i limiti di accettabilita' di cui alle tabelle allegate alla presente legge, nei rispettivi limiti e modi di applicazione. La condanna importa la incapacita' di contrattare con la pubblica amministrazione. Per i reati previsti al primo, secondo e terzo comma del presente articolo e' consentita, in caso di recidiva specifica, l'emissione del mandato di cattura". "Art. 22. - Chiunque effettua o mantiene uno scarico senza osservare tutte le prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione e' punito con l'arresto fino a due anni o con l'ammenda fino a lire dieci milioni". "Art. 24- bis. - Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi ed aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali e' imposto il divieto assoluto di sversamento, ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantita' tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare. Resta fermo, in quest'ultimo caso, l'obbligo della preventiva autorizzazione". - Il comma secondo dell'art. 23 della legge n. 319/1976 cosi' dispone: "Se l'autorizzazione non viene concessa si applicano il primo e il terzo comma dell'art. 21". - Il comma secondo dell'art. 15 della medesima legge n. 319/1976 prevede che: "I titolari degli scarichi gia' in essere provenienti da insediamenti produttivi debbono: a) se sprovvisti di autorizzazione allo scarico, farne domanda entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge (t(ermine prorogato di centottanta giorni dall'art. 9 delle legge 24 dicembre 1979, n. 650); b) se gia' in possesso dell'autorizzazione, presentare domanda di rinnovo entro sei mesi". - Il testo degli articoli 24, 25 e 26 del D.P.R. n. 203/1988 e' il seguente: "Art. 24. - 1. Chi inizia la costruzione di un nuovo impianto senza l'autorizzazione, ovvero ne continua l'esercizio con autorizzazione sospesa, rifiutata, revocata, ovvero dopo l'ordine di chiusura dell'impianto, e' punito con la pena dell'arresto da due mesi a due anni e dell'ammenda da lire cinquecentomila a lire duemilioni. 2. Chi attiva l'esercizio di un nuovo impianto senza averne dato, nel termine prescritto, comunicazione preventiva alle autorita' competenti e' punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda sino a due milioni. 3. Chi omette di comunicare alla regione, nel termine con riferimento al periodo prescritto, i dati relativi alle emissioni, effettuate a partire dalla data di messa a regime degli impianti, e' punito con l'arresto sino a sei mesi o con l'ammenda sino a due milioni. 4. Chi, nell'esercizio di un nuovo impianto, non osserva le prescrizioni dell'autorizzazione o quelle imposte dalla autorita' competente nell'ambito dei poteri ad essa spettanti, e' punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda sino a lire due milioni. 5. Alla pena prevista dal comma 4 soggiace chi nell'esercizio di un nuovo impianto non rispetta i valori limite di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale e regionale. 6. Nei casi previsti dai commi 4 e 5 si applica sempre la pena dell'arresto sino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina il superamento dei valori limite di qualita' dell'aria". "Art. 25. - 1. Chi, esercitando un impianto esistente, non presenta alle autorita' competenti, ai sensi dell'art. 12, la domanda di autorizzazione nel termine prescritto, e' punito con l'arresto fino a due anni o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni. 2. Chi, nel caso previsto dal comma 1, non osserva le prescrizioni dell'autorizzazione o quelle imposte dall'autorita' competente nell'ambito dei poteri ad essa spettanti, ovvero non realizza il progetto di adeguamento delle emissioni nei tempi e nei modi indicati nella domanda di autorizzazione, e' punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda sino a lire due milioni. 3. Alla pena prevista dal comma 2 soggiace chi nell'esercizio di un impianto esistente non rispetta i valori di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale o regionale. 4. Nei casi previsti dai commi 2 e 3 si applica sempre la pena dell'arresto sino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina il superamento dei valori limite di qualita' dell'aria. 5. E' sottoposto alla pena dell'arresto da due mesi a due anni e dell'ammenda da lire cinquecentomila a due milioni chi continua l'esercizio dell'impianto esistente con autorizzazione sospesa, rifiutata, revocata, ovvero dopo l'ordine di chiusura dell'impianto. 6. Chi esegue la modifica o il trasferimento dell'impianto senza l'autorizzazione prescritta dall'art. 13 e' punito, nel primo caso, con l'arresto sino a sei mesi o con l'ammenda sino a lire due milioni, e, nel secondo, con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni. 7. Chi contravviene all'obbligo previsto nel comma 5 dell'art. 13 e' punito con la pena dell'arresto sino ad un anno o dell'ammenda sino a lire due milioni". "Art. 26. - 1. I titolari degli impianti che non utilizzano i combustibili conformi alle prescrizioni che saranno adottate ai sensi dell'art. 16 sono puniti con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni". - Il testo dell'art. 15 del D.P.R. n. 217/1988 e' il seguente: "Art. 15 (Sanzioni). - 1. Le violazioni alle disposizioni del presente decreto sono punite a norma dei commi seguenti. 2. Chiunque effettua nuovi scarichi nelle acque o in fognature senza autorizzazione, ovvero con autorizzazione sospesa, rifiutata o revocata, e' punito con l'arresto sino a tre anni. 3. Alla stessa pena soggiace chi, effettuando uno scarico esistente nelle acque o in fognature, non presenta la domanda di autorizzazione nel termine prescritto, ovvero continua ad effettuare il medesimo scarico con autorizzazione sospesa, rifiutata o revocata. 4. Chiunque effettua uno scarico senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, e' punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda sino a lire due milioni. 5. Alla pena prevista dal comma 2 soggiace chiunque, nell'effettuazione di uno scarico, supera i valori limite stabiliti dal presente decreto nei rispettivi tempi e modi di applicazione, ovvero non osserva i provvedimenti integrativi adottati dalle autorita' competenti. 6. Salve le disposizioni previste dagli articoli 23- bis e 24 della legge 10 maggio 1976, n. 319, chiunque non osservi i divieti di cui all'art. 6 e' punito con l'arresto da tre mesi a tre anni. 7. Chiunque non osserva l'ordine di sospensione dell'attivita' produttiva, adottato dalla regione ai sensi dell'art. 9, comma 3, e' punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda sino a lire due milioni". Nota all'art. 3, comma 1, lettera e), n. 4): I commi sesto e settimo dell'art. 9 della legge n. 171/1973 cosi' dispongono: "In deroga a quanto previsto dall'art. 26 della legge 5 marzo 1963, n. 366, chiunque apra, mantenga o comunque effettui nella laguna uno scarico senza aver richiesto la prescritta autorizzazione ovvero continui ad effettuare o mantenere lo scarico dopo che l'autorizzazione sia stata negata o revocata, e' punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire dieci milioni. In caso di recidiva specifica, e' consentita l'emissione del mandato di cattura. Se lo scarico supera i limiti di accettabilita' di cui alla tabella allegata al D.P.R. 20 settembre 1973, n. 962, si applica sempre la pena dell'arresto. Chiunque effettua o mantiene uno scarico senza osservare le prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione e' punito con l'arresto fino a due anni o con l'ammenda fino a lire dieci milioni". Nota all'art. 3, comma 1, lettera c), n. 5): Il testo delle disposizioni citate e' il seguente: "All'art. 24. - Chiunque contravviene al divieto di cui all'art. 9 primo e terzo comma, e' punito con la sanzione amministrativa da lire ventimila a lire un milione, se trattasi di rifiuti urbani e da lire centomila a lire due milioni se trattasi di rifiuti speciali, nonche' con la pena dell'arresto sino a sei mesi o con l'ammenda da lire duecentomila a lire cinque milioni, se trattasi di rifiuti tossici e nocivi". "Art. 25. - I titolari degli enti e delle imprese che effettuano smaltimento dei rifiuti urbani e speciali prodotti da terzi ovvero installano o gestiscono impianti di innocuizzazione e di eliminazione di rifiuti speciali senza l'autorizzazione di cui all'art. 6, lettera d), sono puniti con l'arresto da tre mesi sino ad un anno e con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata di rifiuti urbani e/o speciali e' punito con l'arresto sino a sei mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire cinque milioni. Se la discarica non autorizzata e' realizzata o gestita da impresa che effettua lo smaltimento per conto proprio, il titolare e' punito con l'arresto sino ad un anno e con l'ammenda da lire duecentomila a lire cinque milioni; nel caso si tratti di ente o impresa che effettua lo smaltimento di rifiuti prodotti da terzi, il titolare e' punito con l'arresto da tre mesi e ad un anno e con l'ammenda da lire due milioni a lire cinque milioni". "Art. 26. - Chiunque effettui le fasi di smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi senza la relativa autorizzazione prevista dall'art. 16 e' punito con l'arresto da mesi sei ad un anno e con l'ammenda da lire due milioni a cinque milioni". "Art. 27. - I titolari degli enti e delle imprese che, effettuando lo smaltimento dei rifiuti urbani e/o speciali, non osservano le prescrizioni dell'autorizzazione sono puniti con l'arresto sino a tre mesi o con l'ammenda sino a lire cinque milioni. Chiunque effettuando le fasi di operazioni di smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi, non osserva le prescrizioni della relativa autorizzazione e' punito con l'arresto sino a sei mesi e con l'ammenda sino a lire cinque milioni. Alla stessa pena e' soggetto chi non ottempera all'ordine di sospensione di cui all'art. 17". "Art. 29. - Chiunque non ottemperi al provvedimento adottato dall'autorita' competente ai sensi dell'art. 12 e' punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni. Se trattasi di rifiuti tossici e nocivi si applica la pena dell'arresto da sei mesi ad un anno e dell'ammenda da lire due milioni a lire cinque milioni". "Art. 31. - Chiunque effettua, alla data di entrata in vigore del presente decreto, attivita' di smaltimento dei rifiuti per le quali e' prevista apposita autorizzazione, e' tenuto a presentare entro tre mesi dalla predetta data domanda all'autorita' competente. La domanda deve contenere, per i rifiuti urbani, l'indicazione delle previste quantita' annuali; per tutti gli altri rifiuti anche la tipologia; nel caso di discarica, di cui all'art. 10, deve contenere i dati e le informative ivi prescritti. Chi non presenta la domanda entro il termine prescritto e' punito con l'arresto sino a sei mesi o con l'ammenda sino a lire tre milioni. L'autorita' competente, qualora non rilasci, entro il termine di sei mesi dalla presentazione della domanda, l'autorizzazione, provvede, nello stesso termine, al rilascio dell'autorizzazione provvisoria, con durata limitata, eventualmente rinnovabile. Il rilascio dell'autorizzazione provvisoria e' subordinato all'accertamento dell'osservanza delle prescrizioni contenute nel presente decreto in quanto immediatamente applicabili. Le disposizioni di cui ai due precedenti commi si applicano, fino all'entrata in vigore della normativa regionale prevista dall'art. 6, lettera f), anche a chiunque intenda effettuare attivita' di smaltimento dei rifiuti per le quali e' previsto il rilascio dell'autorizzazione". "Art. 32. - Sono fatte salve le previgenti disposizioni e prescrizioni adottate dalle regioni e dagli enti locali in quanto compatibili con le norme del presente decreto, anche se piu' restrittive in funzione degli obiettivi dei piani regionali. Sino all'entrata in vigore della normativa regionale di cui all'art. 6, lettera f), i soggetti di cui all'art. 321, primo comma, devono adottare tutte le misure necessarie ad evitare un deterioramento, anche temporaneo, della situazione igienico-sanitaria ed ambientale preesistenti". Nota all'art. 3, comma 1, lettera e), n. 6: Il testo dell'art. 2 della legge n. 136/1983 e' il seguente: "Art. 2. - E' vietata la produzione, la detenzione, l'immissione in commercio, l'introduzione nel territorio dello Stato e l'uso da parte degli stabilimenti industriali o degli esercizi pubblici di detersivi quando la biodegradabilita' media dei tensioattivi sintetici in essi contenuti sia inferiore al 90 per cento per ciascuna delle seguenti categorie: anionici, cationici, non ionici, anfoliti. E' in ogni caso vietata nella fabbricazione dei detersivi l'utilizzazione di tensioattivi sintetici o di altre sostanze che nelle normali condizioni di impiego possono arrecare danno alla salute dell'uomo, degli animali e delle piante e piu' in generale all'equilibrio dell'ambiente. I contravventori alle disposizioni dei commi precedenti sono puniti, ove il fatto non costituisca piu' grave reato, con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire due milioni a venti milioni". Nota all'art. 3, comma 1, lettera e), n. 7: Il testo degli articoli 17 e 20 della legge n. 979/1982 e' il seguente: "Art. 17. - Al di la' del limite esterno del mare territoriale italiano, qualora navi italiane, in violazione delle norme in materia di tutela delle acque marine dall'inquinamento stabilite nella presente legge e nelle convenzioni internazionali in vigore, di cui l'Italia e' parte contraente, versino in mare idrocarburi, miscele di idrocarburi od altre sostanze vietate, sono applicabili le pene di cui ai successivi articoli del presente titolo. Il comandante della nave che violi le disposizioni di cui all'art. 19 e' punito con l'arresto fino a sei mesi ovvero con l'ammenda fino a dieci milioni". "Art. 20. - Il comandante di una nave battente bandiera italiana che violi le disposizioni dell'art. 16 o la normativa internazionale di cui all'art. 17, nonche' il proprietario o l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, sono puniti con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire dieci milioni; se il fatto e' avvenuto per colpa le suddette pene sono ridotte alla meta'. Alla stessa pena e' soggetto il comandante di una nave battente bandiera straniera che violi le disposizioni di cui all'art. 16. Per i reati previsti dal primo e secondo comma del presente articolo, e' consentita, in caso di recidiva specifica, l'emissione del mandato di cattura. Per il comandante di nazionalita' italiana della nave la condanna per il reato di cui al precedente primo comma comporta la sospensione del titolo professionale, la cui durata sara' determinata ai sensi dell'art. 1083 del codice della navigazione. Ai comandanti di navi di nazionalita' non italiana che abbiano subito condanne in relazione al reato di cui sopra sara' inibito l'attracco a porti italiani per un periodo variabile, da determinarsi con decreto del Ministro della marina mercantile, commisurato alla gravita' del reato commesso ed alla condanna comminata". Nota all'art. 3, comma 1, lettera e), n. 8: Il testo dell'art. 21 del D.P.R. n. 175/1988 e' il seguente: "Art. 21 (Sanzioni). - 1. Il fabbricante che omette di effettuare la notifica di cui agli articoli 4 e 5, nel termine prescritto dall'art. 7, comma 3, ovvero prima dell'inizio dell'attivita', e' punito con l'arresto fino ad un anno. 2. Il fabbricante che omette di presentare la dichiarazione di cui all'art. 6, nel termine prescritto dall'art. 7, comma 3, ovvero prima dell'inizio dell'attivita', e' punito con l'arresto fino a sei mesi. 3. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il fabbricante che non pone in essere le prescrizioni indicate nel rapporto di sicurezza o nelle eventuali misure integrative prescritte dall'autorita' competente, e' punito con l'arresto da sei mesi a tre anni. 4. Il fabbricante che contravviene agli obblighi previsti dall'art. 8, comma 1, e' assoggettato alla sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro da due a cinque milioni di lire. La sanzione e' irrogata dal prefetto. 5. Il fabbricante che non aggiorna la notifica in conformita' dell'art. 8, comma 2, e' punito con l'arresto fino a sei mesi. 6. Fatti salvi i casi di responsabilita' penale, qualora si accerti che nell'impianto industriale non siano rispettate le misure di sicurezza previste nel rapporto o indicate dall'autorita' competente, la regione diffida il fabbricante ad adottare le necessarie misure, dandogli un termine non superiore a sessanta giorni, prorogabile in caso di giustificati, comprovati motivi. In caso di inadempimento e' ordinata la sospensione dell'attivita' da parte della regione competente per il tempo necessario all'adeguamento degli impianti alle prescrizioni previste dall'art. 19, comma 1, e comunque per un periodo non superiore a sei mesi. Ove il fabbricante, anche dopo il periodo di sospensione, continui a non adeguarsi alle prescrizioni indicate dai Ministeri dell'ambiente e della sanita' e' ordinata, da parte della stessa regione, la chiusura dell'impianto o, ove possibile, del singolo reparto". Note all'art. 3, comma 1, lettera e), n. 9): - Il testo dell'art. 3 della legge n. 110/1975 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi) e' il seguente: "Art. 3 (Alterazioni di armi). - Chiunque, alterando in qualsiasi modo le caratteristiche meccaniche o le dimensioni di un'arma, ne aumenti la potenzialita' di offesa, ovvero ne renda piu' agevole il porto, l'uso o l'occultamento, e' punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire seicentomila a lire quattro milioni". (La multa e' stata cosi' raddoppiata dall'art. 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689). - I commi sesto, ottavo, nono e decimo dell'art. 10 della medesima legge n. 110/1975 cosi' dispongono: "Comma sesto (come sostituito dall'art. 5 della legge 16 luglio 1982, n. 452, poi modificato dalla legge 25 marzo 1986, n. 85, e dalla legge 21 febbraio 1990, n. 36). - La detenzione di armi comuni da sparo per fini diversi da quelli previsti dall'art. 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e' consentita nel numero di tre per le armi comuni da sparo, di sei per le armi da caccia previste dall'art. 9, primo e secondo comma, della legge 27 dicembre 1977, n. 968, e di sei per le armi per uso sportivo. La detenzione di armi comuni da sparo in misura superiore e' subordinata al rilascio di apposita licenza di collezione da parte del questore, nel limite di un esemplare per ogni modello del catalogo nazionale; il limite di un esemplare per ogni modello non si applica ai fucili da caccia ad anima liscia ed alle repliche di armi ad avancarica". "Comma ottavo. - La richesta della licenza al questore deve essere effettuata da parte di coloro che gia' detengono armi comuni da sparo in quantita' superiori a quelle indicate nel sesto comma entro il termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge". "Comma nono. - Per la raccolta e la collezione di armi di qualsiasi tipo e' esclusa la detenzione del relativo munizionamento. Il divieto non si applica alle raccolte per ragioni di commercio e di industria". "Comma decimo. - Chiunque non osserva gli obblighi o i divieti di cui al sesto, ottavo e nono comma e' punito con la reclusione da uno a quattro anni, e con la multa da lire quattrocentomila a lire due milioni". Note all'art. 3, comma 1, lettera e), n. 10). - I commi settimo e nono dell'art. 10- bis della legge n. 575/1965, cosi' come modificati dall'art. 4 della legge 19 marzo 1990, n. 55, cosi' dispongono: "Comma settimo. - Il pubblico amministratore, il funzionario o il dipendente che, malgrado l'intervenuta decadenza o sospensione, non dispone, entro trenta giorni dalla comunicazione, il ritiro delle licenze, autorizzazioni, abilitazioni o la cessazione delle erogazioni ovvero la cancellazione dagli albi, e' punito con la reclusione da due a quattro anni". "Comma nono. - Le stesse pene si applicano in caso di rilascio di licenze, concessioni, autorizzazioni o abilitazioni ovvero di iscrizioni nonche' di concessione di erogazioni in violazione delle disposizioni di cui all'articolo precedente". - Il comma primo dell'art. 10-quinques della medesima legge n. 575/1965, cosi' come modificato dall'art. 6 della legge 19 marzo 1990, n. 55, cosi' dispone: "Il pubblico amministratore, il funzionario o il dipendente dello Stato o di altro ente pubblico ovvero il concessionario di opere e di servizi pubblici che consente alla conclusione di contratti o subcontratti in violazione dei divieti previsti dall'articolo 10, e' punito con la reclusione da due a quattro anni". Nota all'art. 3, comma 1, lettera e), n. 11): Il testo dell'art. 21 del D.P.R. n. 236/1988 e' il seguente: "Art. 21 (Sanzioni). - 1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque in violazione delle disposizioni del presente decreto fornisce al consumo umano acque che non presentano i requisiti di qualita' previsti dall'allegato I e' punito con l'ammenda da lire duecentocinquantamila a lire duemilioni o con l'arresto fino a tre anni. 2. La stessa pena si applica a chi utilizza acque che non presentano i requisiti di qualita' previsti dall'allegato I in imprese alimentari, mediante incorporazione o contatto per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione, l'immissione sul mercato di prodotti e sostanze destinate al conusmo umano, se le acque hanno conseguenze per la salubrita' del prodotto alimentare finale. 3. L'inosservanza delle disposizioni relative alle attivita' e destinazioni vietate nelle aree di salvaguardia e nei piani di intervento di cui all'art. 18 e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire cinquemilioni. 4. I contravventori alle disposizioni di cui all'art. 15 sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire tre milioni". Nota all'art. 3, comma 1, lettera e), n. 12): Il testo degli articoli 3 e 4 della legge n. 1062/1971 e' il seguente: "Art. 3. - chiunque, al fine di trarne illecito profitto, contraffa', altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica, od un oggetto di antichita' o di interesse storico od archeologico e' punito con la reclusione da tre mesi fino a quattro anni e colla multa da lire duecentomila a lire sei milioni. Alla stessa pena soggiace chi, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, o detiene per farne commercio, o introduce a questo fine nel territorio dello Stato, o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura, grafica o di oggetti di antichita', o di oggetti di interesse storico od archeologico". "Art. 4. - Alle stesse pene indicate nell'articolo precedente soggiace: 1) chiunque, conoscendone la falsita', autentica opere od oggetti, indicati nei precedenti articoli, contraffatti, alterari o riprodotti; 2) chiunque mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri od etichette o con qualsiasi altro mezzo accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsita', come autentici opere od oggetti, indicati nei precedenti articoli, contraffatti, alterati o riprodotti". Note all'art. 3, comma 2: - Il testo dell'art. 81 del codice penale, come sostituito dall'art. 8 del D.L. 11 aprile 1974, n. 99, convertito nella legge 7 giugno 1974, n. 220, e' il seguente: "Art. 81 (Concorso formale. Reato continuativo). - E' punito con la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione piu' grave aumentata fino al triplo chi con una sola azione od omissione viola diverse disposizioni di legge ovvero commette piu' violazioni della medesima disposizione di legge. Alla stessa pena soggiace chi con piu' azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette anche in tempi diversi piu' violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge. Nei casi preveduti da quest'articolo, la pena non puo' essere superiore a quella che sarebbe applicabile a norma degli articoli precedenti". - Il testo dell'art. 469 del codice di procedura penale e' il seguente: "Art. 469 (Proscioglimento prima del dibattimento). - Salvo quanto previsto dall'art. 129 comma 2, se l'azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita ovvero se il reato e' estinto e se per accertarlo non e' necessario procedere al dibattimento, il giudice, in camera di consiglio, sentiti il pubblico ministero e l'imputato e se questi non si oppongono, pronuncia sentenza inappellabile di non doversi procedere enunciandone la causa nel dispositivo". - Il testo degli articoli 241 e 242 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e' il seguente: "Art. 241 (Procedimenti in corso che si trovano in una fase diversa da quella istruttoria). - 1. Salvo quanto previsto dal presente titolo, i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del codice proseguono con l'applicazione delle norme anteriormente vigenti se a tale data e' stata gia' richiesta la citazione a giudizio ovvero sono stati emessi sentenza istruttoria di proscioglimento non irrevocabile, ordinanza di rinvio a giudizio, decreto di citazione a giudizio o decreto penale di condanna ovvero e' stato disposto il giudizio direttissimo". "Art. 242 (Procedimenti in fase istruttoria che proseguono con le norme anteriormente vigenti). - 1. La disposizione dell'art. 241 si osserva altresi': a) nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del codice quando e' stato compiuto un atto di istruzione del quale e' previsto il deposito e il fatto e' stato contestato all'imputato ovvero enunciato in un mandato o in un ordine rimasto senza effetto; b) quando, prima dell'entrata in vigore del codice, e' stato eseguito l'arresto in flagranza o il fermo; c) nei procedimenti connessi a norma dell'art. 45 del codice abrogato per i quali le condizioni indicate nelle lettere a) e b) ricorrono anche relativamente a uno solo degli indiziati o imputati ovvero a una sola delle imputazioni, sempre che' alla data di entrata in vigore del codice i procedimenti siano gia' riuniti. 2. Quando si procede con istruzione sommaria, se entro il termine di sei mesi ovvero, quando si tratti dei reati indicati nell'art. 407 comma 2 lettera a) del codice, di dodici mesi dall'entrata in vigore del codice non e' stato ancora richiesto il decreto di citazione a giudizio o richiesta la sentenza di proscioglimento o non e' stato disposto il giudizio direttissimo, il pubblico ministero entro i successivi trenta giorni trasmette il fascicolo con le sue conclusioni al giudice istruttore. Questi provvede agli adempimenti previsti dall'art. 372 del codice abrogativo ed entro sessanta giorni dalla scadenza del termine ivi indicato pronuncia sentenza di proscioglimento od ordinanza di rinvio a giudizio".
Art. 4
(Computo della pena per l'applicazione dell'amnistia)
Nota all'art. 4, comma 1, lettera c): Il n. 7) dell'art. 61 del codice penale prevede che: Aggravano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali, le circostanze seguenti: (omissis); 7) l'avere, nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, ovvero nei limiti determinati da motivi di lucro, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante gravita'". Note all'art. 4, comma 1, lettera d): - Il testo dell'art. 98 del codice penale, come modificato dall'art. 146 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e' il seguente: "Art. 98 (Minore degli anni diciotto). - E' imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto i quattordici anni, ma non ancora i diciotto, se aveva capacita' d'intendere e di volere; ma la pena e' diminuita. Quando la pena detentiva inflitta e' inferiore a cinque anni, o si tratta di pena pecuniaria, alla condanna non conseguono pene accessorie. Se si tratta di pena piu' grave, la condanna importa soltanto l'interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a cinque anni, e, nei casi stabiliti dalla legge, la sospensione dall'esercizio della potesta' dei genitori o dell'autorita' maritale". - I numeri 4) e 6) dell'art. 62 del codice penale prevedono che: "Attenuano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze attenuanti speciali, le circostanze seguenti: (omissis); 4) l'avere, nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di speciale tenuita'; (omissis); 6) l'avere, prima del giudizio, riparato interamente il danno, mediante risarcimento di esso, e, quando sia possibile, mediante le restituzioni; o l'essersi, prima del giudizio e fuori del caso preveduto nell'ultimo capoverso dell'art. 56, adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato". - Il testo dell'art. 583 del codice penale, come modificato dall'art. 22 della legge 22 maggio 1978, n. 794, e' il seguente: "Art. 583 (Circostanze aggravanti). - La lesione personale e' grave, e si applica la reclusione da tre a sette anni: 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacita' di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; 2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo. La lesione personale e' gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva: 1) una malattia certamente e probabilmente insanabile; 2) la perdita di un senso; 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacita' di procreare, ovvero una permanente e grave difficolta' della favella; 4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente al viso". - I numeri 1) e 4) dell'art. 625 del codice penale prevedono che: La pena e' della reclusione da uno a sei anni e della multa da lire duecentomila a due milioni (la multa e' stata cosi' aumentata per effetto dell'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603 e poi dell'art. 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689): 1) se il colpevole, per commettere il fatto, si introduce o si trattiene in un edificio o in un altro luogo destinato ad abitazione; (omissis); 4) se il fatto e' commesso con destrezza, ovvero strappando la cosa di mano o di dosso alla persona". 3. Quando si procede con istruzione formale, se alla scadenza dei termini di sei o dodici mesi previsti dal comma 2 l'istruzione e' ancora in corso, il giudice istruttore entro cinque giorni deposita il fascicolo in cancelleria, dandone avviso al pubblico ministero a norma dell'articolo 369 del codice abrogato. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine previsto dall'art. 372 del codice abrogato, il giudice istruttore pronuncia sentenza di proscioglimento od ordinanza di rinvio a giudizio. 4. Nei procedimenti di competenza del pretore, se alla scadenza del termine di sei mesi previsto dal comma 2 l'istruzione e' ancora in corso, il pretore entro trenta giorni pronuncia sentenza di proscioglimento, decreto di citazione a giudizio o decreto penale di condanna ovvero dispone il giudizio direttissimo". - Il testo dell'art. 421 del codice di procedura penale abrogato era il seguente: "Art. 421 (Proscioglimento prima del dibattimento). - Salvo quanto e' stabilito nel capoverso dell'art. 152, se sussiste una causa che estingue il reato o per la quale l'azione penale non poteva essere iniziata o non puo' essere proseguita e se per accertarla non e' necessario procedere al dibattimento, il giudice, sentite le parti, in camera di consiglio, anche di ufficio, pronuncia sentenza di proscioglimento, enunciandone la causa nel dispositivo. Con la stessa sentenza revoca i provvedimenti ordinati per il dibattimento, dispone la liberazione del prosciolto che sia detenuto o soggetto a liberta' vincolata e ordina la cessazione delle pene accessorie e delle misure di sicurezza gia' provvisoriamente applicate. Si osservano, in quanto sono applicabili, le disposizioni degli articoli 382 e 383. Agli effetti delle impugnazioni, la sentenza si considera pronunziata in giudizio". Note all'art. 4, comma 1, lettera e): - Il testo dell'art. 48 del codice penale militare di pace e' il seguente: "Art. 48 (Circostanze attenuanti comuni). - Oltre le circostanze attenuanti comuni prevedute dal codice penale, e salva la disposizione dell'articolo seguente, attenuando il reato militare, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze attenuanti speciali, le circostanze seguenti: 1) l'avere commesso il fatto per eccesso di zelo nell'adempimento dei doveri militari; 2) l'essere il fatto commesso da militare, che non abbia ancora compiuto trenta giorni di servizio alle armi, quando trattasi di reato esclusivamente militare; 3) l'avere commesso il fatto per i modi non convenienti usati dal superiore. Per i reati militari, la pena puo' essere diminuita, quando il colpevole sia militare di ottima condotta o di provato valore". - Il testo dell'art. 69 del codice penale, come modificato dagli articoli 6 e 7 del D.L. 11 aprile 1974, n. 99, convertito nella legge 7 giugno 1974, n. 220, e' il seguente: "Art. 69 (Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti). - Quando concorrono insieme circostanze aggravanti e circostanze attenuanti, e le prime sono dal giudice ritenute prevalenti, non si tien conto delle diminuzioni di pena stabilite per le circostanze attenuanti, e si fa luogo soltanto agli aumenti di pena stabiliti per le circostanze aggravanti. Se le circostanze attenuanti sono ritenute prevalenti sulle circostanze aggravanti, non si tien conto degli aumenti di pena stabiliti per queste ultime, e si fa luogo soltanto alle diminuzioni di pena stabilite per le circostanze attenuanti. Se fra le circostanze aggravanti e quelle attenuanti il giudice ritiene che vi sia equivalenza, si applica la pena che sarebbe inflitta se non concorresse alcuna di dette circostanze. Le disposizioni precedenti si applicano anche alle circostanze inerenti alla persona del colpevole e a qualsiasi altra circostanza per la quale la legge stabilisca una pena di specie diversa o determini la misura della pena in modo indipendente da quella ordinaria del reato".
Art. 5
(Rinunciabilita' dell'amnistia)
1.L'amnistia non si applica qualora l'imputato, prima che sia pronunciata sentenza di non luogo a procedere o di non doversi procedere per estinzione del reato per amnistia, faccia espressa dichiarazione di non volerne usufruire.
Art. 6
(Termine di efficacia dell'amnistia)
1.L'amnistia ha efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 24 ottobre 1989.
Art. 7
(Entrata in vigore)
1.Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
VASSALLI, Ministro di grazia e giustizia
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
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